Parere n. 1208/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Quesiti sull’applicazione delle disposizioni in materia di incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeQuesiti sull’applicazione dell’articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023 in materia di incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche, con riferimento alla contrattazione collettiva, alla certificazione ex art. 40-bis del d.lgs. n. 165/2001 e all’inclusione dell’IRAP.
Esito
La questione giuridica
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha sottoposto due quesiti. Il primo riguarda il rapporto tra l’articolo 45, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 e la contrattazione collettiva integrativa: si chiede se, una volta definiti mediante accordo collettivo integrativo nazionale i criteri generali di riparto degli incentivi per funzioni tecniche, l’erogazione concreta possa essere rimessa alla stazione appaltante senza un’ulteriore contrattazione decentrata per ciascun affidamento. Il secondo quesito riguarda la determinazione dell’ammontare delle risorse destinate agli incentivi e, in particolare, se tale importo debba comprendere anche l’IRAP oppure se l’IRAP debba essere esclusa e trovare autonoma copertura nel quadro economico della procedura di affidamento.
Il parere
La Sezione dichiara ammissibili i quesiti e chiarisce, in primo luogo, che gli incentivi per funzioni tecniche costituiscono trattamento economico accessorio a carattere premiale, regolato direttamente dalla legge quanto a presupposti, destinatari e limiti. Le relative risorse confluiscono formalmente nel Fondo risorse decentrate come risorse variabili, ma tale confluenza ha natura essenzialmente contabile e non comporta l’assoggettamento alla disciplina ordinaria della contrattazione decentrata, trattandosi di risorse vincolate dalla legge alla specifica finalità incentivante. I criteri generali di riparto devono essere definiti dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale, in attuazione dei CCNL del comparto e dell’area dirigenziale delle Funzioni centrali. Una volta sottoscritto e certificato l’accordo nazionale ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, non è necessaria un’ulteriore contrattazione integrativa decentrata per ogni singolo affidamento. Spetta invece alla dirigenza o al responsabile del servizio applicare concretamente i criteri ai singoli affidamenti, individuando il gruppo di lavoro, determinando le percentuali puntuali entro i range concordati, accertando le funzioni svolte e liquidando gli incentivi. È possibile adottare unilateralmente sub-criteri o regole organizzativo-procedurali, purché rispettosi e non derogatori dei criteri generali concordati. La certificazione ex articolo 40-bis riguarda l’accordo-quadro nazionale e non i singoli affidamenti; la relazione tecnico-finanziaria può fondarsi su stime aggregate relative al numero e al valore degli affidamenti programmati. Quanto al secondo quesito, la Sezione esclude l’IRAP dall’ammontare delle risorse destinate agli incentivi: l’IRAP è un tributo a carico dell’amministrazione, non un onere previdenziale o assistenziale, e deve trovare specifica copertura nel quadro economico della procedura di affidamento.
Osservazioni
Natura giuridica degli incentivi
Gli incentivi per funzioni tecniche sono trattamento economico accessorio a carattere premiale del pubblico dipendente, con funzione corrispettiva rispetto alle attività tecniche svolte e connessa finalità di contenimento dei costi mediante l’utilizzo di competenze interne.
Confluenza nel Fondo risorse decentrate
Le risorse per gli incentivi confluiscono formalmente nel Fondo risorse decentrate come risorse variabili, ma restano legislativamente vincolate alla specifica destinazione prevista dall’articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023 e non sono liberamente destinabili mediante contrattazione integrativa.
Criteri generali di riparto
La definizione dei criteri generali di riparto, inclusi i range percentuali per ciascuna funzione, i parametri relativi a impegno, responsabilità e complessità e i criteri di riduzione, appartiene alla contrattazione collettiva integrativa nazionale e non può essere rimessa unilateralmente alla stazione appaltante.
Applicazione concreta e gestione dei singoli affidamenti
L’individuazione del gruppo di lavoro, la determinazione delle percentuali puntuali entro i range concordati, l’accertamento delle funzioni svolte e la liquidazione degli incentivi sono attività gestionali di competenza della dirigenza o del responsabile del servizio.
Sub-criteri e atto unilaterale dell’amministrazione
La stazione appaltante può adottare unilateralmente sub-criteri o disposizioni organizzativo-procedurali, purché tali previsioni integrino e adattino i criteri generali concordati senza derogarvi o modificarli.
Natura dello schema allegato
Lo schema predisposto dal MIT presenta elementi di ambiguità circa la propria natura giuridica, poiché è qualificato contemporaneamente come accordo, atto generale o possibile regolamento; devono essere chiariti la qualificazione dell’atto e il titolo delle sottoscrizioni apposte.
Imputazione dell’atto nell’organizzazione del MIT
Il riferimento alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti non impone necessariamente che l’atto sia adottato da ciascuna struttura periferica. In base all’ordinamento interno e per esigenze di uniformità, l’amministrazione centrale può adottare l’atto, ove compatibile con la propria organizzazione.
Certificazione ex articolo 40-bis del d.lgs. n. 165/2001
La certificazione deve riguardare l’accordo collettivo integrativo nazionale nel suo complesso. La relazione tecnico-finanziaria può quantificare le risorse mediante stime aggregate riferite alla programmazione degli affidamenti, senza necessità di certificare preventivamente ogni singolo affidamento.
Assenza di ulteriore contrattazione decentrata
Dopo la definizione e la certificazione dei criteri generali mediante accordo integrativo nazionale, non è necessaria un’ulteriore fase di contrattazione integrativa decentrata per ciascun affidamento. Gli atti di liquidazione sono atti gestionali applicativi, soggetti ai controlli ordinari della spesa.
Regolamento ministeriale eventuale
Un eventuale regolamento ministeriale che disciplini esclusivamente aspetti organizzativi, procedurali o sub-criteri compatibili con l’accordo collettivo ha carattere autonomo e non è soggetto a certificazione ex articolo 40-bis. Se riproduce i criteri dell’accordo, ha natura meramente ricognitiva.
Esclusione dell’IRAP
L’IRAP non rientra nell’ammontare complessivo delle risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche, poiché è un’imposta e non un onere previdenziale o assistenziale a carico dell’amministrazione.
Copertura dell’IRAP nel quadro economico
L’IRAP deve essere specificamente coperta nel quadro economico della procedura di affidamento, in una voce distinta da quella relativa agli incentivi tecnici.
Norme richiamate
art. 45 d.lgs. n. 36/2023
L’articolo 45 disciplina gli incentivi per funzioni tecniche, le risorse destinate all’incentivazione, i criteri di riparto e la corresponsione al personale.
La disposizione attribuisce alla contrattazione collettiva la definizione dei criteri generali di attribuzione, rimettendo alla gestione amministrativa l’applicazione concreta ai singoli affidamenti; le risorse sono vincolate alla specifica destinazione legale e non richiedono un’ulteriore contrattazione decentrata per ogni affidamento.
Allegato I.10 al d.lgs. n. 36/2023
Individua le funzioni tecniche cui sono destinati gli incentivi previsti dall’articolo 45.
art. 1, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 36/2023
Il principio del risultato costituisce criterio prioritario anche per attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.
La disposizione conferma che l’attribuzione degli incentivi deve essere disciplinata secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e mediante contratti individuali.
Il principio impedisce che i criteri generali di attribuzione del trattamento economico incentivante siano fissati unilateralmente dall’amministrazione.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
Riconduce alla dirigenza l’attività gestionale, inclusa l’applicazione concreta dei criteri incentivanti ai singoli affidamenti.
art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
Prevede il regime di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, dal quale l’articolo 45, comma 4, del Codice consente una deroga per gli incentivi tecnici.
art. 40-bis, commi 2 e 3, d.lgs. n. 165/2001
La certificazione preventiva riguarda l’accordo collettivo integrativo e la sua compatibilità economico-finanziaria; il controllo successivo opera attraverso il monitoraggio annuale dei costi effettivi, senza necessità di certificare ogni singolo atto applicativo.
art. 7, comma 6, lett. ag), CCNL Funzioni centrali 2022-2024
Criteri per l’attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall’articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023.
Attribuisce alla contrattazione integrativa nazionale la definizione dei criteri generali di attribuzione degli incentivi.
art. 21, comma 1, lett. m), CCNL Area dirigenziale Funzioni centrali 2022-2024
Criteri per l’attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all’articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023.
Conferma la competenza della contrattazione collettiva integrativa anche per il personale dell’area dirigenziale.
art. 76, comma 4, CCNL Funzioni centrali 2016-2018
Consente l’incremento del Fondo risorse decentrate con risorse derivanti da disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi generali che prevedano specifici trattamenti economici.
art. 49, comma 4, CCNL Funzioni centrali 2019-2021
Richiama la possibilità di incrementare le risorse del Fondo con le risorse variabili previste dall’articolo 76, comma 4, del precedente CCNL.
art. 32 CCNL Funzioni centrali 2022-2024
Presuppone la vigenza della disciplina relativa all’incremento del Fondo con risorse variabili derivanti da specifiche disposizioni normative.
art. 10-bis d.lgs. n. 446/1997
Retribuzioni erogate al personale dipendente.
Gli incentivi tecnici, avendo natura retributiva, concorrono alla base imponibile IRAP; l’imposta è tuttavia dovuta dall’amministrazione e non costituisce onere previdenziale o assistenziale.
art. 3-bis d.lgs. n. 118/2011
Individua la base istituzionale della Commissione ARCONET, richiamata per l’interpretazione contabile relativa all’esclusione dell’IRAP dalle risorse incentivanti.
Allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011
Negli impegni relativi agli incentivi sono inclusi i relativi oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, esclusa l’IRAP che trova specifica copertura nel quadro economico.
Conferma l’esclusione dell’IRAP dalle risorse destinate agli incentivi e la necessità di una distinta copertura nel quadro economico.
art. 5 Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023
IVA ed eventuali altre imposte.
Colloca le imposte, inclusa l’IRAP, tra le voci del quadro economico distinte da quelle relative agli incentivi tecnici.
art. 17 l. n. 127/1997
È richiamato per delimitare l’ammissibilità dei pareri facoltativi del Consiglio di Stato alle questioni di rilevante interesse pubblico connesse alle attività fondamentali delle amministrazioni.
art. 113 d.lgs. n. 50/2016
La disciplina previgente prevedeva un apposito fondo e il rinvio alla contrattazione decentrata integrativa; l’espunzione di tale riferimento nel nuovo articolo 45 costituisce una semplificazione e comporta l’assenza di contrattazione decentrata per ogni singolo affidamento.
Massime di principio
- Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023 costituiscono trattamento economico accessorio a carattere premiale, regolato dalla legge quanto a presupposti, destinatari e limiti massimi.
- Le risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche confluiscono nel Fondo risorse decentrate come risorse variabili per esigenze contabili e di bilancio, ma restano vincolate alla finalità stabilita dalla legge e non possono essere diversamente destinate dalla contrattazione integrativa.
- La contrattazione collettiva integrativa nazionale deve stabilire i criteri generali di riparto degli incentivi; l’amministrazione conserva la competenza gestionale sull’applicazione di tali criteri ai singoli affidamenti e sulla liquidazione delle somme.
- Dopo la certificazione dell’accordo integrativo nazionale ai sensi dell’articolo 40-bis del d.lgs. n. 165/2001, non è necessaria una nuova certificazione né un’ulteriore contrattazione decentrata per ciascun affidamento, poiché gli atti di liquidazione hanno natura gestionale e applicativa.
- La stazione appaltante può adottare unilateralmente disposizioni organizzative e sub-criteri, purché tali disposizioni siano compatibili con i criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva e non li modifichino o deroghino.
- L’IRAP, avendo natura tributaria e non previdenziale o assistenziale, è esclusa dall’ammontare delle risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche e deve essere coperta separatamente nel quadro economico della procedura di affidamento.
Incentivi per funzioni tecniche: contrattazione collettiva, gestione amministrativa e IRAP
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato i due quesiti formulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull’applicazione dell’articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023. Il parere riguarda sia il rapporto tra contrattazione collettiva e autonomia gestionale delle stazioni appaltanti, sia il trattamento contabile dell’IRAP relativa agli incentivi.
Ammissibilità della richiesta
La Sezione ritiene ammissibili i quesiti, perché attengono all’interpretazione di norme di legge sugli incentivi per funzioni tecniche e non a scelte riconducibili alla mera autonomia gestionale dell’amministrazione. Il parere richiama l’orientamento secondo cui la funzione consultiva non può sostituirsi all’amministrazione nelle ordinarie attività provvedimentali, ma può essere attivata per questioni di rilevante interesse pubblico connesse alle attività fondamentali delle amministrazioni.
Natura giuridica degli incentivi
Gli incentivi sono qualificati come trattamento economico accessorio a carattere premiale del pubblico dipendente. La loro causa consiste nella remunerazione di specifiche attività svolte nell’ambito degli appalti pubblici e, al contempo, nel contenimento dei costi derivante dall’utilizzo di competenze interne anziché dall’esternalizzazione delle attività.
La Sezione richiama la Corte costituzionale, secondo cui gli incentivi costituiscono una componente specifica del trattamento economico del pubblico dipendente, riconducibile all’ordinamento civile. La natura retributiva è confermata anche dall’articolo 45, comma 4, del Codice, che consente la corresponsione dell’incentivo ai dirigenti in deroga al regime di onnicomprensività previsto dall’articolo 24, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.
Contabilizzazione nel Fondo risorse decentrate
A differenza del previgente articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016, l’articolo 45 del nuovo Codice non prevede più un apposito fondo per l’incentivazione. Le risorse provengono dagli stanziamenti delle singole procedure di affidamento, sono determinate entro il limite del due per cento dell’importo posto a base della procedura e sono destinate direttamente al personale dipendente secondo i criteri stabiliti.
La Sezione ritiene che tali risorse confluiscano formalmente nel Fondo risorse decentrate come risorse variabili, in applicazione dei CCNL del comparto Funzioni centrali. La confluenza ha però finalità essenzialmente contabile e di rappresentazione in bilancio. Le risorse restano vincolate alle funzioni tecniche previste dall’Allegato I.10 e ai limiti dell’articolo 45, inclusi il limite del due per cento, la ripartizione tra le diverse destinazioni, i limiti individuali e i criteri di riduzione.
Ambito della contrattazione collettiva
Gli articoli 7, comma 6, lettera ag), del CCNL Funzioni centrali 2022-2024 e 21, comma 1, lettera m), del CCNL dell’Area dirigenziale Funzioni centrali 2022-2024 includono tra le materie di contrattazione integrativa i criteri per l’attribuzione degli incentivi previsti dall’articolo 45 del Codice.
La contrattazione collettiva integrativa nazionale deve quindi definire i criteri generali di riparto, tra cui:
- i range percentuali riferiti alle singole funzioni tecniche;
- i parametri relativi all’impegno, alla responsabilità e alla complessità delle attività;
- i criteri di riduzione in caso di incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi.
La stazione appaltante non può fissare unilateralmente tali criteri generali, poiché l’attribuzione dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici è soggetta alle regole della contrattazione collettiva.
Attività gestionale sui singoli affidamenti
È invece rimessa alla dirigenza o al responsabile del servizio l’applicazione concreta dei criteri concordati. Rientrano nell’attività gestionale:
- l’individuazione del gruppo di lavoro;
- la determinazione delle percentuali puntuali entro i range previsti;
- l’accertamento e l’attestazione delle funzioni effettivamente svolte;
- la liquidazione degli incentivi.
La contrattazione collettiva stabilisce dunque i parametri generali, mentre la stazione appaltante esercita la propria competenza gestionale nell’ambito di tali parametri.
Sub-criteri e atti dell’amministrazione
La stazione appaltante può adottare unilateralmente sub-criteri destinati a circoscrivere ulteriormente la discrezionalità dirigenziale, nonché regole organizzative e procedurali relative alla nomina del gruppo di lavoro, ai termini, alle modalità di attestazione e alla liquidazione.
Tali previsioni sono ammissibili soltanto se integrano o adattano i criteri generali concordati, senza modificarli o derogarvi. Un eventuale regolamento ministeriale che disciplini esclusivamente questi aspetti ha carattere autonomo e non è soggetto a certificazione ai sensi dell’articolo 40-bis del d.lgs. n. 165/2001. Se invece riproduce i criteri già stabiliti dall’accordo collettivo, assume natura meramente ricognitiva.
Ambiguità dello schema predisposto dal MIT
La Sezione segnala che lo schema allegato alla richiesta presenta elementi di ambiguità sulla propria natura giuridica. Sebbene rechi l’epigrafe del MIT e sia strutturato in parte come decreto ministeriale, contiene la locuzione “Accordo con le organizzazioni sindacali” ed è definito accordo dal proprio articolo 22, comma 4. Anche le sottoscrizioni non consentono di comprendere con certezza a quale titolo siano state apposte.
L’amministrazione è pertanto invitata a chiarire se l’atto sia un accordo collettivo, un atto generale o un regolamento.
Amministrazione centrale e strutture periferiche
Il riferimento dell’articolo 45 alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti non impone necessariamente l’adozione dell’atto da parte di ogni singola struttura periferica. La clausola “secondo i rispettivi ordinamenti” consente, ove compatibile con l’organizzazione interna, che l’amministrazione centrale adotti l’atto destinato a garantire uniformità e semplificazione, anche quando le singole strutture periferiche possano rivestire la qualità di stazione appaltante o ente concedente.
Certificazione dell’accordo e controlli finanziari
L’accordo collettivo integrativo nazionale deve essere sottoposto a certificazione ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. La certificazione è unica e riguarda l’accordo-quadro, non i singoli affidamenti.
La relazione tecnico-finanziaria deve contenere, sulla base della programmazione dell’amministrazione:
- la stima del numero e del valore medio degli affidamenti;
- l’importo complessivo stimato delle risorse incentivanti;
- la ripartizione stimata tra le funzioni tecniche;
- gli oneri previdenziali e assistenziali correlati;
- la dimostrazione che le risorse provengono dagli stanziamenti delle singole procedure e non determinano nuovi oneri per il bilancio.
La quantificazione può essere basata su stime aggregate, poiché il numero effettivo degli affidamenti, i relativi importi e le funzioni concretamente svolte dipendono da eventi futuri. Dopo la certificazione, gli atti di liquidazione sono atti gestionali applicativi, soggetti ai controlli ordinari della spesa e non a una nuova certificazione ex articolo 40-bis.
Assenza di contrattazione decentrata per ogni affidamento
L’espunzione, nel nuovo articolo 45, del riferimento alla contrattazione integrativa decentrata previsto dall’articolo 113, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 comporta che non sia necessaria una nuova fase negoziale per ciascun affidamento. È sufficiente che i criteri generali siano stabiliti dalla contrattazione integrativa nazionale e che l’accordo sia certificato.
Una diversa soluzione contrasterebbe con la finalità di semplificazione perseguita dalla riforma del Codice.
Esclusione dell’IRAP dalle risorse incentivanti
La Sezione risponde al secondo quesito nel senso che l’IRAP non deve essere inclusa nell’ammontare delle risorse destinate agli incentivi.
La conclusione si fonda su più elementi. L’IRAP è dovuta dall’amministrazione, che ne è soggetto passivo, e la relativa base imponibile comprende le retribuzioni erogate al personale, inclusi gli incentivi tecnici. Tuttavia, l’articolo 45, comma 3, del Codice include nelle risorse incentivanti soltanto gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. L’IRAP ha natura tributaria e non rientra in tali categorie.
La medesima soluzione è confermata dalla disciplina contabile recata dall’Allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e dalle indicazioni della Commissione ARCONET. Non vi sono ragioni per applicare una soluzione diversa alle amministrazioni statali.
Infine, l’articolo 5 dell’Allegato I.7 al Codice distingue, nel quadro economico, la voce relativa all’IVA e alle altre imposte dalle voci relative agli incentivi tecnici. L’IRAP deve quindi trovare specifica copertura nel quadro economico della singola procedura di affidamento.
Conclusioni
Il parere è favorevole alla soluzione secondo cui i criteri generali di riparto degli incentivi devono essere definiti e certificati mediante contrattazione collettiva integrativa nazionale, mentre l’applicazione ai singoli affidamenti è rimessa alla gestione amministrativa senza ulteriore contrattazione o certificazione per ciascun caso. L’IRAP è esclusa dalle risorse incentivanti e deve essere coperta separatamente nel quadro economico.
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