Cassazione Civile, Sentenza n. 5647/2022 del 21/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Poste Italiane impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva limitato la ripetizione delle somme corrisposte al lavoratore Virgulti, deducendo che le ritenute fiscali non potevano essere richieste al dipendente poiché non erano mai entrate nella sua sfera patrimoniale. In particolare la società sosteneva di poter recuperare l'indebito al lordo delle ritenute (ossia comprensive delle imposte trattenute), invocando la possibilità di ottenere il rimborso delle imposte non dovute tramite la procedura di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 e richiamando disposizioni del TUIR (art. 10, lett. d-bis) e altre norme fiscali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Poste Italiane, confermando la pronuncia della Corte d'Appello. I giudici di legittimità hanno richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui, quando le ritenute fiscali non sono mai entrate nella disponibilità del lavoratore, il datore di lavoro non può pretendere dal dipendente la ripetizione delle imposte trattenute (ossia non può pretendere l'importo 'lordo' comprensivo delle ritenute). La Corte ha indicato che l'eventuale recupero delle imposte non dovute deve essere effettuato mediante la procedura tributaria (rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 38 DPR 602/1973) e ha osservato che la modifica normativa del 2020 (art. 150 D.L. 34/2020 conv. L. 77/2020) non è applicabile al caso di specie. Il ricorso è stato quindi respinto; Poste Italiane è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'Intendente di Finanza ... istanza di rimborso entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso ... L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.
La norma disciplina la procedura di rimborso dei versamenti effettuati per errore o per inesistenza dell'obbligo; la Corte interpreta che, quando le ritenute non sono entrate nella disponibilità del lavoratore, il datore di lavoro non può ripetere tali ritenute dal dipendente ma deve chiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria.
d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 10, comma 1, lett. d-bis
Riferita nella controversia per il rilievo fiscale delle somme restituite dal lavoratore (regole sulla deducibilità/detrazione), ma la Corte ha ritenuto che le implicazioni fiscali per il dipendente non mutino il principio che le ritenute non percepite dal lavoratore non possano essere reclamate direttamente da quest'ultimo.
art. 150, comma 1, D.L. n. 34/2020, conv. L. n. 77/2020 (modifica art. 10 TUIR)
le somme di cui alla lettera d-bis del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili
La norma, applicabile a somme restituite dal 1° gennaio 2020, conferma l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la restituzione avviene al netto delle ritenute; non essendo la disposizione applicabile al fatto storico della causa, non incide diversamente sull'esito.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Richiamata nella discussione in relazione ai rimedi fiscali e alle possibilità di deduzione o istanza di rimborso da parte del contribuente; la Corte non ha ritenuto che essa altersse il principio sostanziale sulla impossibilità per il datore di recuperare dal lavoratore le ritenute non percepite.
Massime di principio
- Se il lavoratore non ha effettivamente percepito le ritenute fiscali (cioè le imposte trattenute non sono mai entrate nella sua disponibilità), il datore di lavoro non può pretendere dal dipendente la restituzione delle imposte; il recupero dell'imposta non dovuta va chiesto all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 38 DPR 602/1973.
- Il datore di lavoro può ripetere dal dipendente soltanto le somme effettivamente ricevute dal lavoratore (importo netto percepito). Le ritenute trattenute e versate all'Erario non formano parte della sfera patrimoniale del dipendente e non sono generalmente ripetibili a carico suo.
- Il dipendente che restituisce somme assoggettate a ritenuta può avere effetti fiscali (deduzioni o rimborsi) secondo le regole del TUIR; va tuttavia valutata l'applicabilità delle normative temporali e dei termini per esercitare i relativi diritti (termine biennale o termini di decadenza tributaria).
- Quando si verificano pagamenti eseguiti in esecuzione di una pronuncia poi riformata, chi ha effettuato il versamento (datore di lavoro/sostituto) deve verificare se procedere con la richiesta di rimborso all'Amministrazione finanziaria o agire giudizialmente per la ripetizione dell'indebito, avendo cura di documentare se e come le ritenute sono state effettivamente percepite dai lavoratori o versate all'Erario.
- È importante rispettare i termini procedurali per la richiesta di rimborso tributario (48 mesi dall'effettuazione del versamento, ove previsto) e conservare la documentazione che attesti la titolarità della somma ricevuta (netta vs. lorda).
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