Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12797/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione proposta per l'eccessiva durata di un giudizio amministrativo in materia di pubblico impiego, iniziato dinanzi al TAR del Lazio e protrattosi per circa dodici anni fino alla declaratoria di perenzione. Dopo un primo decreto parzialmente favorevole e un successivo intervento della Corte di cassazione che aveva cassato per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che subordinava la proponibilità della domanda all'istanza di prelievo, il procedimento è stato deciso in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Perugia, che ha riconosciuto l'indennizzo e ha regolato le spese. Il ricorrente ha impugnato il decreto di rinvio con due motivi: il primo denunciava la violazione degli artt. 92 e 336 c.p.c. per avere la Corte territoriale compensato per metà le spese della fase originaria di merito, nonostante il precedente decreto avesse condannato integralmente l'Amministrazione e mancasse un ricorso incidentale sul punto; il secondo censurava la liquidazione delle spese perché non avrebbe incluso il compenso per la fase istruttoria, ritenuta necessaria anche nei procedimenti ex L. n. 89/2001, con conseguente sotto-liquidazione rispetto ai minimi tariffari applicabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nel suo complesso, ma ha rigettato il primo motivo. Ha ritenuto fondato il secondo motivo, cassando il decreto impugnato limitatamente alla liquidazione delle spese. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rideterminando integralmente le spese dei giudizi di opposizione e di rinvio includendo la fase istruttoria, oltre accessori di legge. Ha inoltre liquidato le spese del giudizio di cassazione in favore del ricorrente e disposto la distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 3, L. n. 89/2001

    norma posta a fondamento della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo.

  • art. 6 CEDU

    richiamato come parametro convenzionale per lamentare la violazione del termine ragionevole di durata del processo.

  • art. 92 c.p.c.

    invocato per censurare la compensazione delle spese disposta dal giudice di rinvio.

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato per sostenere che la riforma/cassazione non potesse travolgere un capo autonomo sulle spese non impugnato.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regola della soccombenza nella liquidazione delle spese.

  • art. 2233, co. 2, c.c.

    richiamato in relazione ai criteri di determinazione del compenso professionale.

  • D.M. n. 55/2014

    usato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri forensi.

  • D.M. n. 37/2018

    richiamato insieme al D.M. n. 55/2014 per la liquidazione delle spese.

  • art. 4, D.M. n. 55/2014

    richiamato per applicare la riduzione massima in ragione della speciale semplicità dell'affare.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    utilizzato per decidere la causa nel merito dopo la cassazione, senza rinvio, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 93 c.p.c.

    richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

  • istanza di prelievo

    la precedente subordinazione della domanda a tale adempimento è stata superata per effetto della declaratoria di incostituzionalità richiamata nella precedente pronuncia di cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, il potere del giudice di rideterminare d'ufficio le spese processuali sussiste quando la decisione di merito sia riformata, anche solo parzialmente, perché le spese vanno ripartite in relazione all'esito complessivo della lite.
  • Se il capo sulle spese della fase precedente è autonomo e non è stato specificamente impugnato, la sua riforma è preclusa dal giudicato, anche quando l'accoglimento del gravame comporti un esito più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado.
  • Nel procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001, ai fini della liquidazione dei compensi al difensore deve essere considerata anche la fase istruttoria, non potendo essere esclusa in via automatica.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare il decreto impugnato e decidere direttamente nel merito, rideterminando le spese secondo i parametri forensi applicabili e includendo tutte le fasi del giudizio effettivamente svolte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.