Cassazione Civile, Ordinanza n. 27610/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
Un avvocato aveva promosso davanti al Tribunale un procedimento per ottenere la liquidazione dei compensi maturati per attività difensiva giudiziale e stragiudiziale svolta in favore di tre assistiti. I clienti si erano costituiti eccependo, per sei affari civili, la prescrizione presuntiva triennale del credito professionale; per gli altri quattro procedimenti avevano contestato l'an e il quantum della pretesa e avevano inoltre opposto in compensazione un credito accertato in giudizio e comunque riconosciuto dal legale nel ricorso. Il Tribunale aveva respinto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la sola eccezione comportasse una sostanziale ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione, e aveva rideterminato il credito del professionista, condannando i clienti al pagamento della somma liquidata. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2697, 2956, 2958 e 2959 c.c., sostenendo che l'eccezione di prescrizione presuntiva non integra ammissione del mancato pagamento e non consente di applicare l'art. 2959 c.c.; con il secondo motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale pronunciato una condanna a fronte di una domanda di mero accertamento del credito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'eccezione di prescrizione presuntiva, per come formulata nel caso concreto, non conteneva alcuna ammissione, espressa o implicita, della mancata estinzione del debito. Ha quindi affermato che il Tribunale si era discostato dal consolidato orientamento di legittimità secondo cui l'art. 2959 c.c. opera solo quando vi sia una vera ammissione giudiziale del mancato pagamento, e non perché l'eccezione di prescrizione presuntiva valga di per sé come riconoscimento del debito. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza/ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Fermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 14, d.lgs. n. 150 del 2011
indicato come base del ricorso introduttivo per la liquidazione dei compensi professionali
richiamato per il rito sommario utilizzato nel procedimento di merito
evocato dai ricorrenti per la ripartizione dell'onere della prova nella contestazione del credito professionale
richiamato quale norma sulla prescrizione presuntiva triennale dei compensi del professionista
citato insieme alle altre norme in materia di prescrizione presuntiva
interpretato nel senso che l'eccezione di prescrizione presuntiva è rigettata solo se chi la oppone ammette in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta; non nel senso che la mera eccezione equivalga a riconoscimento del debito
richiamato dal giudice di merito per ritenere ammessa la mancata corresponsione dei compensi; la Corte ne esclude l'utilizzo nel caso concreto per desumere un'ammissione non resa
invocato dai ricorrenti per dedurre ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato; motivo assorbito
indicato come vizio di violazione/falsa applicazione di legge
indicato come vizio processuale per asserita violazione dell'art. 112 c.p.c.
Massime di principio
- L'eccezione di prescrizione presuntiva non equivale, di per sé, ad ammissione del debito o del mancato pagamento; per il rigetto dell'eccezione ai sensi dell'art. 2959 c.c. è necessaria una vera ammissione giudiziale dell'obbligazione non estinta.
- Ai fini dell'art. 2959 c.c., non è sufficiente che la parte si limiti a invocare la prescrizione presuntiva senza contestare espressamente il mancato pagamento: l'ammissione richiesta dalla norma deve emergere in modo diretto o univoco dagli atti difensivi.
- Quando il giudice di merito fonda il rigetto della prescrizione presuntiva su una presunta ammissione non effettivamente contenuta nella difesa della parte, la decisione è censurabile per violazione della disciplina sostanziale della prescrizione presuntiva.
- Se il primo motivo di ricorso consente la cassazione della decisione, il secondo motivo resta assorbito quando investe una questione che non occorre più esaminare per la definizione della controversia.
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