Cassazione Penale, Ordinanza n. 17467/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di L'Aquila aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara nei confronti di una imputata per un reato commesso tra il 31 marzo 2019 e il 15 ottobre 2019. Con il ricorso per cassazione, la difesa ha dedotto la nullità della sentenza per pretesa violazione dell'art. 34 c.p.p., sostenendo che il giudice di Pescara, già investito in precedenza del procedimento, avrebbe espresso valutazioni sulla colpevolezza della ricorrente in un provvedimento del Tribunale del riesame del 18 marzo 2021. È stata inoltre denunciata l'inosservanza dell'art. 47, comma 3, c.p.p. La Suprema Corte ha ritenuto che la dedotta incompatibilità del giudice non integri un vizio di nullità del giudizio, ma costituisca motivo di ricusazione da far valere nei termini di legge; non avendolo fatto, la parte non può poi farne discendere l'invalidità degli atti o della sentenza.
Norme richiamate
L'eventuale incompatibilità del giudice per precedenti atti o valutazioni non determina di per sé la nullità del giudizio, ma va fatta valere tramite ricusazione.
La sua violazione è stata dedotta dal ricorrente, ma la Corte non ha ravvisato un vizio utile a travolgere la sentenza, in presenza della mancata attivazione dello strumento della ricusazione.
Norme richiamate nella qualificazione del fatto-reato oggetto della condanna confermata in appello.
art. 76, comma 7, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma sostanziale contestata in relazione al reato per cui è intervenuta la condanna confermata.
art. 80 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma sostanziale contestata in relazione al reato per cui è intervenuta la condanna confermata.
Norma richiamata nella contestazione del fatto oggetto di condanna.
Non citato nel testo.
Massime di principio
- La dedotta incompatibilità del giudice, quando ricollegata ad atti o valutazioni già compiuti nel medesimo procedimento, integra un motivo di ricusazione e non una nullità rilevabile ex post della sentenza.
- Se la parte interessata non propone tempestivamente ricusazione nei termini di legge, non può successivamente invocare la causa di incompatibilità per ottenere la caducazione degli atti compiuti dal giudice.
- La mera partecipazione del giudice ritenuto incompatibile al giudizio, in assenza di rituale ricusazione, non determina automaticamente invalidità del procedimento.
- In sede di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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