Sentenza del 19/04/2021 n. 108 - Comm. Trib. Prov. Forlì
Avviso di accertamento - nullità - accertamento integrativo - sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
il ricorso contestava la validità dell'accertamento integrativo perché l'Amministrazione ha emesso un nuovo avviso senza che fossero sopravvenuti elementi di fatto o di prova non già in suo possesso al momento dell'avviso originario. Si eccepiva che il potere di accertamento si esaurisce con l'emissione dell'avviso iniziale e che il mero dato cronologico o l'esistenza di elementi già noti non legittima né giustifica l'esercizio di un potere integrativo o modificativo dell'accertamento già notificato; l'integrativo non può supplire a carenze investigative della prima verifica né può essere utilizzato per accertamenti sul medesimo anno d'imposta basati su dati già nella disponibilità dell'Amministrazione, ma richiede la sopravvenuta e concreta conoscenza di nuovi elementi.
La decisione
il giudice ha accolto il ricorso del contribuente e ha dichiarato la nullità dell'accertamento integrativo. È stato affermato che l'accertamento integrativo è illegittimo quando non è sorretto da elementi nuovi sopravvenuti rispetto a quelli già a disposizione dell'Amministrazione al momento dell'avviso originario; pertanto l'avviso integrativo è stato annullato per carenza di ulteriori elementi giustificativi e per violazione del principio che il potere valutativo non può essere esercitato per sanare l'insufficiente attività istruttoria iniziale.
Massime di principio
- Il potere di accertamento dell'Amministrazione si considera esaurito rispetto agli elementi in suo possesso al momento dell'avviso originario: un avviso integrativo basato su dati già disponibili è illegittimo.
- Per emettere un avviso integrativo valido è necessaria la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi o prove non disponibili in precedenza; la mera sequenza temporale non è sufficiente.
- L'accertamento integrativo non può essere utilizzato per colmare una carenza investigativa della prima verifica: l'Amministrazione deve svolgere la dovuta istruttoria prima dell'avviso iniziale o acquisire fatti nuovi dopo.
- Non è ammesso emettere accertamenti integrativi relativi allo stesso anno d'imposta basati su dati già nella disponibilità dell'Amministrazione al momento del primo avviso.
- In situazioni analoghe il contribuente può ottenere l'annullamento dell'avviso integrativo dimostrando che l'Amministrazione non ha acquisito elementi nuovi e che l'integrativo si fonda su informazioni già note.
- L'Amministrazione, per difendersi, deve documentare chiaramente quali nuovi elementi abbia effettivamente acquisito e perché tali elementi giustifichino la revisione dell'accertamento originario.
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