Cassazione Civile, Ordinanza n. 32948/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudicato che aveva accertato tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 28.12.1995, per nullità del termine apposto ai contratti a termine originariamente stipulati. In quel giudizio era stata ordinata la riammissione in servizio e la condanna al pagamento delle differenze retributive a partire dal 3.4.2004. Nel successivo giudizio, il lavoratore ha chiesto il pagamento di ulteriori somme per il periodo tra la messa in mora e il ripristino effettivo del rapporto (3.4.2004-6.4.2006). I giudici di merito hanno liquidato il danno computando anche gli aumenti periodici di anzianità previsti dal c.c.n.l. RAI, ritenendo che essi maturassero per il solo decorso del tempo dalla data di originaria sussistenza giuridica del rapporto. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che un'altra sentenza resa in esecuzione del medesimo giudicato aveva già ricostruito la carriera del lavoratore e fissato il parametro retributivo corretto; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 25 e 27 c.c.n.l. RAI e degli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che gli scatti di anzianità non potevano essere riconosciuti anche per i periodi non lavorati, ma solo per i periodi di effettiva prestazione, in conformità alla giurisprudenza sugli intervalli non lavorati nei contratti a termine illegittimamente reiterati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per la disciplina della doppia conforme e perché il vizio dedotto riguardava, in realtà, questioni di diritto e valutazione giuridica dei fatti, non omesso esame di un fatto storico. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo errata la Corte d'appello nel computare, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, anche i periodi non lavorati compresi nel periodo oggetto di causa. La Corte ha affermato che la disciplina contrattuale sugli aumenti periodici presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente in corso e che, in caso di conversione di contratti a termine illegittimi in un unico rapporto a tempo indeterminato, rilevano ai fini degli scatti solo i periodi lavorati, non gli intervalli non lavorati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame è configurabile solo rispetto a fatti storici decisivi e oggetto di discussione, non rispetto a valutazioni giuridiche o alla qualificazione dei fatti.
La disciplina della doppia conforme rende inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, se il ricorrente non allega la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
Richiamato quale disciplina vigente che ha sostituito il precedente art. 348 ter c.p.c. per l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, in caso di doppia conforme.
artt. 25 e 27 c.c.n.l. RAI del 9.5.1990
Gli aumenti periodici di anzianità presuppongono l'esistenza di un rapporto di lavoro e decorrono in funzione del biennio maturato nel rapporto, non di periodi in cui il rapporto non è stato effettivamente in essere.
La lettura delle clausole contrattuali collettive deve essere condotta secondo i criteri ermeneutici legali; nel caso concreto la Corte ha ritenuto erronea l'interpretazione che estendeva gli scatti anche ai periodi non lavorati.
L'indennità onnicomprensiva prevista dalla norma copre il danno da allontanamento dal lavoro nei periodi non lavorati, mentre non incide sul principio per cui i periodi effettivamente lavorati restano rilevanti per retribuzione e anzianità.
Richiamato come ius superveniens, ma ritenuto non idoneo a scalfire il principio secondo cui i periodi non lavorati non si computano ai fini degli scatti di anzianità.
Richiamata quale legge di interpretazione autentica dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, nel senso che l'indennità copre i danni retributivi e contributivi da allontanamento dal lavoro.
L. 230/1962
Richiamata in relazione al precedente orientamento delle Sezioni Unite sugli intervalli non lavorati nei rapporti a termine illegittimi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando il ricorrente censura in realtà la valutazione giuridica dei fatti o non rispetta i limiti della doppia conforme.
- In caso di conversione di una pluralità di contratti a termine in un unico rapporto a tempo indeterminato, gli intervalli in cui la prestazione non è stata resa non si computano ai fini dell'anzianità di servizio e degli scatti periodici, salvo una specifica base normativa o contrattuale di segno diverso.
- Gli aumenti periodici di anzianità previsti dalla contrattazione collettiva presuppongono l'esistenza di un rapporto di lavoro in essere e maturano in relazione ai periodi di effettivo servizio, non in relazione a meri periodi di rapporto riconosciuti ex post.
- L'indennità onnicomprensiva prevista per l'illegittima apposizione del termine copre il pregiudizio derivante dal non lavoro nei periodi di interruzione, ma non trasforma tali periodi in servizio utile per la maturazione automatica dell'anzianità.
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