Cassazione Civile, Sentenza n. 5649/2022 del 21/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello che aveva rigettato il reclamo avverso la pronuncia del Tribunale in opposizione a licenziamento collettivo del 30.1.2016. Contestavano: nullità della sentenza di primo grado per mancata lettura del dispositivo e ritardo nella motivazione; insufficiente e generica comunicazione di avvio della procedura collettiva (mancata indicazione puntuale dei criteri di scelta e delle modalità applicative, criterio generico delle esigenze aziendali); illegittima limitazione dell'ambito di selezione (esclusione del personale dell'Hotel Ponte Bianco); errata interpretazione della disciplina del contratto di solidarietà difensivo e del divieto di licenziamento alla luce dei successivi decreti legislativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondate le doglianze sulla presunta nullità della sentenza di primo grado: nel rito Fornero il dispositivo può essere anticipato rispetto alla motivazione, che è valida se depositata nel termine di legge (dieci giorni). Sui profili sostanziali, la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui la comunicazione di apertura della procedura va valutata in relazione alla possibilità per le OO.SS. di esercitare un controllo consapevole e alla successiva formazione dell'accordo sindacale; l'accordo non è sanatoria automatica ma la comunicazione impugnata era, nel caso, sufficientemente chiara (esubero di 12 impiegati amministrativi e esternalizzazione del CUP) e le scelte dell'azienda rientravano nella discrezionalità imprenditoriale non sindacabile se non illogica, arbitraria o discriminatoria. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante l'inclusione dei dipendenti dell'Hotel Ponte Bianco ai fini del risultato finale della graduatoria. Infine, ha confermato che la normativa sopravvenuta (D.Igs. n.185/2015, art.46 lett. i)) ha abrogato la norma previgente che istituiva il divieto, applicandosi la disciplina vigente all'atto di apertura del procedimento (19.10.2015). Condanna delle ricorrenti alle spese di giudizio.
Norme richiamate
Nel rito 'Fornero' il dispositivo può essere anticipato rispetto alla motivazione; la motivazione depositata entro il termine di dieci giorni rende regolare la pronuncia e non configura nullità automatica per mancata lettura del dispositivo in udienza
artt. 429, 353, 354, 156, 161, 360 primo comma n. 3, 161, 429
Gli istituti processuali invocati sono stati valutati con riferimento alla nullità delle pronunce e ai mezzi di impugnazione: la Corte ha ritenuto che non sussista nullità insanabile e che il ricorso per cassazione debba essere valutato nei limiti previsti dall'art. 360 c.p.c. n.3
art. 4 (commi 3, 5 e 9), art. 5
La comunicazione di avvio del licenziamento collettivo deve consentire alle organizzazioni sindacali un'effettiva partecipazione e controllo; l'accordo sindacale successivo è rilevante per valutare la completezza dell'informazione ma non vale automaticamente a sanare ogni vizio procedurale; il controllo giudiziario verte sulla correttezza procedurale e non sul merito delle scelte imprenditoriali salvo casi di arbitrarietà o discriminazione
Legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori)
Il rimedio della reintegrazione è stato invocato dalle ricorrenti ma non accolto perché il licenziamento collettivo è stato ritenuto proceduralmente e sostanzialmente legittimo
Decreto-Legge n. 726 del 1984 (convertito nella Legge n. 863 del 1984)
Riferimento alla disciplina originaria del contratto di solidarietà difensivo e all'interpretazione sul divieto di licenziamento; la Corte segnala che la disposizione è stata oggetto di successiva abrogazione normativa
Decreto Legislativo n. 148 del 2015
art. 44 e disposizioni correlate
La Corte ha ritenuto applicabile la nuova disciplina sul contratto di solidarietà difensivo introdotta dal D.Lgs. 148/2015 e ha valutato che essa incide sulla possibilità di procedere a licenziamenti collettivi nelle condizioni indicate
Decreto Legislativo n. 185 del 2015
Ha abrogato espressamente la norma (art. 1 del D.L. 726/1984) che stabiliva il divieto di licenziamento in presenza di contratto di solidarietà, e l'effetto dell'abrogazione si applica con riferimento alla data di apertura del licenziamento collettivo
Norma richiamata in ordine ai presupposti processuali relativi ai rimborsi/contributi/costi di giudizio; la Corte ha dato atto del suo sussistere per l'esito del giudizio
Massime di principio
- La comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo deve fornire informazioni tali da permettere alle organizzazioni sindacali di esercitare un controllo consapevole e negoziare criteri: la sua adeguatezza va valutata nel contesto e anche alla luce di eventuali accordi sindacali conclusi successivamente
- Il giudice non sostituisce la propria valutazione alle scelte imprenditoriali relative a esigenze tecniche, organizzative o produttive salvo che queste siano illogiche, arbitrarie o discriminatorie: il sindacato giurisdizionale è prevalentemente procedurale
- La mera genericità di espressioni come 'esigenze aziendali' non è di per sé sufficiente a dichiarare l'illegittimità della procedura se la comunicazione e l'accordo consentono di comprendere il nesso tra ragioni aziendali e unità interessate
- In contestazioni sulla platea di selezione (es. esclusione di determinate sedi o stabilimenti) l'onere della prova della fungibilità e della rilevanza decisiva di tali esclusioni grava sui lavoratori che le impugnano; occorre dimostrare che l'inclusione avrebbe mutato l'esito della graduatoria
- Nel rito Fornero l'anticipazione del dispositivo in udienza e il successivo deposito della motivazione entro i termini previsti non determinano, di per sé, nullità della pronuncia
- Se la disciplina legislativa sopravviene e abroga norme precedenti (es. divieto collegato a contratti di solidarietà), l'efficacia va valutata in relazione alla data di apertura del procedimento collettivo: la nuova normativa può incidere sulla legittimità dell'atto già in fase di avvio
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 21 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5647/2022 del 21/02/2022
- Sentenza lavoro · 21 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5648/2022 del 21/02/2022
- Sentenza lavoro · 21 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5679/2022 del 21/02/2022
- Sentenza lavoro · 22 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5839/2022 del 22/02/2022
- Sentenza lavoro · 22 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5838/2022 del 22/02/2022
- Sentenza lavoro · 22 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5813/2022 del 22/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →