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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36110/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autore della denuncia)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di risarcimento del danno proposta da una professionista contro un altro professionista, assumendo che la denuncia-querela presentata da quest'ultimo nei suoi confronti per diffamazione avesse avuto carattere calunnioso e avesse leso il suo onore e la sua reputazione. In primo grado e in appello la domanda è stata rigettata perché non è stato ravvisato il dolo proprio del reato di calunnia nella condotta del denunciante. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 183 e 153, comma 2, c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto correttamente acquisita una scrittura privata di transazione prodotta in udienza, che la ricorrente reputava tardiva, irrituale e non autorizzata; 2) violazione dell'art. 2043 c.c., sostenendo che la sentenza d'appello avrebbe erroneamente affermato la mancata allegazione degli elementi costitutivi della condotta dolosa dell'avversario, elementi che invece sarebbero stati dedotti; 3) violazione dell'art. 2059 c.c., lamentando che la corte d'appello avesse ritenuto assorbita la censura sulla prova del danno non patrimoniale, nonostante, a dire della ricorrente, fossero stati allegati i presupposti del pregiudizio morale e reputazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in tutti i suoi motivi. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la censura non si confrontasse con la duplice ratio decidendi della sentenza impugnata: la non tardività della produzione documentale e, soprattutto, la sua non decisività rispetto all'esito della controversia. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la ricorrente, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito. Quanto al terzo motivo, ha rilevato che la censura era estranea al decisum, poiché una volta esclusa la responsabilità il giudice di appello non doveva esaminare la prova del danno. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro della doglianza processuale sul deposito documentale; la censura è stata però ritenuta inammissibile perché non incideva sul decisum e non mostrava un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • art. 183 c.p.c.

    La Corte ha valorizzato il rilievo del giudice di merito secondo cui il documento era stato formato successivamente agli adempimenti ex art. 183 c.p.c., escludendo la tardività della produzione.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per contestare la produzione documentale tardiva; la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi.

  • art. 2043 c.c.

    La deduzione di violazione di legge è stata ritenuta in realtà diretta a contestare l'accertamento in fatto e la valutazione delle risultanze istruttorie, non l'interpretazione della norma.

  • art. 2059 c.c.

    La censura sul danno non patrimoniale è stata giudicata non pertinente, poiché la sua trattazione era assorbita dall'esclusione dell'illecito e della responsabilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ha ribadito che il vizio di violazione di legge concerne l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e non la ricostruzione del fatto concreto o la valutazione delle prove.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    La proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilata alla mancata enunciazione dei motivi di ricorso, con conseguente inammissibilità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale, senza rilievi decisivi sul merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda su più ragioni autonome, è inammissibile il motivo che ne contesti solo una o che non si confronti con tutte.
  • La denuncia di violazione di norme processuali è ammissibile solo se la parte allega anche il concreto pregiudizio difensivo o decisorio derivato dall'asserito vizio, non essendo sufficiente lamentare un'astratta irregolarità del procedimento.
  • Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda l'erronea interpretazione della norma astratta; se la doglianza mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove, il motivo è inammissibile.
  • Le censure sul danno sono irrilevanti quando il giudice di merito abbia escluso in radice l'illecito o la responsabilità, poiché in tal caso l'esame della prova del danno resta assorbito.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e coerente con il decisum: doglianze generiche o non pertinenti alla motivazione della sentenza sono assimilate alla mancata esposizione dei motivi di impugnazione e comportano inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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