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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08287/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La parte ricorrente aveva convenuto in giudizio il proprietario di un terrazzo chiedendo dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione del bene, assumendo di averlo posseduto uti dominus per oltre vent'anni. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello il rigetto era stato confermato. In cassazione sono stati proposti tre motivi: (1) falsa applicazione degli artt. 817, 818, 819 e 1158 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe escluso il possesso utile all'usucapione fino al 2011, ritenendo che il godimento del terrazzo fosse assorbito dal titolo di detenzione dell'alloggio locato dallo IACP, poi acquistato solo nel 2011, nonostante il terrazzo fosse asseritamente goduto autonomamente; (2) falsa applicazione degli artt. 244 e ss. c.p.c., per mancata ammissione della prova testimoniale dedotta a dimostrazione del possesso ultraventennale; (3) falsa applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., per la mancata attribuzione alla ricorrente del rimborso delle spese del giudizio possessorio incidentale, nel quale era risultata vittoriosa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente applicato i principi sull'usucapione e sulle pertinenze: il possesso utile richiede una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, mentre nel caso concreto il godimento del terrazzo risultava ricollegato al rapporto di pertinenzialità di fatto rispetto all'alloggio detenuto in locazione e poi acquistato, quindi non autonomo rispetto al titolo principale. Inoltre, l'apprezzamento della prova circa la sussistenza del possesso utile è giudizio di fatto non sindacabile in cassazione se congruamente motivato. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, perché le spese vanno regolate unitariamente in base all'esito finale della lite e non frazionate per singole fasi o incidenti processuali; il giudizio possessorio, svoltosi incidentalmente, non impediva l'applicazione del criterio generale della soccombenza sull'intero processo. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 817 c.c.

    Richiamato insieme agli artt. 818 e 819 c.c. per escludere che il bene pertinenziale potesse ritenersi posseduto autonomamente rispetto alla cosa principale in base al titolo relativo all'alloggio.

  • art. 818 c.c.

    La Corte ribadisce che i rapporti delle pertinenze seguono il regime giuridico della cosa principale, salvo diversa disposizione, e che ciò rileva anche ai fini dell'accertamento del possesso utile all'usucapione.

  • art. 819 c.c.

    Richiamato nel ragionamento sulle pertinenze, per affermare l'estensione del regime della cosa principale al bene accessorio.

  • art. 1158 c.c.

    Norma sulla base della quale si pretendeva l'usucapione; la Corte ribadisce che occorre un possesso continuato, non violento né clandestino, esercitato uti dominus per almeno venti anni.

  • artt. 244 e ss. c.p.c.

    Richiamati per la doglianza sulla prova testimoniale; la Corte non accoglie la censura perché l'accertamento del possesso è giudizio di fatto riservato al merito.

  • artt. 91 e ss. c.p.c.

    Richiamati per contestare la regolazione delle spese; la Corte applica il criterio unitario della soccombenza riferito all'esito finale del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'usucapione presuppone la prova di un possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, continuato per il tempo di legge e non meramente occasionale o derivato da un titolo che giustifichi la detenzione della cosa principale.
  • Quando un bene è qualificabile come pertinenza e il suo godimento si collega al titolo che legittima la disponibilità della cosa principale, non è configurabile un possesso autonomo utile ad usucapire la pertinenza se manca una separata signoria di fatto sul bene accessorio.
  • L'accertamento della sussistenza del possesso utile all'usucapione è giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e immune da errori di diritto.
  • Il criterio della soccombenza per la liquidazione delle spese processuali va applicato unitariamente all'esito finale della lite e non si fraziona in base alle singole fasi o agli incidenti processuali che abbiano avuto esito favorevole per la parte poi definitivamente soccombente.

Come è indicizzato

MateriePossessoSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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