Cassazione Civile, Ordinanza n. 28027/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una società poi dichiarata insolvente aveva convenuto in giudizio l'istituto di credito per ottenere la declaratoria di inefficacia, ex art. 44 l. fall., di un pagamento di oltre 450 mila euro annotato su un conto corrente. La banca si era difesa sostenendo che non si trattasse di un pagamento, ma della realizzazione di un pegno irregolare costituito a garanzia di obbligazioni restitutorie nascenti da anticipazioni all'importazione, con successiva integrazione in aumento. In appello, la banca aveva anche sostenuto che alla garanzia dovesse applicarsi la disciplina delle garanzie finanziarie di cui al d.lgs. n. 170/2004. I motivi di ricorso per cassazione denunciavano: (1) violazione di norme sulla distinzione tra pegno regolare e irregolare, assumendo che la natura fungibile del denaro comportasse di per sé pegno irregolare; (2) violazione delle norme processuali sull'appello, per l'inammissibilità della difesa fondata sul d.lgs. n. 170/2004, sostenendo che i fatti già allegati consentissero una diversa qualificazione giuridica del rapporto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il pegno su bene fungibile, come il denaro, è pegno irregolare solo se sia espressamente conferita al creditore la facoltà di disporre della somma; se tale facoltà è contrattualmente esclusa, si resta nell'ambito del pegno regolare, con conseguente impossibilità per la banca di trattenere la somma come propria con obbligo di restituzione del tantundem. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata era sorretta anche da una ratio autonoma non censurata, relativa alla mancanza dei presupposti soggettivi di applicazione del d.lgs. n. 170/2004; non essendo stata impugnata tale autonoma motivazione, il motivo difettava di interesse. Sono state quindi confermate la soccombenza della banca, la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale norma posta a fondamento della domanda di inefficacia del pagamento eseguito dopo la dichiarazione di insolvenza
indicato per descrivere la dichiarazione di insolvenza della società attrice
invocato dal ricorrente per sostenere la natura irregolare del pegno su denaro
richiamato nel motivo sul pegno su saldo di conto corrente e sulla distinzione tra pegno regolare e irregolare
art. 2979, secondo comma, c.c.
richiamato dal ricorrente nel primo motivo, in combinazione con le norme sul pegno e sulle garanzie
citato nel primo motivo; la Corte nega che esso valga a fondare automaticamente il pegno irregolare in assenza di facoltà di disposizione espressamente conferita
richiamato dal ricorrente nel primo motivo insieme ad altre norme fallimentari
art. 18, comma 2, d. lgs. n. 270/1999
richiamato dal ricorrente nel primo motivo insieme alle norme sulla procedura concorsuale
richiamato dal ricorrente nel primo motivo in combinato con l'art. 36 d. lgs. n. 270/1999
richiamato dal ricorrente nel primo motivo in combinato con norme fallimentari
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
richiamato nel secondo motivo per censurare la qualificazione giuridica operata dalla Corte d'appello
richiamato nel secondo motivo in tema di deduzioni nuove in appello
art. 1, lett. d), d.lgs. n. 170/2004
richiamato dalla sentenza impugnata per escludere i presupposti soggettivi di applicazione della disciplina delle garanzie finanziarie
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Il pegno su denaro o altro bene fungibile non è automaticamente un pegno irregolare: la qualificazione dipende dall'espressa attribuzione al creditore della facoltà di disporre della somma data in garanzia.
- In mancanza del potere di disposizione conferito al creditore pignoratizio, la garanzia resta un pegno regolare, con conseguente esclusione dell'acquisto della somma da parte del creditore e dell'obbligo di restituzione del tantundem.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che investe solo una delle rationes decidendi della sentenza impugnata è inammissibile o comunque privo di interesse se la decisione resta sorretta da un'autonoma motivazione non censurata.
- La mera possibilità di ricondurre diversamente un rapporto sul piano giuridico non basta se mancano, in fatto, i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina speciale invocata.
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