Salta al contenuto
Parere

Parere n. 1205/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dall’avvocato Daniela Beraudi contro il Comune di Rimini per l’annullamento del provvedimento di diniego di condono edilizio emesso in data 7 novembre 2024, prot. n. 0392922/2024, notificato in data 20 novembre 2024.

Giustizia amministrativa202500930

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego di condono edilizio emesso dal Comune di Rimini il 7 novembre 2024, prot. n. 0392922/2024.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario il diniego di condono edilizio notificato il 20 novembre 2024, articolando sette motivi relativi, tra l’altro, alla formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 35, comma 18, della legge n. 47/1985, alla tutela dell’affidamento con riferimento alla riapertura dei termini prevista dall’art. 39 della legge n. 724/1994 e alla legittimità del diniego concernente diverse opere edilizie, tra cui il cambio di destinazione d’uso, modifiche interne ed estetiche, sopraelevazioni, ampliamenti, un manufatto accessorio e un portico. Nel corso del procedimento il Comune di Rimini ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La questione esaminata dal Consiglio di Stato ha riguardato la ritualità e tempestività dell’opposizione e le conseguenze processuali sulla procedibilità del ricorso straordinario.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha esaminato i sette motivi di merito relativi al condono edilizio. Ha accertato che il Comune di Rimini aveva depositato l’atto di opposizione al ricorso straordinario in data 30 aprile 2025 e ha ritenuto tale opposizione rituale e tempestiva. Poiché l’opposizione determina la trasposizione della controversia davanti al giudice competente e il ricorso straordinario è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per trasposizione. La Sezione ha richiamato, a sostegno, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.

Osservazioni

Opposizione e trasposizione del ricorso

L’opposizione del Comune di Rimini ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva; di conseguenza, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale.

Motivi di merito sul diniego di condono

I motivi relativi al silenzio-assenso, alla tutela dell’affidamento e alla condonabilità delle opere edilizie non sono stati esaminati, poiché la definizione del ricorso straordinario è stata impedita dall’opposizione dell’amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    L’opposizione della parte resistente consente la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale; ove l’opposizione sia rituale e tempestiva, il ricorso straordinario diviene improcedibile.

  • art. 35, comma 18, legge n. 47/1985

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 39 legge 23 dicembre 1994, n. 724

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla riapertura dei termini per il condono e alla dedotta lesione dell’affidamento; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • artt. 31 e seguenti legge n. 47/1985

    Richiamati nei motivi concernenti la condonabilità delle opere edilizie; il Consiglio di Stato non ha esaminato tali censure per effetto della trasposizione.

Massime di principio

  • L’opposizione rituale e tempestiva della parte resistente ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e comporta l’improcedibilità del ricorso straordinario.
  • Il ricorso straordinario, in quanto rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersene; tale presupposto viene meno quando una parte esercita validamente il diritto di opposizione.

Diniego di condono edilizio e opposizione al ricorso straordinario

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una privata contro il Comune di Rimini per l’annullamento di un diniego di condono edilizio del 7 novembre 2024. Il ricorso è stato trasmesso al Consiglio di Stato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha riferito l’avvenuta opposizione dell’amministrazione comunale e ha prospettato l’improcedibilità del gravame.

Censure dedotte dalla ricorrente

La ricorrente aveva articolato sette motivi, riguardanti:

  • la dedotta formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono ai sensi dell’art. 35, comma 18, della legge n. 47/1985;
  • la violazione del principio di tutela dell’affidamento, in relazione al ritardo nella definizione della domanda e alla possibilità di avvalersi della riapertura dei termini prevista dall’art. 39 della legge n. 724/1994;
  • il diniego di condono relativo al cambio d’uso da fabbricato rurale a civile abitazione, alle modifiche interne ed estetiche e a un accessorio separato;
  • il diniego concernente una sopraelevazione con locali accessori e disimpegno;
  • il diniego relativo a una porzione di ampliamento in aderenza al piano terra;
  • il diniego relativo a un manufatto accessorio di circa 12 metri quadrati;
  • il diniego concernente un portico, con richiamo anche al d.m. 1° aprile 1968, n. 1404, e alla relativa circolare applicativa.

Opposizione del Comune e trasposizione

Il Comune di Rimini ha notificato il 30 aprile 2025 un atto di opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La Sezione ha verificato che l’atto di opposizione era stato effettivamente depositato e lo ha ritenuto rituale e tempestivo.

Valutazione del Consiglio di Stato

Secondo il Consiglio di Stato, l’opposizione è lo strumento con cui ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge. Il ricorso straordinario costituisce infatti un rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale e presuppone la concorde volontà di tutte le parti di utilizzare tale rimedio. La valida opposizione fa venir meno la possibilità di definire la controversia mediante ricorso straordinario e ne determina la trasposizione davanti al giudice competente.

Esito

Il Consiglio di Stato non ha esaminato le censure sostanziali relative al condono edilizio. Ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per trasposizione, richiamando anche i precedenti Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.