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Sentenza

Sentenza del 26/10/2016 n. 21635 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento IVA, IRES e IRAP relativo all'anno d'imposta indicato, emesso dopo il recupero di costi ritenuti non correttamente imputati o non inerenti e dell'IVA calcolata con aliquota ordinaria anziché agevolata. In Cassazione ha contestato, in particolare, il disconoscimento dell'aliquota IVA del 4% applicata alle prestazioni rese in appalto per la costruzione di fabbricati non di lusso. Secondo la ricorrente, per l'applicazione dell'art. 39 della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, non era necessario dimostrare che gli alloggi fossero destinati a prima casa degli acquirenti, requisito previsto per una diversa fattispecie. Ha inoltre denunciato l'insufficiente valutazione di dichiarazioni, licenze edilizie e perizie asseverate attestanti le caratteristiche non di lusso degli immobili.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e il primo profilo del secondo motivo, ritenendo errata l'interpretazione della CTR, che aveva richiesto anche la destinazione degli immobili a prima casa. Tale requisito riguarda infatti l'ipotesi di cessione a persone fisiche prevista da una diversa disposizione, non l'appalto per la costruzione di fabbricati non di lusso destinati alla successiva vendita da parte delle società committenti. La Corte ha inoltre rilevato che la CTR aveva motivato in modo insufficiente sulla prova delle caratteristiche non di lusso, omettendo di esaminare adeguatamente dichiarazioni, licenze edilizie e perizie asseverate. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha precisato che l'onere di dimostrare il diritto all'agevolazione fiscale grava sulla società contribuente.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, Tabella A, parte II, voce n. 39

    Prevede l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% alle prestazioni dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati non di lusso, eseguite nei confronti di soggetti che svolgono attività di costruzione per la successiva vendita. Non richiede, per questa specifica fattispecie, la prova della destinazione degli alloggi a prima casa degli acquirenti.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, Tabella A, parte II, voce n. 21

    Disciplina una diversa ipotesi di applicazione dell'aliquota agevolata, relativa alla cessione di immobili destinati a prima casa a favore di persone fisiche. Il relativo requisito della destinazione a prima casa non può essere esteso automaticamente alla fattispecie dell'appalto prevista dalla voce n. 39.

  • Legge n. 408 del 1949, art. 13 (Legge Tupini)

    Richiede che gli immobili possiedano le caratteristiche di fabbricati non di lusso. La sussistenza di tali caratteristiche deve essere valutata sulla base delle prove offerte, comprese licenze edilizie, dichiarazioni e perizie asseverate, con motivazione effettiva e analitica.

  • Codice civile, art. 2697

    In materia di agevolazioni fiscali, l'onere di provare i presupposti per beneficiare dell'aliquota ridotta grava sul contribuente che invoca l'agevolazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Consente di ricorrere per cassazione rispettivamente per violazione o falsa applicazione di legge e per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sui fatti decisivi, purché le censure siano sufficientemente comprensibili e specifiche.

Massime di principio

  • Quando una norma agevolativa IVA individua una specifica fattispecie, i requisiti previsti per un'altra fattispecie non possono essere aggiunti per analogia o interpretazione estensiva.
  • Per applicare un'aliquota IVA ridotta il contribuente deve provare tutti i presupposti normativi dell'agevolazione; tuttavia, la prova può risultare da una pluralità di documenti coerenti, non necessariamente da un unico documento tipico.
  • Il giudice tributario deve esaminare e motivare concretamente sulle prove decisive prodotte dal contribuente, come licenze edilizie, dichiarazioni dei committenti e perizie asseverate; una valutazione meramente generica può determinare la cassazione della sentenza.
  • La distinzione tra appalto per la costruzione di immobili e cessione di immobili è determinante: i requisiti applicabili alla cessione a un acquirente persona fisica non si trasferiscono automaticamente all'appalto stipulato con un'impresa costruttrice.
  • La cassazione con rinvio non attribuisce necessariamente il beneficio fiscale in via definitiva: impone al giudice di merito di riesaminare la controversia applicando correttamente la norma e valutando integralmente le prove.

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