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Parere

Parere n. 1214/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor Tarmil Khalid contro il Ministero dell’Interno - Prefettura di Napoli per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Napoli n. 256952 del 25 agosto 2021 di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e connesso, ivi compreso il rigetto dell’istanza di riesame del 29 gennaio 2025 e del 19 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202500998

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento della Prefettura di Napoli n. 256952 del 25 agosto 2021, di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare, nonché dei successivi dinieghi di riesame.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell’istanza di emersione presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, relativa a un rapporto di lavoro nel settore della lavorazione e del confezionamento delle carni, sostenendo che tale attività rientrasse tra quelle ammesse dalla disciplina dell’emersione. Sono stati dedotti violazione e falsa applicazione dell’art. 8 CEDU, degli artt. 2, 41 e 97 Cost., degli artt. 2, 3, 3-bis, 6 e 10-bis l. n. 241/1990, dell’art. 103, commi 1 e 6, d.l. n. 34/2020 e dell’art. 5, comma 5, t.u. immigrazione, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione, violazione del giusto procedimento, sproporzionalità, violazione del buon andamento e perplessità. Il Ministero dell’Interno ha eccepito la tardività del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza. Il Consiglio di Stato ha dovuto preliminarmente verificare la tempestività del ricorso e l’impugnabilità dei dinieghi di riesame.

Il parere

Il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività, con assorbimento della domanda cautelare. Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 9, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971 decorreva dalla notifica del provvedimento prefettizio presso il domicilio digitale indicato dal lavoratore nella domanda di emersione, notifica avvenuta il 25 agosto 2021. La notificazione del ricorso, effettuata il 18 aprile 2024, è quindi tardiva. È stata ritenuta irrilevante la circostanza che l’indirizzo PEC appartenesse al datore di lavoro e che, nel frattempo, fosse cessato il contratto a tempo determinato: spettava al ricorrente comunicare all’amministrazione un nuovo domicilio digitale. I successivi dinieghi di riesame sono stati qualificati, sulla base della stessa narrativa del ricorso, come atti meramente confermativi e quindi non autonomamente impugnabili. L’esame dei motivi di merito è rimasto assorbito.

Osservazioni

Tardività del ricorso straordinario

Il ricorso notificato il 18 aprile 2024 è stato ritenuto tardivo perché proposto oltre il termine di 120 giorni previsto dall’art. 9, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971. Il termine decorreva dalla notifica del provvedimento di rigetto, effettuata il 25 agosto 2021 presso il domicilio digitale indicato nella domanda di emersione.

Validità della notifica presso il domicilio digitale eletto

La circostanza che l’indirizzo PEC fosse quello del datore di lavoro e che il rapporto di lavoro fosse successivamente cessato non incide sulla ritualità della notifica. Spettava al lavoratore comunicare all’amministrazione il mutamento del domicilio eletto; in mancanza, la notificazione presso l’indirizzo indicato nella domanda resta valida.

Dinieghi di riesame

I dinieghi di riesame sono stati qualificati come atti meramente confermativi, in quanto non risultava una nuova istruttoria o una nuova valutazione sostanziale della vicenda. Essi non erano pertanto autonomamente impugnabili.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971

    Il termine per proporre il ricorso straordinario decorre dalla notificazione o piena conoscenza dell’atto impugnato; nel caso concreto decorreva dalla notifica presso il domicilio digitale eletto dal ricorrente.

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020

    Costituisce la base normativa dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare; il merito della riconducibilità dell’attività lavorativa ai settori ammessi non è stato esaminato per la tardività del ricorso.

  • art. 103, comma 6, d.l. n. 34/2020

    È stato richiamato tra i parametri normativi dedotti dal ricorrente, senza essere esaminato nel merito.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    È stato indicato dal ricorrente tra le norme violate, ma il relativo motivo è rimasto assorbito dalla declaratoria di irricevibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione del provvedimento presso il domicilio digitale eletto dall’interessato nel procedimento, salvo che il mutamento del domicilio sia stato tempestivamente comunicato all’amministrazione.
  • La circostanza che il domicilio digitale eletto coincida con l’indirizzo PEC del datore di lavoro non rende di per sé invalida la notificazione effettuata dall’amministrazione, né la cessazione del rapporto di lavoro determina automaticamente il venir meno dell’efficacia del domicilio eletto.
  • Il destinatario di un procedimento amministrativo deve comunicare all’amministrazione procedente l’eventuale modifica del domicilio eletto; in mancanza, le comunicazioni effettuate presso il domicilio originariamente indicato restano rituali.
  • Un atto di riesame meramente confermativo, privo di una nuova istruttoria e di una nuova valutazione sostanziale, non è autonomamente impugnabile; l’interessato deve contestare tempestivamente l’atto originario.

Rigetto dell’istanza di emersione e ricorso straordinario tardivo

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino marocchino contro il Ministero dell’Interno - Prefettura di Napoli, per l’annullamento del rigetto di un’istanza di emersione dal lavoro irregolare e dei successivi dinieghi di riesame.

Premesse e provvedimento impugnato

Il datore di lavoro aveva presentato il 20 luglio 2020 un’istanza di emersione ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, riferita a un rapporto di lavoro nel settore della lavorazione e del confezionamento delle carni. L’amministrazione aveva respinto l’istanza ritenendo che il settore non rientrasse tra quelli ammessi dalla procedura di emersione.

Il ricorrente ha sostenuto, invece, che l’attività lavorativa fosse riconducibile alle macrocategorie individuate dalla disciplina primaria e specificate dal decreto ministeriale attuativo. Ha dedotto plurime violazioni di legge ed eccesso di potere, inclusi travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione, violazione del giusto procedimento e sproporzionalità.

Contraddittorio procedimentale

Il Ministero dell’Interno ha trasmesso la relazione istruttoria e gli allegati sia alla Sezione sia al ricorrente, presso il procuratore nominato. Il ricorrente non ha presentato repliche. La Sezione ha quindi dato atto del rispetto del principio del contraddittorio.

Tardività del ricorso

Il ricorso straordinario è stato notificato il 18 aprile 2024, mentre il provvedimento prefettizio era stato notificato il 25 agosto 2021 presso il domicilio digitale indicato dal lavoratore nella domanda di emersione.

Ai sensi dell’art. 9, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario deve essere proposto entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell’atto. La Sezione ha pertanto ritenuto superato il termine decadenziale.

Domicilio digitale eletto

È stata ritenuta irrilevante la circostanza che l’indirizzo PEC indicato appartenesse al datore di lavoro e che il contratto a tempo determinato fosse cessato nelle more. Secondo il parere, spettava al lavoratore comunicare all’amministrazione un nuovo indirizzo per le comunicazioni relative al procedimento di emersione.

In assenza di una modifica del domicilio eletto, regolarmente comunicata all’amministrazione procedente, la notificazione effettuata presso l’indirizzo originariamente indicato è stata considerata rituale. La Sezione ha richiamato, sul punto, Cons. Stato, Sez. III, ord. n. 2931/2019.

Dinieghi di riesame

I dinieghi di riesame del 29 gennaio 2025 e del 19 febbraio 2025, anch’essi impugnati, sono stati qualificati come atti meramente confermativi. In quanto privi di autonoma portata innovativa, non erano autonomamente impugnabili e non potevano riaprire il termine per contestare il provvedimento originario.

La Sezione ha richiamato Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 2210/2026, e Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 1671/2026.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario fosse dichiarato irricevibile per tardività. La domanda cautelare è stata assorbita e non sono stati esaminati i motivi relativi alla legittimità sostanziale del rigetto dell’istanza di emersione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazione

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