Cassazione Penale, Sentenza n. 11506/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il motivo che deduceva vizio di motivazione richiamava atti specifici (intercettazioni) senza allegarli o trascriverli integralmente. Perciò la Corte non è entrata nel merito della censura sugli indizi e ha confermato l'effetto dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la custodia cautelare.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di D'Alterio per concorso in detenzione e porto di arma comune da sparo aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa e riferiti anche all'art. 416-bis c.p. Il Procuratore sosteneva che il Tribunale del riesame avesse errato nella valutazione dei gravi indizi: le intercettazioni (conversazioni nn. 826, 828, 830) identificherebbero con certezza D'Alterio e dimostrerebbero la titolarità dell'arma. Tuttavia il ricorso per Cassazione non allegava né riportava integralmente le intercettazioni indicate (solo parziale trascrizione della n. 826), violando l'onere di autosufficienza richiesto dall'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. e dalla giurisprudenza consolidata.
Norme richiamate
Le norme sono richiamate come riferimento per le aggravanti connesse alla finalità di agevolazione mafiosa nell'imputazione, ma la Corte non è entrata nel merito dell'accertamento probatorio relativo a tali aggravanti a causa dell'inammissibilità formale del ricorso
Richiamato come norma relativa all'associazione di tipo mafioso/contesto mafioso rilevante ai fini dell'aggravante contestata; la decisione non affronta la verifica probatoria di tale elemento per via della inammissibilità del ricorso
art. 606, comma 1, lett. e)
Interpretato nel senso che il ricorrente che deduce vizio di motivazione deve indicare e fornire integralmente gli atti del processo sui quali fonda la censura (autosufficienza del ricorso); la mancata allegazione o trascrizione integrale degli atti rende il motivo inammissibile
Richiamato come riferimento ai requisiti generali del ricorso per cassazione; la Corte evidenzia che l'art. 606 pone un onere aggiuntivo rispetto all'art. 581 quando si impugna per vizio di motivazione
modifica della disciplina dell'art. 606 c.p.p.
La modifica ha introdotto l'esigenza che il vizio di motivazione risulti dal testo della motivazione o da altri atti specificamente indicati, principio che la Corte interpreta come richiedente l'integrale trascrizione o allegazione degli atti richiamati
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
sentenze richiamate nella motivazione (es. Sez. 2, n. 20677/2017; Sez. 4, n. 46979/2015; Sez. 3, n. 43322/2014; Sez. 2, n. 26725/2013)
La Corte applica l'orientamento consolidato secondo cui i motivi che deducono vizio di motivazione devono essere autosufficienti e corredati dalla trascrizione o allegazione integrale degli atti richiamati; altrimenti il motivo è inammissibile
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che deduca vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) deve essere autosufficiente: gli atti richiamati come prova del vizio (intercettazioni, atti processuali decisivi) vanno allegati o riportati integralmente nel ricorso, altrimenti il motivo è inammissibile
- La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso per vizi formali senza esaminare il merito delle censure; pertanto la forma processuale è cruciale quando si impugna una valutazione motivazionale
- Quando la custodia cautelare è fondata su intercettazioni, l'identificazione certa dell'indagato e il contenuto incriminante devono risultare con chiarezza dagli atti; contestazioni su ambiguità interpretative delle conversazioni devono essere documentate nel ricorso in modo completo
- Il pubblico ministero, se intende contestare la valutazione dei gravi indizi, deve curare la completezza formale del ricorso (trascrizioni o allegati) oltre che la qualità delle argomentazioni sostanziali
- Una pronuncia di inammissibilità per vizi formali non preclude la possibilità di riproporre le stesse censure in modo corretto dal punto di vista formale, purché siano rispettati i termini e le condizioni di legge
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