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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5648/2022 del 21/02/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva respinto l'appello del lavoratore avverso la pronuncia di primo grado e, in parte, accolto l'appello incidentale della società condannando il lavoratore alla restituzione di somme percepite sulla base di una sentenza di primo grado poi riformata. Il ricorrente deduceva: 1) incompetenza territoriale del Foro di Roma; 2) pretesa copertura da giudicato della domanda di restituzione da parte della Corte di Appello di Torino; 3) illegittimità della richiesta di restituzione al lordo delle ritenute fiscali non versate al lavoratore; 4) illegittima condanna alla rivalutazione monetaria senza prova del maggior danno o del criterio di calcolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (competenza territoriale e presunto giudicato), accolto il terzo e il quarto motivo del ricorrente (conseguentemente ha ritenuto che RFI non potesse chiedere la ripetizione delle ritenute fiscali mai percepite dal lavoratore e che la rivalutazione monetaria non potesse essere concessa senza prova del maggior danno o del relativo saggio di rendimento) e ha altresì accolto il ricorso incidentale di RFI relativo alla prescrizione degli interessi, stabilendo che gli interessi riferiti a un pagamento unico sono soggetti a prescrizione decennale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai punti accolti e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente ai principi indicati; liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 413 c.p.c.

    Stabilisce i fori speciali nel rito del lavoro (luogo di nascita del rapporto, sede dell'azienda, luogo della dipendenza); la Corte conferma che si tratta di fori alternativi e non esclusivi e che la competenza di Roma era correttamente individuata.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma sulle ipotesi di cassazione; richiamata per inquadrare i vari motivi di ricorso (n. 3, n. 5 etc.) valutati dalla Corte.

  • art. 324 c.p.c.

    Riferita nella censura sul presunto contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di appello; la Corte richiede rispetto del principio di prevalenza del dispositivo e rigetta la tesi del ricorrente per carenza di prova documentale.

  • art. 336 c.p.c.

    La Corte precisa che gli effetti della riforma si estendono agli atti dipendenti dalla sentenza, ma questo non impedisce di valutare separatamente la distinzione tra somme percepite dal lavoratore e somme versate al fisco.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato in relazione alla ripetizione dell'indebito; la Corte applica i principi sulla restituzione delle somme indebitamente percepite e sui limiti della ripetizione rispetto alle ritenute non ricevute dal lavoratore.

  • art. 1224 c.c.

    Norma sugli interessi moratori e sulla rivalutazione del danno: la Corte afferma che la rivalutazione monetaria ex art.1224 può essere concessa solo se il creditore prova il maggior danno o applica criteri presuntivi indicati dalla giurisprudenza; in assenza di tali allegazioni la rivalutazione non è dovuta.

  • art. 2948 c.c.

    Disciplina dei termini di prescrizione. La Corte stabilisce che, nel caso di restituzione di somma pagata in un'unica soluzione, anche la prescrizione degli interessi è decennale e non quinquennale.

  • art. 409 c.p.c.

    Richiamato per qualificare la natura della controversia come collegata al rapporto di lavoro (domanda di ripetizione di indebito in materia di lavoro).

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    Stabilisce i rimedi di rimborso presso l'Amministrazione finanziaria per il soggetto che ha effettuato il versamento e per il percipiente; la Corte lo utilizza per argomentare che il rimborso delle ritenute può essere chiesto all'Erario e non ripetuto nei confronti del lavoratore se non percepite.

  • art. 10 d.P.R. n. 917/1986 (art.150 D.L. n.34/2020)

    Richiamato per segnalare una modifica legislativa che conferma il principio secondo cui le somme restituite si considerano al netto della ritenuta, ma la norma è applicabile solo dal 1.1.2020 e non al caso di specie; comunque la modifica positivizza un indirizzo giurisprudenziale già consolidato.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiesto in relazione all'onere di deposito di documenti in Cassazione: la Corte segnala la mancata produzione integrale della sentenza cui il ricorrente si richiamava, con conseguente indebolimento della censura.

  • art. 385 c.p.c.

    Norma richiamata in ordine alla liquidazione delle spese di giudizio di legittimità che la Corte dispone nella sentenza di rinvio.

Massime di principio

  • Nei giudizi di lavoro l'art.413 c.p.c. prevede tre fori speciali alternativi (luogo di nascita del rapporto, sede dell'azienda, luogo della dipendenza): nessuno ha carattere esclusivo.
  • Se le ritenute fiscali non sono state effettivamente percepite dal lavoratore, il datore di lavoro non può pretendere la ripetizione di tali importi dal dipendente; il rimedio fiscale va esperito nei confronti dell'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art.38 DPR 602/1973.
  • La rivalutazione monetaria a titolo di maggior danno (art.1224 c.c.) richiede prova delle circostanze che giustificano un maggior rendimento o del criterio presuntivo riconosciuto dalla giurisprudenza; in assenza di tali allegazioni la rivalutazione non può essere liquidata.
  • La prescrizione degli interessi collegati a una somma restitutoria pagata in un'unica soluzione è decennale, non quinquennale; occorre verificare l'interruzione del termine decennale.
  • In caso di contrasto apparente tra dispositivo e motivazione di una sentenza, prevale il dispositivo: la parte può impugnare l'omessa pronuncia o riproporre la domanda in separato giudizio se il punto non è stato deciso.
  • La distinzione tra somme pagate al percipiente e somme versate al fisco è rilevante nella ripetizione dell'indebito: solo ciò che è entrato nella sfera patrimoniale del soggetto può essere richiesto in restituzione.
  • In Cassazione è essenziale produrre integralmente i documenti e le sentenze richiamate: la mancata produzione può portare al rigetto della censura per carenza probatoria.

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