Cassazione Civile, Ordinanza n. 30404/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (soci)
La controversia
La controversia nasce dalla progettazione di un gioco multimediale sviluppato da una società operativa nel settore informatico-tecnologico. La società poi ricorrente aveva acquistato dai convenuti il 90% del capitale della società progettatrice e, successivamente, aveva effettuato ulteriori versamenti di capitale, sostenendo di essere stata indotta a tali operazioni da una dichiarazione congiunta delle controparti che attestava il completamento del prodotto entro una certa data. La ricorrente ha quindi chiesto il risarcimento dei danni per incolpevole affidamento, ex art. 2395 c.c., deducendo che la rappresentazione sullo stato del progetto fosse falsa e che essa avesse confidato su tale attestazione per compiere gli esborsi. Inoltre, ha lamentato la violazione di un patto di non concorrenza da parte dei cedenti, per avere questi ultimi costituito una nuova società operante in un settore ritenuto sovrapponibile e per aver sviato risorse e personale dal progetto originario. La società progettatrice intervenuta ha pure chiesto danni per conflitto di interessi degli amministratori cedenti. La Corte d'appello ha respinto la domanda risarcitoria da affidamento e ha invece confermato la penale per violazione del patto di non concorrenza, accogliendo solo parzialmente le questioni relative al conflitto di interessi. In Cassazione la società ricorrente ha dedotto, in sintesi, vizi di motivazione, omesso esame e violazione di norme processuali e sostanziali, sostenendo che la Corte territoriale avesse mal valutato le prove, avesse omesso di considerare il valore della documentazione prodotta e avesse impropriamente assorbito le censure; i convenuti hanno proposto ricorso incidentale insistendo sull'assenza di effettiva concorrenzialità tra le attività delle società coinvolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha rilevato che i motivi del ricorso principale erano formulati in modo promiscuo, cumulando censure eterogenee e, in sostanza, mirando a una rivalutazione del merito; ha inoltre escluso la ricorrenza di un vizio motivazionale rilevante ex art. 360 n. 5 c.p.c., nonché di violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell'art. 112 c.p.c. nei termini denunciati. Quanto al ricorso incidentale, ha ritenuto non adeguatamente contestata in fatto la sovrapponibilità degli ambiti di attività delle società e ha comunque affermato che la concorrenzialità può sussistere anche in presenza di una parziale coincidenza di mercato e clientela. Le spese sono state compensate tra tutte le parti e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base dell'azione risarcitoria per danno da affidamento/inadempimento degli amministratori verso il terzo o il socio, ma la doglianza è stata poi respinta in rito per inammissibilità delle censure
richiamato per l'intervento della società nel giudizio
richiamato in tema di patto di non concorrenza; la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini della violazione, anche una parziale sovrapponibilità degli oggetti sociali e del mercato di riferimento
richiamato tra le norme invocate nel ricorso principale in tema di prova presuntiva
richiamato tra le norme invocate nel ricorso principale in tema di prova presuntiva
richiamato in tema di onere della prova e della dimostrazione del nesso causale e del preteso affidamento
richiamato tra le norme invocate nel ricorso principale
richiamato tra le norme invocate nel ricorso principale
richiamato per vizio di motivazione apparente o mancante
richiamato per lamentata omessa pronuncia; la Corte precisa che il vizio non riguarda mere difese o argomentazioni
richiamato per asserita violazione del principio di disponibilità della prova; la Corte ribadisce che è deducibile solo se il giudice pone a base prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai casi consentiti
richiamato per asserita cattiva valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la censura è ammissibile solo nei limiti del vizio motivazionale o se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte afferma che non può usarsi per ottenere una rivalutazione del merito
richiamato in relazione all'onere di specificità e localizzazione del fatto storico e degli atti rilevanti
richiamato in relazione all'onere di deposito e specificità degli atti rilevanti
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito cumulare in modo promiscuo censure eterogenee senza distinguere chiaramente i diversi vizi denunciati, perché ciò trasferisce indebitamente alla Corte il compito di selezionare le doglianze e ne determina l'inammissibilità.
- Il vizio di motivazione oggi sindacabile in cassazione è solo quello che integra un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è più deducibile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, né la richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione specifica del fatto storico, del dato da cui risulti, del momento in cui fu discusso e della sua decisività; non basta contestare l'apprezzamento delle prove o la persuasività della motivazione.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei casi consentiti; non ricorre quando si contesta soltanto il peso probatorio attribuito a elementi ritualmente acquisiti.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a prova legale; non è censurabile in cassazione il semplice dissenso sulla valutazione del materiale probatorio.
- Il vizio di omessa pronuncia concerne solo domande o eccezioni in senso proprio e non le mere difese o argomentazioni delle parti.
- In materia di patto di non concorrenza, la concorrenzialità può essere ravvisata anche quando vi sia una parziale sovrapponibilità degli oggetti sociali, dei mercati di riferimento o della clientela potenziale, senza che sia necessario un'identità assoluta di attività.
- La contestazione dell'esistenza del danno o del nesso causale richiede una specifica allegazione e prova del diverso impiego delle somme o dell'efficienza causale della condotta denunciata; in mancanza, il giudice di merito può escludere il nesso eziologico sulla base delle risultanze istruttorie.
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