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Parere

Parere n. 1206/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto dai signori Marco Angeli e Martina Arena contro il Comune Cerveteri per l’annullamento dell’ordinanza n. 5 del 3 novembre 2017, notificata il 12 gennaio 2018, con la quale il Comune di Cerveteri ha disposto la demolizione degli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità nell’immobile di loro proprietà.

Giustizia amministrativa202500978

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia dei ricorrenti e della sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo applicabile anche al ricorso straordinario il principio dispositivo. Non sono stati esaminati il motivo di ricorso né l’istanza cautelare, che è stata assorbita. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ordinanza comunale di demolizione n. 5 del 3 novembre 2017, notificata il 12 gennaio 2018, relativa a interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato con ricorso straordinario, corredato da istanza cautelare, l’ordinanza del Comune di Cerveteri con cui è stata disposta la demolizione di interventi di ristrutturazione edilizia realizzati senza permesso di costruire o in totale difformità. L’unico motivo dedotto riguardava l’affidamento, l’eccesso di potere per carenza dei presupposti e il difetto di motivazione. Nel corso dell’istruttoria, il difensore ha comunicato che i ricorrenti intendevano rinunciare all’ulteriore trattazione del ricorso, non avendo più interesse alla sua prosecuzione e decisione.

Osservazioni

Rinuncia alla prosecuzione del ricorso

La dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse alla prosecuzione e alla decisione del ricorso comporta, in applicazione del principio dispositivo, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Istanza cautelare

L’istanza cautelare non è stata esaminata ed è rimasta assorbita per effetto della declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il principio dispositivo si applica anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; pertanto, quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione e alla decisione del gravame, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso assorbe l’esame dell’istanza cautelare proposta nell’ambito del medesimo procedimento.

Improcedibilità del ricorso straordinario contro un’ordinanza di demolizione

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da proprietari privati contro il Comune di Cerveteri per l’annullamento di un’ordinanza di demolizione relativa a interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità. Il ricorso era accompagnato da un’istanza cautelare.

Premesse e richiesta

I ricorrenti avevano impugnato l’ordinanza comunale n. 5 del 3 novembre 2017, notificata il 12 gennaio 2018, deducendo un unico motivo articolato sull’affidamento, sull’eccesso di potere per carenza dei presupposti e sul difetto di motivazione.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella relazione istruttoria, ha riferito che il difensore dei ricorrenti, con comunicazioni PEC del 4 e del 7 gennaio 2025, aveva manifestato la volontà degli interessati di rinunciare all’ulteriore trattazione del ricorso, non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto che la dichiarazione dei ricorrenti imponesse di prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il parere richiama il principio dispositivo, ritenuto applicabile anche al rimedio giustiziale del ricorso straordinario.

La perdita dell’interesse alla prosecuzione ha impedito l’esame del motivo concernente la legittimità dell’ordinanza di demolizione. Per la stessa ragione, l’istanza cautelare è stata assorbita.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento dell’istanza cautelare.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelareEccesso di potereDifetto di motivazione

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