Cassazione Civile, Sentenza n. 5813/2022 del 22/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma, in sede d'appello, delle sanzioni disciplinari a suo carico: una sospensione di un mese comminata al riavvio di un procedimento disciplinare relativo ai fatti penalmente contestati e il licenziamento irrogato a seguito di un secondo procedimento per presunta assenza ingiustificata dal servizio nel periodo successivo alla sentenza di assoluzione in appello. Il motivo principale del ricorso in Cassazione era che la Corte d'appello aveva posto a carico della dipendente l'obbligo di comunicare all'amministrazione l'assoluzione penale (richiamando l'art.154-ter disp. att. cod. proc. pen.) e che, non avendo la ricorrente comunicato tale assoluzione, la sua assenza non poteva essere considerata ingiustificata; contestava altresì l'interpretazione normativa adottata dal giudice d'appello e la motivazione sulla gravità della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la decisione della Corte territoriale sul punto del licenziamento: ha precisato che, ai sensi dell'art.4 L. n.97/2001, la sospensione cautelare perde efficacia in caso di sentenza di proscioglimento o assoluzione e che incombe sull'amministrazione l'obbligo di adottare le determinazioni consequenziali, ivi inclusa la riammissione in servizio o altro atto formale. In mancanza di un atto formale di riammissione o di un invito formale a riprendere servizio, non può configurarsi a carico del dipendente l'assenza ingiustificata che giustifichi il licenziamento. Ha inoltre affermato che l'obbligo di comunicazione da parte della Cancelleria (art.154-ter disp. att. cod. proc. pen.) si estende a tutte le sentenze penali, non solo a quelle di condanna. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame alla luce dei principi di diritto enunciati.
Norme richiamate
articolo 154-ter disposizioni attuative codice di procedura penale
La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'obbligo della Cancelleria di comunicare la sentenza alla amministrazione di appartenenza riguarda tutte le sentenze penali, indipendentemente dal contenuto del dispositivo (assoluzione o condanna).
articolo 4 L. n.97/2001
Obbliga l'amministrazione a disporre la sospensione del dipendente in caso di condanna per i reati indicati e prevede che la sospensione perda efficacia se interviene sentenza di proscioglimento o assoluzione; conseguentemente grava sull'amministrazione l'onere di disporre la riammissione in servizio o altro atto ricognitivo.
articolo 55-quater, comma 1, D.Lgs. n.165/2001
Norma normativa sulla fattispecie sanzionatoria per assenze ingiustificate dal servizio: la Corte rileva che l'assenza può rientrare nelle previsioni sanzionatorie ma non può essere qualificata come tale se non è intervenuto il formale atto amministrativo che ricostituisca il rapporto di lavoro.
art. 97, commi tre e quattro, DPR n.3/1957
Richiamata nella doglianza della ricorrente in relazione ai doveri del pubblico dipendente (imparzialità e buon andamento); la Corte, tuttavia, sottolinea la necessità di atti formali dell'amministrazione per riammettere il dipendente e garantire certezza giuridica.
art. 5 del CCNL di comparto
Riferito nella disciplina interna sull'effetto della sospensione; la Corte ricorda che la sospensione disposta in applicazione della L.97/2001 è di natura obbligatoria e comporta la corresponsione di indennità ridotta durante il periodo.
Massime di principio
- Se un pubblico dipendente viene assolto in sede penale dopo aver subito sospensione obbligatoria, l'amministrazione deve adottare un atto formale di riammissione in servizio o altro provvedimento ricognitivo: in mancanza di tale atto, il dipendente non può essere considerato assente ingiustificato.
- La cancelleria del giudice penale è tenuta a comunicare all'amministrazione di appartenenza tutte le sentenze penali riguardanti un pubblico dipendente (assoluzioni incluse) ai sensi dell'art.154-ter disp. att. cod. proc. pen.; l'amministrazione non può quindi giustificare la mancata conoscenza dell'assoluzione con l'asserita assenza di comunicazione per le sole sentenze di condanna.
- Il dovere di collaborazione del dipendente verso il datore di lavoro non si traduce automaticamente in un obbligo di riammettersi o di considerarsi reintegrato senza un atto amministrativo: l'esigenza di certezza giuridica impone un invito formale a riprendere servizio.
- Prima di irrogare sanzioni particolarmente gravose (licenziamento) per presunte assenze ingiustificate, l'amministrazione deve accertare e documentare la ricostituzione formale del rapporto di lavoro dopo una sospensione cautelare cessata per assoluzione; la proporzionalità della sanzione va valutata con attenzione nel contesto dei tempi e dei comportamenti sia della amministrazione sia del dipendente.
- In situazioni analoghe è utile per il dipendente comunicare tempestivamente all'amministrazione l'esito del procedimento penale anche se la cancelleria ha l'obbligo di comunicazione; ciò riduce il rischio di contestazioni e facilita la rapida ricostituzione del rapporto di lavoro.
- Se l'amministrazione non provvede tempestivamente alla riammissione o a un atto formale, il dipendente può ottenere tutela giudiziaria e, come nel caso esaminato, la Cassazione può annullare sanzioni adottate sulla base dell'assenza non formalmente accertata.
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