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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28027/2025 del 21/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Una società poi dichiarata insolvente aveva convenuto in giudizio l'istituto di credito per ottenere la declaratoria di inefficacia, ex art. 44 l. fall., di un pagamento di oltre 450 mila euro annotato su un conto corrente. La banca si era difesa sostenendo che non si trattasse di un pagamento, ma della realizzazione di un pegno irregolare costituito a garanzia di obbligazioni restitutorie nascenti da anticipazioni all'importazione, con successiva integrazione in aumento. In appello, la banca aveva anche sostenuto che alla garanzia dovesse applicarsi la disciplina delle garanzie finanziarie di cui al d.lgs. n. 170/2004. I motivi di ricorso per cassazione denunciavano: (1) violazione di norme sulla distinzione tra pegno regolare e irregolare, assumendo che la natura fungibile del denaro comportasse di per sé pegno irregolare; (2) violazione delle norme processuali sull'appello, per l'inammissibilità della difesa fondata sul d.lgs. n. 170/2004, sostenendo che i fatti già allegati consentissero una diversa qualificazione giuridica del rapporto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il pegno su bene fungibile, come il denaro, è pegno irregolare solo se sia espressamente conferita al creditore la facoltà di disporre della somma; se tale facoltà è contrattualmente esclusa, si resta nell'ambito del pegno regolare, con conseguente impossibilità per la banca di trattenere la somma come propria con obbligo di restituzione del tantundem. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata era sorretta anche da una ratio autonoma non censurata, relativa alla mancanza dei presupposti soggettivi di applicazione del d.lgs. n. 170/2004; non essendo stata impugnata tale autonoma motivazione, il motivo difettava di interesse. Sono state quindi confermate la soccombenza della banca, la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il pegno su denaro o altro bene fungibile non è automaticamente un pegno irregolare: la qualificazione dipende dall'espressa attribuzione al creditore della facoltà di disporre della somma data in garanzia.
  • In mancanza del potere di disposizione conferito al creditore pignoratizio, la garanzia resta un pegno regolare, con conseguente esclusione dell'acquisto della somma da parte del creditore e dell'obbligo di restituzione del tantundem.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che investe solo una delle rationes decidendi della sentenza impugnata è inammissibile o comunque privo di interesse se la decisione resta sorretta da un'autonoma motivazione non censurata.
  • La mera possibilità di ricondurre diversamente un rapporto sul piano giuridico non basta se mancano, in fatto, i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina speciale invocata.

Come è indicizzato

MaterieCompensazioneConto correnteAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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