Cassazione Civile, Ordinanza n. 18576/2023 del 30/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (mutuatario)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso per far accertare la nullità di un contratto di finanziamento e l’illegittimità di una segnalazione a sofferenza presso la Centrale rischi della Banca d’Italia. In appello, la Corte territoriale aveva ritenuto che nella comparsa conclusionale gli appellanti avessero rinunciato a uno dei motivi di gravame, e su tale base aveva considerato assorbiti gli ulteriori profili concernenti, da un lato, la decorrenza della prescrizione dell’azione di ripetizione degli interessi asseritamente usurari e, dall’altro, l’applicabilità dell’art. 1815, comma 2, c.c. agli interessi moratori. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 111 Cost., 100, 112 e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse interpretato erroneamente la loro volontà processuale, attribuendo alla comparsa conclusionale una rinuncia che non risultava dal contenuto complessivo dell’atto; 2) e 3) violazione delle norme sull’usura e dell’art. 1815, comma 2, c.c., ma tali censure erano formulate su questioni ritenute assorbite dalla pretesa rinuncia e quindi dipendenti dalla soluzione del primo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la rinuncia al motivo di appello non potesse essere desunta dal solo errore numerico nella comparsa conclusionale e che il giudice di merito dovesse interpretare l’atto processuale nel suo complesso, valorizzando il contenuto sostanziale e la reale volontà della parte. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché riguardavano questioni già assorbite dalla decisione sulla rinuncia. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che dovrà esaminare nuovamente il motivo di appello sulla usurarietà e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato insieme alle norme processuali per censurare l’interpretazione dell’atto di rinuncia e l’asserito vizio della decisione di merito
richiamato nella doglianza per contestare la statuizione sulla rinuncia al motivo di appello
invocato per sostenere che la Corte d’appello avrebbe erroneamente qualificato come rinunciato un motivo ancora coltivato
richiamato nella censura relativa alla valutazione del contenuto della comparsa conclusionale
art. 1, comma 4, l. n. 108/1996
richiamato tra le norme sull’usura che sorreggevano i motivi ritenuti assorbiti
art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000, conv. in l. n. 24/2001
richiamato tra le disposizioni invocate per la disciplina dell’usura
richiamato per sostenere la non debenza di interessi in caso di clausola usuraria; la questione resta da riesaminare in rinvio
Massime di principio
- L’atto processuale contenente una rinuncia a domanda, impugnazione o motivo di impugnazione deve essere interpretato nel suo complessivo contenuto, senza un ancoraggio rigido al solo dato letterale o alla mera numerazione formale dei motivi.
- La reale volontà abdicativa della parte deve essere desunta dal contenuto sostanziale dell’atto e dalla sua coerenza complessiva con le conclusioni formulate; un errore materiale nell’indicazione del numero del motivo non è sufficiente, da solo, a fondare la rinuncia se il testo complessivo mostra l’intenzione di coltivare quella censura.
- La mancata riproposizione o la formulazione impropria di un motivo non comportano automaticamente il suo abbandono: il giudice deve verificare se dall’intera condotta processuale emerga in modo inequivoco la volontà di rinunciare.
- Le questioni dichiarate assorbite dalla decisione su un distinto profilo processuale non possono essere utilmente devolute in cassazione se mancano i presupposti per superare l’assorbimento, restando inammissibili i motivi diretti su tali questioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18539/2023 del 30/06/2023
- ordinanza_civile · 30 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18540/2023 del 30/06/2023
- ordinanza_civile · 30 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18541/2023 del 30/06/2023
- ordinanza_civile · 30 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18543/2023 del 30/06/2023
- ordinanza_civile · 30 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18544/2023 del 30/06/2023
- ordinanza_civile · 30 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18545/2023 del 30/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →