Cassazione Civile, Ordinanza n. 22663/2021 del 11/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società che aveva presentato domanda di concordato preventivo con cessione integrale dei beni e finanza esterna del socio liquidatore. Nel corso della procedura erano emerse omissioni informative nella prima proposta concordataria: non risultavano correttamente indicati alcuni debiti verso lavoratori per trattamento di fine rapporto e i connessi debiti previdenziali, oltre a ulteriori passività e a un rilevante credito/debito erariale emerso da p.v.c. dell'Agenzia delle Entrate. Dopo tali rilievi, la società aveva depositato una nuova proposta modificativa prima del deposito della relazione del commissario giudiziale ex art. 173 l.fall. e prima della convocazione per la revoca. Il tribunale aveva comunque aperto il subprocedimento di revoca dell'ammissione al concordato e aveva poi dichiarato il fallimento. In appello il reclamo era stato rigettato. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 173 e 172, comma 2, l.fall., sostenendo che la modifica della proposta prima della relazione del commissario e prima dell'apertura delle votazioni avrebbe dovuto impedire o chiudere il procedimento di revoca; 2) violazione degli artt. 173 l.fall., 24 e 111 Cost., in relazione al mancato arresto del subprocedimento; 3) violazione dell'art. 173 l.fall. e dell'art. 2729 c.c. e 116 c.p.c. sul dolo; 4) nullità per violazione degli artt. 2729 c.c. e 115-116 c.p.c. sulla valutazione del comportamento della società; 5) ulteriore violazione dell'art. 173 l.fall. e dell'art. 2729 c.c.; 6) violazione dell'art. 173 l.fall. per il profilo della mancata informazione sul p.v.c. La società ha quindi contestato la sussistenza di atti in frode e la rilevanza della prima proposta una volta presentata la modifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel concordato preventivo, le modifiche alla proposta possono intervenire anche mentre è pendente il procedimento ex art. 173 l.fall.; tuttavia, la modifica non elide la rilevanza degli atti in frode già accertati dagli organi della procedura, quando la denuncia del commissario riguardi occultamenti o dissimulazioni dell'attivo o del passivo idonei a trarre in inganno i creditori. La Corte ha ritenuto decisivo che la proposta modificativa fosse stata depositata solo dopo che la società aveva avuto contezza degli accertamenti svolti dagli organi della procedura, sicché non poteva sanare retroattivamente la condotta fraudolenta iniziale. I motivi sulla sussistenza del dolo e sulla valutazione delle prove sono stati dichiarati inammissibili perché tendevano a ottenere un nuovo esame del merito e della prova presuntiva, non consentito in cassazione. I motivi residui sono stati assorbiti o comunque non idonei a scalfire la ratio decidendi. La società ricorrente è stata condannata alle spese e, inoltre, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
consente la revoca dell'ammissione al concordato quando siano accertati dal commissario atti di occultamento, dissimulazione o altri atti fraudolenti idonei a rendere non intellegibile la proposta ai creditori; la successiva modifica della proposta non neutralizza gli atti in frode già compiuti e accertati.
riconosce al proponente la facoltà di modificare la proposta fino al termine previsto dalla legge; tale facoltà non impedisce, però, che il tribunale valuti gli atti in frode ai fini della revoca ex art. 173 l.fall.
nel testo ratione temporis applicabile, era richiamato per affermare la possibilità di modifica della proposta fino all'inizio delle operazioni di voto.
le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento del dolo e della fraudolenza; la loro valutazione è rimessa al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per vizi motivazionali nei limiti consentiti.
la doglianza sulla violazione del libero convincimento non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio in cassazione.
il principio del libero convincimento opera sul piano del merito; la sua violazione non integra di regola un autonomo vizio di violazione di legge, ma può rilevare solo nei limiti del vizio motivazionale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
non è il mezzo corretto per censurare il mero apprezzamento di fatto o la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
non può essere usato per aggirare il divieto di rivalutazione del merito quando la censura mira in realtà a contestare l'accertamento fattuale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è il paradigma corretto per denunciare eventuali vizi motivazionali nella valutazione delle prove, nei limiti tracciati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
la Corte ha precisato che poteva essere corretta in parte la motivazione della decisione impugnata senza mutarne l'esito.
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul contraddittorio e sul diritto di difesa, ma la censura è stata ritenuta infondata o assorbita.
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul giusto processo e sul contraddittorio, ma non accolto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per disporre il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo la facoltà di modificare la proposta entro il termine consentito dalla legge non impedisce al tribunale di valutare, ai fini dell'art. 173 l.fall., gli atti di occultamento o dissimulazione già accertati dal commissario giudiziale.
- La successiva rettifica della proposta non sana la condotta fraudolenta originaria quando la modifica intervenga solo dopo l'emersione degli accertamenti degli organi della procedura; ciò che conta è l'idoneità decettiva dell'omissione rispetto al consenso informato dei creditori.
- Se la richiesta di revoca dell'ammissione al concordato si fonda su atti in frode, la revoca può essere disposta anche quando il debitore abbia poi emendato la proposta; se invece la revoca dipende dal venir meno di un requisito di ammissibilità, la modifica può assumere rilievo nei limiti temporali di legge.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio, delle presunzioni semplici e della sussistenza del dolo, salvo l'estrinsecazione di un vero vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il principio del libero convincimento e la valutazione ex artt. 115 e 116 c.p.c. appartengono al merito e non possono essere trasformati in un autonomo motivo di violazione di legge per ottenere una rivalutazione del fatto.
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