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Sentenza

Sentenza del 19/04/2021 n. 439 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Violazioni e sanzioni - Violazioni monitoraggio fiscale - Investimenti esteri e attività estere di natura finanziaria - Obbligo di dichiarazione - Redditività - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Imposizione di sanzioni per insufficiente/omessa indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all'estero (Stati a fiscalità privilegiata) relative agli anni d'imposta 2011 e 2012, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dagli artt. 4 e 5 del D.L. 167/1990. La contribuente ha contestato l'accertamento invocando di essere vittima di una truffa (perdite e finanziamenti riconducibili a terzi), la negatività del valore netto degli investimenti al 31.12.2011, la nullità dei contratti per mancata autorizzazione alla raccolta del risparmio (art.1418 c.c.), la violazione dei principi di proporzionalità e capacità contributiva e l'erroneo raddoppio delle sanzioni in relazione alla successiva cancellazione dalla "black list" di Svizzera e Liechtenstein; ha inoltre chiesto sospensione del processo in ragione di giudicati pendenti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha rigettato l'appello. Ha ritenuto che l'obbligo dichiarativo previsto dall'art.4 D.L. 167/1990 sia formale e debba essere assolto a prescindere dalla redditività o dall'effettiva perdita degli investimenti; la polizza vita doveva essere indicata al costo storico (indicato in motivazione come Euro 15.150.000) e non è stata dimostrata la sua estinzione al 31.12.2012. Le sanzioni sono state confermate nella misura applicata dal giudice di primo grado, al minimo edittale; non è stata riconosciuta la violazione del principio di proporzionalità o della capacità contributiva, né rileva l'impugnata cancellazione successiva dalla black list in relazione ai fatti antecedenti (salvo l'applicazione, già avvenuta, della L.97/2013 che ha diminuito le penalità e di cui la contribuente ha già beneficiato). Le spese dei due gradi di giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 4 D.L. 167/1990

    Imposta l'obbligo formale di indicare in dichiarazione gli investimenti all'estero e le attività finanziarie detenute all'estero a prescindere dalla loro redditività; finalità informativa per il Fisco.

  • art. 5 D.L. 167/1990

    Norma collegata agli obblighi di monitoraggio fiscale; applicata insieme all'art.4 per la contestazione delle omissioni nel quadro RW.

  • art. 7 D.lgs. 472/1997

    Richiamato in tema di principio di proporzionalità nella determinazione delle sanzioni; la Commissione ha ritenuto che l'applicazione della sanzione al minimo edittale non violi tale principio.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità dei contratti (mancata autorizzazione alla raccolta del risparmio); la CTR non ha ritenuto che ciò impedisca l'obbligo dichiarativo formale.

  • L. 97/2013

    Norma successiva considerata dalla CTR come favorevole con riduzione delle penalità, dalla quale la contribuente ha già beneficiato; principio del favor rei applicato alle modifiche più favorevoli intervenute dopo i fatti.

  • art. 39 D.lgs. 546/1992 e art. 295 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per chiedere la sospensione del processo in presenza di pendenze giudiziarie; la CTR ha escluso la pregiudizialità e ha quindi rigettato la istanza di sospensione.

Massime di principio

  • L'obbligo di monitoraggio fiscale (quadro RW) è formale: va adempiuto indipendentemente dalla redditività effettiva o dalle perdite subite; la valutazione della rilevanza reddituale è distinta dall'obbligo di segnalazione.
  • Gli investimenti esteri devono essere indicati al costo storico salvo prova contraria documentata della loro estinzione o della diversa situazione patrimoniale alla data rilevante; non è consentito depurarli semplicemente per perdite successive senza documentazione probatoria.
  • La sanzione per omissione è applicabile anche se non vi è un danno concreto per l'erario; l'entità della sanzione può essere attenuata fino al minimo edittale, ma l'esistenza dell'obbligo formale rimane.
  • Il fatto di essersi avvalsi di consulenti non esclude automaticamente la responsabilità del contribuente per le omissioni dichiarative; la responsabilità del consulente può essere oggetto di separata azione di rivalsa.
  • Il favor rei (applicazione della norma sostanzialmente più favorevole sopravvenuta) si applica quando la modifica normativa incide direttamente sulla misura della sanzione, ma non opera automaticamente per cambiamenti internazionali o accordi che migliorano lo scambio di informazioni se non incidono retroattivamente sulla fattispecie sanzionatoria.
  • La presenza di frodi o condotte di terzi che hanno prodotto perdite non esime dall'obbligo di dichiarare le attività estere; tali circostanze possono però essere valutate in sede di determinazione della sanzione o nella valutazione delle prove.

Testo integrale

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