Sentenza del 19/04/2021 n. 351 - Comm. Trib. Prov. Torino
Accertamento - Accessi, ispezioni e verifiche - Procedura penale - Formalità di garanzia difensiva - Rilevanza tributaria - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che, durante attività ispettive/di vigilanza, erano emersi indizi di reato e che le formalità di garanzia difensiva previste per il procedimento penale (es. possibilità di nominare un difensore, assistenza durante perquisizioni) non erano state rispettate; per tale motivo chiedeva che gli elementi raccolti fossero dichiarati inutilizzabili nel contenzioso tributario.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'art. 220 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. (che stabilisce che "quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice") ha finalità di tutela del diritto di difesa nel processo penale e trova applicazione esclusivamente nel processo penale, non nel contenzioso tributario. Di conseguenza l'omissione delle formalità di garanzia proprie del rito penale non determina, di per sé, l'inutilizzabilità degli elementi raccolti ai fini dell'accertamento fiscale: il procedimento penale e quello tributario sono autonomi e le regole del processo penale hanno efficacia solo in ambito penale. Pertanto gli atti di accertamento sono utilizzabili in sede tributaria anche se in essi sono state omesse le formalità difensive proprie del processo penale.
Norme richiamate
art. 220 Disp. Att. c.p.p.
quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice
La norma mira a garantire le garanzie difensive quando gli accertamenti rivelino elementi di reato, ma va interpretata come disposizione rilevante per il procedimento penale; la sua osservanza tutela diritti difensivi nel processo penale e non impone l'inutilizzabilità automatica degli atti nel processo tributario.
art. 61 c.p.p.
Richiamata per richiamare le garanzie difensive (es. facoltà di nominare un difensore e farsi assistere), la norma e le garanzie in essa contemplate operano nel quadro del procedimento penale e non trasferiscono automaticamente effetti di esclusione probatoria nel giudizio tributario.
Massime di principio
- Le formalità e garanzie previste dal codice di procedura penale tutelano il diritto di difesa solo nel processo penale; la loro omissione non determina automaticamente l'inutilizzabilità degli atti nel contenzioso tributario.
- Se durante un accesso fiscale emergono indizi di reato, ciò non toglie valore probatorio agli atti ai fini tributari: l'eventuale rilevanza della violazione delle garanzie dovrà essere valutata nel procedimento penale, se instaurato.
- Il contribuente che ritiene violati diritti specifici ex codice penale deve valutare interventi distinti: impugnazioni nel giudizio tributario su profili amministrativi/processuali e, separatamente, iniziative o eccezioni nell'ambito del procedimento penale.
- Per ridurre contestazioni, l'amministrazione dovrebbe comunque adottare cautele procedurali e segnalare all'autorità giudiziaria l'emersione di elementi di reato, ma l'assenza di tali cautele non rende automaticamente invalide le risultanze ai fini fiscali.
- Il giudice tributario rimane libero di valutare il valore probatorio degli atti d'accertamento: la rilevanza penale di documenti o atti non comporta di per sé l'affievolimento del loro valore probatorio in sede tributaria.
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