Cassazione Civile, Ordinanza n. 05619/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore fondo)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta da una società finanziata avverso una cartella esattoriale con cui, su incarico del gestore del Fondo di garanzia per le PMI, le veniva richiesto il rimborso di quanto pagato dal Fondo in favore della banca finanziatrice dopo l’escussione della garanzia pubblica. La società sosteneva che la cartella fosse illegittima perché pendeva già davanti al Tribunale di Roma un diverso giudizio, introdotto in precedenza, volto a far dichiarare la nullità del mutuo chirografario originario e a ottenere la restituzione delle rate versate; perciò invocava la continenza ex art. 39, comma 2, c.p.c., assumendo che il giudizio di Bari dovesse essere riassunto davanti al Tribunale di Roma. In cassazione deduceva un unico motivo per violazione dell’art. 39 c.p.c., sostenendo che tra i due processi esistesse un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica e, comunque, una sostanziale identità di causa petendi e di oggetto, perché in entrambi si controverteva, direttamente o indirettamente, della sussistenza del diritto alla restituzione delle somme relative al medesimo rapporto di finanziamento e garanzia. La controricorrente resisteva affermando che il credito azionato nel giudizio di Bari era un credito pubblico di recupero delle somme corrisposte dal Fondo al finanziatore, distinto e autonomo rispetto al rapporto privatistico di mutuo oggetto del giudizio romano.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha confermato che il rapporto tra il gestore del Fondo di garanzia e il soggetto finanziato non è un rapporto di coobbligazione o di mera surrogazione nel credito originario della banca, ma dà luogo a un diritto restitutorio di natura pubblicistica, finalizzato al recupero di risorse pubbliche già erogate. Di conseguenza, il giudizio volto a contestare la cartella di recupero del Fondo e il giudizio avente ad oggetto la nullità del mutuo nei confronti della banca finanziatrice non sono tra loro in rapporto di continenza ai sensi dell’art. 39, comma 2, c.p.c., né vi è identità oggettiva tra i due crediti, essendo uno privatistico e l’altro pubblicistico. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La continenza richiede un rapporto di sovrapposizione sostanziale tra le cause; non ricorre quando i giudizi riguardano crediti diversi per titolo e natura, anche se collegati al medesimo rapporto economico sottostante.
La surrogazione legale opera nel sistema del Fondo, ma la Corte sottolinea che il diritto del gestore al recupero delle somme è connotato da natura pubblicistica e non coincide con il credito originario della banca.
art. 2, comma 100, L. 662/1996
La norma istituisce il Fondo di garanzia per le PMI per assicurare una parziale copertura ai crediti concessi dagli istituti di credito, con funzione di sostegno pubblico e recupero di risorse pubbliche in caso di pagamento della garanzia.
Il credito restitutorio del Fondo è recuperato mediante iscrizione a ruolo.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis integra una valutazione legale tipica che giustifica la condanna per responsabilità aggravata e la sanzione in favore della Cassa delle ammende.
Nel procedimento accelerato, la conformità della decisione alla proposta consente di ravvisare i presupposti per la condanna aggravata della parte ricorrente in caso di ricorso manifestamente infondato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel sistema del Fondo di garanzia per le PMI, il gestore che paga il finanziatore non si surroga in un credito privatistico identico a quello della banca, ma acquisisce un diritto di recupero con funzione pubblicistica volto a reintegrare risorse pubbliche.
- La continenza ex art. 39, comma 2, c.p.c. non può essere ravvisata quando i due giudizi, pur connessi al medesimo rapporto economico, hanno oggetti giuridicamente distinti, crediti di natura diversa e autonome cause petendi.
- La contestazione della validità del contratto di finanziamento nei confronti della banca non determina, di per sé, pregiudizialità necessaria rispetto all’azione di recupero del Fondo contro il finanziato.
- La struttura della garanzia pubblica ex L. 662/1996 è estranea alla logica della coobbligazione solidale del garante con il debitore principale; il Fondo garantisce il finanziatore e, dopo il pagamento, recupera quanto erogato secondo il proprio regime pubblicistico.
- Nel giudizio definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., il mancato adeguamento a una valutazione poi confermata può fondare la condanna per abuso del processo e la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
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