Cassazione Civile, Ordinanza n. 26372/2022 del 07/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009, emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza e di indagini finanziarie, con cui l’Ufficio contestava la contabilizzazione e la deduzione/detrazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti riferite a lavori edili. In appello la Commissione tributaria regionale accoglieva solo in parte le doglianze del contribuente, ritenendo illegittima la ripresa su alcuni accrediti e movimenti bancari per difetto di motivazione dell’atto, ma confermando il resto della pretesa. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse erroneamente disatteso la prova dell’effettiva esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile adibito a studio professionale e avesse quindi confermato, in modo illegittimo, la presunzione di operazioni oggettivamente inesistenti posta a base dell’accertamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile nella sostanza perché diretto a una rivalutazione del merito; ha inoltre rilevato l’inammissibilità della censura sia sotto il profilo del vizio motivazionale, trattandosi di motivazione conforme al minimo costituzionale, sia sotto il profilo della violazione dell’onere della prova. La CTR è stata ritenuta conforme ai principi secondo cui, una volta dimostrata dall’Amministrazione anche per presunzioni semplici l’oggettiva inesistenza delle operazioni, incombe sul contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non essendo sufficiente la sola fattura né la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la prova dell’effettiva esistenza delle operazioni spetta al contribuente quando l’Amministrazione abbia già dimostrato, anche per presunzioni, l’oggettiva inesistenza delle fatture contestate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
il ricorrente aveva formalmente denunciato violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà diretta a rivalutare il merito
il motivo è stato qualificato come inammissibile anche nella parte in cui mirava a un sindacato motivazionale non consentito
Cass. SS.UU. n. 8053/2014
richiamata per affermare che il vizio motivazionale non è deducibile quando la sentenza presenti una motivazione che supera il minimo costituzionale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato quale norma di inserimento della previsione sull’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In tema di IVA e deduzione dei costi, quando l’Amministrazione finanziaria dimostri anche mediante presunzioni semplici l’oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, il contribuente deve provare la reale esistenza delle operazioni contestate.
- La sola esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili e la tracciabilità dei pagamenti non sono di per sé sufficienti a vincere la prova presuntiva dell’inesistenza oggettiva dell’operazione, poiché tali strumenti possono essere utilizzati anche per simulare operazioni fittizie.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a una nuova valutazione delle risultanze di fatto compiuta dal giudice di merito.
- Il sindacato sulla motivazione è precluso quando la sentenza impugnata presenti una motivazione che supera il minimo costituzionale, restando non deducibile il semplice dissenso sulla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
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