Sentenza del 19/04/2021 n. 248 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accatastamento delle opere realizzate della SMAT SPA - Immobili riconducibili alla categoria D/7 "Prontuario dei valori unitari" per la determinazione della rendita catastale - Vasche di filtraggio SMAT - La Cassazione nella valutazione del classamento - Incommerciabilità delle opere demaniali - Immobili del gruppo D e del gruppo E
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza della Commissione Provinciale che aveva accolto il ricorso di SMAT. Il collegio ha ritenuto prevalente la natura pubblica, la demanialità e l'assenza di autonoma funzione reddituale dell'opera, nonché l'insufficiente e generica motivazione dell'Ufficio. Spese compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sul classamento catastale di una vasca interrata di raccolta delle acque reflue: l'Ufficio ha riclassificato l'unità da E/3 a D/7 con modifica della rendita; SMAT ha contestato il classamento sostenendo che la vasca è un'infrastruttura idrica demaniale, strumentale al servizio idrico integrato, priva di autonoma redditività e non assoggettabile a logica imprenditoriale, dunque riconducibile alla categoria E (finalità istituzionali) e non al gruppo D (finalità economiche). L'Agenzia ha invece ritenuto determinanti le caratteristiche oggettive e la destinazione tecnica dell'opera, sostenendo che si tratta di manufatto costruito per esigenze speciali assimilabile a D/7.
Norme richiamate
D.Lgs. 152/2006
Le infrastrutture idriche di proprietà pubblica (acquedotti, fognature, impianti di depurazione ecc.) rientrano nel demanio e sono inalienabili; le vasche rientrano fra le infrastrutture idriche pubbliche affidate in gestione e utilizzate per finalità pubbliche.
R.D. 652/1939
Regime sul classamento catastale (richiamato con RDL/R.D. per le norme di classamento)
Norme storiche che regolano il classamento degli immobili; l'Ufficio richiama i criteri tecnico-oggettivi per il censimento catastale, ma la decisione giudiziaria sottolinea che va valutata anche la finalità e l'assenza di redditività.
DPR 1142/1949
Regolamento per la formazione del catasto edilizio urbano (art. 8 richiamato)
Stabilisce i criteri di distinzione tra categorie catastali (ordinari, speciali, particolari) basati sulla destinazione d'uso; è controverso se la finalità pubblica sia discriminante, la sentenza riconosce la rilevanza della finalità non lucrativa nel caso concreto.
D.L. 262/2006 (riferimento a art. 2, comma 40 citato nel testo)
Citato per il principio secondo cui mancanza di 'autonoma funzione reddituale' esclude il classamento in categorie destinate ad attività economiche; la sentenza si rifà a questo concetto per escludere la D/7.
Circolare MEF 2/6/1997 n.327
paragrafo sulla classificazione degli impianti di depurazione
Indica che, in presenza di gestione pubblica senza scopo di lucro, gli impianti di depurazione vanno classificati nel gruppo E (es. E/3); la sentenza ne valorizza il contenuto come supporto interpretativo.
Prontuario dei valori unitari - Agenzia delle Entrate (ottobre 2016)
pagina 6, elenchi immobili D ed E
Classifica gli impianti di depurazione a gestione pubblica o privata senza scopo di lucro nel gruppo E/3; utilizzato dalla difesa di SMAT per dimostrare la compatibilità con la categoria E.
Massime di principio
- Per il classamento catastale di manufatti strumentali a servizi pubblici (acque, fognature, depurazione) va valutata la natura pubblica/demaniale e l'assenza di autonoma funzione reddituale: se manca finalità di lucro, l'assegnazione al gruppo E è possibile e spesso corretta.
- L'Ufficio catastale non può limitarsi a un generico richiamo normativo: deve motivare specificamente perché disattende la Docfa del contribuente e deve valutare anche aspetti di gestione, demanialità e potenziale redditualità dell'opera.
- La mera appartenenza a un soggetto pubblico non basta da sola a imporre la categoria E, né viceversa la funzione tecnica dell'opera implica automaticamente D/7: occorre verificare se nell'immobile si svolge un processo produttivo o esiste autonoma capacità di produrre reddito.
- La demanialità e la inalienabilità di infrastrutture pubbliche sono elementi che riducono la commerciabilità potenziale dell'opera e incidono sulla valutazione di idoneità al gruppo D (finalità economiche).
- Prassi amministrativa (Prontuario e circolari ministeriali) e giurisprudenza (Cassazione) costituiscono importanti parametri interpretativi: verificare sempre la gestione (pubblica vs. privata, con o senza scopo di lucro) e la concreta funzionalità economica dell'unità immobiliare.
- In caso di contenzioso, considerare che i giudici tributari richiedono motivazioni puntuali dall'Agenzia; la carenza di istruttoria o motivazione può portare all'annullamento della riclassificazione.
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