Cassazione Civile, Sentenza n. 5679/2022 del 21/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Revocazione dell'ordinanza n. 20869/2018 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione del Comune di Pescara contro la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che aveva riconosciuto a Maria Luisa Firmani il diritto ai buoni pasto per turni non ricompresi nelle fasce escluse dall'Accordo Decentrato del 3.8.2007. Il Comune ha lamentato errori di fatto relativi alla supposta mancata produzione e trascrizione dell'Accordo Decentrato nel ricorso per cassazione e, nel merito del ricorso principale, ha dedotto tre motivi di cassazione: i primi due concernenti l'interpretazione e la presunta violazione dei CCNL in relazione all'Accordo Decentrato; il terzo denunciando la nullità dell'Accordo per mancata preventiva verifica di compatibilità finanziaria da parte del collegio dei revisori (art. 40 d.lgs. 165/2001 e correlati).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per revocazione ritenendo fondati gli errori di fatto (la produzione e la trascrizione dell'Accordo Decentrato risultavano effettivamente depositate e riportate nel ricorso per cassazione) e, in sede rescissoria, ha rigettato i primi due motivi di cassazione (sulla interpretazione e presunta incompatibilità con i CCNL) ma ha accolto il terzo motivo relativo alla mancata preventiva verifica di compatibilità finanziaria da parte del collegio dei revisori; ha dichiarato quindi l'Accordo Decentrato invalido per tale vizio procedurale, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello nella parte interessata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione per nuovo esame, demandando altresì la regolazione delle spese del giudizio di cassazione e revocazione.
Norme richiamate
errore di fatto come causa di revocazione
Fondamento giuridico della revocazione per errore di fatto: la Corte ha ritenuto sussistente l'errore materiale nella precedente ordinanza e decisiva l'influenza di tale errore sulla decisione
Norma richiamata per la procedura di revoca (richiama le ipotesi e gli effetti della revocazione)
Disposizione che disciplina il passaggio alla fase rescissoria dopo revoca, cui la Corte si è attenuta per decidere nel merito dell'originario ricorso per cassazione
art. 45 e art. 46 C.C.N.L. comparto Regioni-Autonomie Locali 14.9.2000
norme sul servizio mensa e sul buono pasto sostitutivo
Definiscono il diritto al buono pasto per i lavoratori con turno mattutino protratto al pomeriggio e costituiscono il riferimento normativo nazionale rispetto al quale valutare la contrattazione decentrata
art. 13 C.C.N.L. 9.5.2006
consente in sede decentrata l'individuazione di figure per cui la pausa pranzo può essere collocata all'inizio o alla fine del turno
Norma che autorizza una deroga ampliativa mediante contrattazione decentrata per particolari figure/settori; la Corte ha ritenuto tale previsione compatibile con l'Accordo Decentrato ed interpretabile come strumento per tutelare esigenze di servizio e di assistenza al lavoratore
art. 40, co. 3 d.lgs. 165/2001
le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione
Stabilisce il principio della compatibilità finanziaria quale condizione di legittimità per la contrattazione integrativa; la Corte ha ritenuto che la mancanza della verifica preventiva di compatibilità renda nullo l'Accordo Decentrato
art. 48, co. 6 d.lgs. 165/2001
il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, se non previsto, da nuclei di valutazione o servizi di controllo interno
Attribuisce la competenza del controllo di compatibilità finanziaria ai revisori dei conti (o organi sostitutivi) e conferma la natura preventiva del controllo; la Corte l'ha ritenuta decisiva per la validità dell'Accordo Decentrato
art. 5, co. 3 C.C.N.L. 1.4.1999
la delegazione trattante invia il testo all'organo di controllo corredato da relazione tecnico-finanziaria; trascorsi 15 giorni senza rilievi si autorizza la sottoscrizione
Prevede la procedura preventiva di invio e parere dei revisori sulla compatibilità finanziaria; la sua inosservanza è stata considerata dalla Corte idonea a determinare l'invalidità dell'accordo
regole generali di interpretazione del contratto
Richiamati dalle parti per contestare l'interpretazione dell'Accordo Decentrato, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e non adeguatamente argomentata sotto i profili ermeneutici richiesti per la cassazione
Massime di principio
- Un errore materiale nel testo di una decisione di legittimità che non corrisponde alla realtà documentale può giustificare la revocazione se il difetto è significativo rispetto alla decisione
- In ricorso per cassazione è fondamentale indicare e, quando richiesto, trascrivere o depositare le produzioni rilevanti; tuttavia se un documento è effettivamente depositato e indicato nell'elenco delle produzioni, la sua mancata menzione testuale per errore materiale può essere sanata in sede di revocazione
- La contrattazione decentrata che, in base a specifiche norme collettive (es. art.13 CCNL), consente collocazioni particolari delle pause non è automaticamente incompatibile con i CCNL nazionali se persegua ragioni organizzative e assistenziali legittime e rientri nelle fattispecie previste
- La verifica preventiva di compatibilità finanziaria da parte del collegio dei revisori (o organo sostitutivo) è una condizione di legittimazione della contrattazione decentrata: la sua omissione può comportare l'invalidità dell'accordo decentrato
- Una successiva delibera di recepimento non sana l'invalidità di un accordo decentrato adottato in violazione delle procedure di controllo finanziario; la delibera fondata su un atto invalido è a sua volta illegittima
- Per le pubbliche amministrazioni: prima della sottoscrizione di contratti collettivi integrativi occorre predisporre relazione tecnico-finanziaria e ottenere il previsto parere/controllo (revisori/nucleo) per evitare rischi di nullità e di obblighi retributivi non dovuti
- Per i difensori e le parti: in fase di cassazione documentare con cura il luogo e la modalità di produzione degli atti e, se necessario, sollevare tempestivamente le eccezioni relative a omissioni probatorie per evitare decadenze procedurali
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