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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38373/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma, in grado d'appello, della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione nella esclusione della sussumibilità della fattispecie nell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità) e nel mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (art. 62, n. 4 e art. 62-bis c.p.), contestando altresì la commisurazione della pena

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto i motivi ripetitivi e privi del necessario confronto con la motivazione della sentenza impugnata, oltre che il tentativo del ricorrente di sostituire valutazioni probatorie proprie a quelle del giudice di merito. La Corte territoriale aveva valorizzato fattori concreti (18 dosi di cocaina, occultamento negli indumenti intimi, luogo noto per spaccio — un parco — ora diurna, bilancino di precisione, 110 euro nonostante il soggetto risultasse nullatenente) che escludono l'esiguità e la speciale tenuità del pericolo richiesta per art. 62, n. 4 c.p. e per l'art. 131-bis c.p. La Corte ha inoltre spiegato la differenza tra la 'lieve entità' ai sensi dell'art. 73, comma 5 (valutazione di mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità) e la causa di non punibilità dell'art. 131-bis (valutazione delle modalità, del grado di colpevolezza, dell'entità del danno/pericolo e della non abitualità). Ha infine confermato il diniego delle attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi idonei a fondarle. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Riferimento alla fattispecie di 'lieve entità' per stupefacenti: il giudice valuta mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità delle sostanze per verificare la rilevanza penale

  • codice penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità: richiede valutazione concreta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, dell'entità del danno o del pericolo e del carattere non abituale

  • codice penale, art. 62, n. 4

    Circostanza attenuante relativa alla speciale tenuità dell'evento: va valutata concretamente con riferimento al pericolo o al danno effettivo e al contesto della condotta

  • codice penale, art. 62-bis

    Riferimento alle circostanze attenuanti in generale; il loro riconoscimento richiede l'indicazione di elementi positivi che giustifichino la mitigazione

  • codice di procedura penale, artt. 581 e 591

    Disciplinano i requisiti dell'atto di impugnazione in Cassazione: i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto e confrontarsi con la motivazione impugnata, pena l'inammissibilità

  • codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità o condanna in sede di legittimità; qui applicata per euro 3.000

  • Sez. U. n. 24990 del 30/01/2020 (Dabo)

    Sancisce che non esiste astratta incompatibilità tra l'attenuante della particolare tenuità e l'ipotesi di 'lieve entità': occorre valutazione concreta dell'evento

  • Giurisprudenza sulla necessità del confronto con la motivazione del giudice di merito (es. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour e altre)

    Ripetute pronunce chiariscono che l'impugnazione deve criticare argomentatamente la motivazione del provvedimento impugnato; la mancata comparazione rende il motivo inammissibile

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato: la mera reiterazione o valutazioni alternative dei fatti sono inammissibili
  • L'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità) si applica solo dopo una valutazione concreta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, dell'entità del danno/pericolo e della non abitualità: la sola quantità ridotta non basta
  • La 'lieve entità' prevista dall'art. 73, comma 5, va valutata con riferimento a mezzi, modalità, circostanze e qualità/quantità della sostanza; questa valutazione è distinta e non coincidente con i presupposti dell'art. 131-bis
  • Fattori quali occultamento in indumenti, pluralità di dosi già pronte per la cessione, presenza di bilancino di precisione, contante e luogo/ora tipici dello spaccio sono elementi sintomatici di finalità di spaccio che escludono attenuanti per particolare tenuità
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi che giustifichino la mitigazione; l'assenza di elementi negativi della personalità non impone il riconoscimento automatico delle attenuanti
  • Chi impugna deve fornire argomentazione giuridica specifica e, se contesta valutazioni di fatto, indicare in che modo queste siano illogiche o contraddittorie e non semplicemente proporre una diversa interpretazione dei fatti

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