Cassazione Civile, Ordinanza n. 31587/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR di Bolzano che aveva respinto il suo appello e, confermando la decisione di primo grado, annullato due avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società commerciante di autoveicoli per gli anni 2002 e 2003 ai fini di imposte dirette e IVA. Gli avvisi contestavano un maggior reddito d'impresa per indebita deduzione di costi e indebita detrazione dell'IVA, in relazione a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti nell'importazione intracomunitaria di autoveicoli tramite società cartiere fittiziamente interposte tra il cedente comunitario e la contribuente. Il ricorso dell'Agenzia era fondato su due motivi: 1) violazione degli artt. 17, 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 2697 c.c., per non avere la CTR applicato correttamente i principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e frode carosello; 2) omesso esame/motivazione su un fatto decisivo, cioè la conoscenza, in capo alla contribuente, del ruolo di cartiere svolto dalle società interposte. La Corte ha esaminato per primo il secondo motivo, ritenendolo fondato, perché la CTR aveva concentrato l'attenzione sulla compartecipazione della società alla frode, anziché sulla sua consapevolezza o conoscibilità del meccanismo fraudolento, profilo che secondo la giurisprudenza è centrale per la detrazione IVA in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti. La Corte ha richiamato gli indizi allegati dall'Ufficio circa l'inconsistenza delle società interposte e la consegna diretta dei veicoli alla contribuente, elementi che la CTR aveva trascurato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, per un nuovo esame nel rispetto del principio secondo cui, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, occorre verificare anche la consapevolezza o conoscibilità da parte del cessionario della frode. Il rinvio è stato disposto anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il primo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del secondo.
Norme richiamate
art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato insieme agli artt. 19 e 21 per la disciplina dell'IVA nelle operazioni contestate; la Corte non svolge un'interpretazione autonoma della norma, ma la colloca nel quadro dei principi sull'inesistenza soggettiva delle operazioni
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in relazione al diritto alla detrazione IVA; la Corte ribadisce che tale diritto non compete quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato con riferimento alla fatturazione delle operazioni IVA contestate
richiamato per il riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione deve provare fittizietà del fornitore e consapevolezza/conoscibilità della frode da parte del cessionario; poi incombe sul contribuente la prova contraria della propria diligenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del primo motivo di ricorso, proposto per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
base del secondo motivo di ricorso, dedotto per omesso esame/motivazione su fatto decisivo
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
richiamato per delimitare il regime del vizio motivazionale applicabile ratione temporis, precedente alla riforma
Massime di principio
- In materia di IVA, se l'Ufficio contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo che il fornitore sia fittizio o interposto, ma anche che il cessionario fosse consapevole, o dovesse esserlo con l'ordinaria diligenza, dell'inserimento dell'operazione in una frode fiscale.
- La prova della consapevolezza del destinatario può essere fornita anche per presunzioni, purché fondate su elementi oggettivi e specifici riferiti alla concreta operazione e alla qualità professionale dell'operatore.
- Una volta assolto tale onere dall'Amministrazione, il contribuente può evitare gli effetti della contestazione solo dimostrando di avere usato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per non partecipare alla frode.
- Ai fini della detrazione IVA non sono di per sé निर्णisivi la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti né la mancanza di un vantaggio economico dalla successiva rivendita delle merci.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione su un fatto decisivo sussiste quando il fatto trascurato, se esaminato, avrebbe potuto condurre a una diversa decisione e rende priva di base la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31556/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31557/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31559/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31562/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31563/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31564/2021 del 04/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →