Parere n. 1210/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Tiziana Calderini contro Roma Capitale per l’annullamento del provvedimento n. prot. cs/107753/2025 del 3 ott. 2025 di ingiunzione a rimuovere o demolire interventi di ristrutturazione edilizia abusivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento dell’ingiunzione di rimuovere o demolire interventi di ristrutturazione edilizia abusivi realizzati in un locale censito come box auto C/6.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato l’ingiunzione di ripristino adottata da Roma Capitale, deducendo: violazione delle garanzie partecipative per omessa o irrituale comunicazione di avvio del procedimento; travisamento e contraddittorietà dell’atto presupposto, relativo alla sospensione di lavori già ultimati; difetto di istruttoria e motivazione, nonché sproporzione della demolizione per la mancata considerazione che il locale costituiva l’unica dimora di una persona totalmente invalida; violazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, della legge n. 104/1992 e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, per l’assenza di una motivazione rafforzata; violazione dell’articolo 8 CEDU per il mancato bilanciamento tra il ripristino della legalità urbanistica e il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio del comodatario. È stata inoltre proposta istanza cautelare, fondata sul fumus boni iuris e sul periculum in mora derivante dalla possibile perdita dell’abitazione da parte della persona disabile.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza sospensiva. La Sezione ha ritenuto problematico il presupposto della legittimazione cautelare, poiché il pregiudizio grave e irreparabile prospettato riguarda direttamente il comodatario, terzo rispetto al giudizio, e non la proprietaria ricorrente. Quest’ultima è destinataria dell’ingiunzione in quanto proprietaria, ma subirebbe soltanto conseguenze strumentali e derivate, quali l’obbligo di adempiere o gli effetti dell’esecuzione coattiva. L’interesse a conservare l’abitazione del comodatario è stato qualificato come interesse umanitario, personale o morale, non riconducibile a una posizione soggettiva qualificata della ricorrente e quindi inidoneo a fondare il periculum in mora. Anche il disagio o il costo dell’ottemperanza all’ingiunzione sono stati ritenuti conseguenze fisiologiche e prevedibili dell’esercizio del potere repressivo edilizio. La Sezione ha inoltre affermato la prevalenza, in sede cautelare, dell’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica, rilevando che un fumus astrattamente non irrilevante non può supplire all’assenza di un periculum direttamente riferibile all’istante. Il merito non è stato deciso: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere entro 60 giorni una relazione sul ricorso, previamente partecipata alla ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. L’affare è stato rinviato a un’adunanza del quarto trimestre 2026.
Osservazioni
Istanza cautelare - Legittimazione e periculum in mora
L’istanza sospensiva è stata respinta perché il danno grave e irreparabile prospettato riguarda il comodatario, terzo non costituito e non autore di autonoma iniziativa, mentre la ricorrente proprietaria deduce soltanto un pregiudizio indiretto e riflesso.
Istanza cautelare - Interesse alla conservazione dell’abitazione
L’interesse della proprietaria a consentire al comodatario disabile di continuare a risiedere nel locale, pur comprensibile sul piano umano, non è stato ritenuto una posizione soggettiva qualificata e tutelata idonea a fondare la tutela cautelare.
Istanza cautelare - Conseguenze dell’ingiunzione edilizia
Il disagio o il costo derivante dall’ottemperanza all’ingiunzione di demolizione costituiscono conseguenze fisiologiche e prevedibili dell’esercizio del potere repressivo edilizio e non integrano, per la proprietaria, un danno grave e irreparabile.
Istruttoria sul merito
Il Ministero deve trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione del parere la relazione sul merito, previa partecipazione della stessa alla ricorrente, che deve poter presentare osservazioni o controdeduzioni entro un termine non inferiore a 20 giorni.
Norme richiamate
Fondamento del ricorso straordinario proposto contro il provvedimento comunale.
Disciplina il deposito diretto del ricorso presso il Consiglio di Stato, utilizzato nella fattispecie.
artt. 7 e seguenti l. 241/1990
Invocati dalla ricorrente a sostegno della censura relativa all’omessa o irrituale comunicazione di avvio del procedimento; la Sezione non ha ancora deciso il merito della censura.
artt. 2, 3 e 32 Cost.
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla tutela della persona disabile e alla necessità di una motivazione rafforzata; la questione è rimasta impregiudicata nella fase cautelare.
Richiamata dalla ricorrente per sostenere la tutela rafforzata della persona con disabilità; nessuna valutazione definitiva è stata resa sul merito.
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
Invocata dalla ricorrente per contestare l’assenza di una motivazione rafforzata e il sacrificio dei diritti fondamentali; il merito non è stato esaminato.
art. 8 CEDU
Richiamato dalla ricorrente per il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio del comodatario; la Sezione non ha definito la relativa censura.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare, il periculum in mora deve essere attuale, concreto e direttamente riferibile alla sfera giuridica del soggetto che richiede la tutela; il danno riguardante un terzo non costituito non è, di regola, sufficiente a fondare la sospensione dell’atto impugnato.
- L’interesse personale, morale o umanitario del destinatario dell’atto a preservare la posizione di un terzo, se non si traduce in una posizione soggettiva qualificata e tutelata dall’ordinamento, non integra un pregiudizio cautelare tecnicamente rilevante.
- Il disagio o il costo derivante dall’adempimento di un’ingiunzione edilizia non costituisce normalmente danno grave e irreparabile, trattandosi di conseguenza fisiologica e prevedibile dell’esercizio del potere repressivo.
- In sede cautelare, un fumus boni iuris anche astrattamente non irrilevante non può compensare l’assenza di un periculum direttamente riferibile all’istante.
- Nel giudizio definito con parere interlocutorio, la relazione ministeriale sul merito deve essere previamente partecipata al ricorrente, al quale va assegnato un termine non inferiore a venti giorni per osservazioni o controdeduzioni.
Ricorso straordinario contro un’ingiunzione edilizia
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da una proprietaria contro Roma Capitale, per l’annullamento dell’ingiunzione di rimuovere o demolire interventi di ristrutturazione edilizia abusivi realizzati in un locale censito catastalmente come box auto C/6. Il locale era utilizzato come abitazione da una persona totalmente invalida, alla quale la proprietaria lo aveva concesso gratuitamente.
Premesse e contenuto del ricorso
La ricorrente ha riferito di avere acquistato l’immobile nel maggio 2022, quando il locale era già utilizzato a fini abitativi dal comodatario, residentevi dal 2019. Ha dedotto che il box era storicamente collegato alle utenze dell’appartamento sovrastante e che, nell’estate 2024, aveva formalizzato la concessione gratuita dell’immobile, informandone l’autorità di pubblica sicurezza.
L’ingiunzione comunale, adottata il 3 ottobre 2025 e ricevuta il 7 novembre 2025, imponeva la rimozione o demolizione degli interventi di ristrutturazione edilizia abusivi.
Motivi dedotti
La ricorrente ha articolato cinque censure:
- violazione degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, per omessa o irrituale comunicazione di avvio del procedimento;
- travisamento e contraddittorietà dell’atto presupposto, che avrebbe disposto la sospensione di lavori già ultimati;
- difetto di istruttoria e motivazione, nonché sproporzione dell’ordine di demolizione, per la mancata considerazione della disabilità e dell’utilizzo del locale quale unica dimora;
- violazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, della legge n. 104/1992 e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, per l’assenza di una motivazione rafforzata;
- violazione dell’articolo 8 CEDU, per l’omesso bilanciamento tra l’interesse al ripristino della legalità urbanistica e il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio del comodatario.
È stata inoltre proposta istanza cautelare, fondata sul rischio che l’esecuzione dell’ingiunzione privasse la persona disabile dell’unica abitazione.
Posizione del Ministero
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il Provveditorato interregionale competente, ha riconosciuto la ricevibilità del ricorso e, sulla base di un esame sommario, ha concluso per l’accoglimento della domanda cautelare. Secondo la relazione, l’esecuzione avrebbe potuto cagionare un danno grave e irreversibile alla salute della persona disabile e l’atto sembrava privo di adeguato bilanciamento dei diritti fondamentali. La decisione finale è stata rimessa alla Sezione.
Valutazione cautelare del Consiglio di Stato
La Sezione ha respinto l’istanza sospensiva. Il punto decisivo è stato individuato nella riferibilità del periculum in mora alla ricorrente.
La proprietaria è la destinataria diretta dell’ingiunzione e, quindi, è legittimata a contestare l’atto. Tuttavia, il danno irreparabile prospettato non riguarda direttamente la sua sfera giuridica, ma quella del comodatario, che potrebbe perdere la propria abitazione senza essere parte del giudizio.
L’interesse della proprietaria a mantenere il comodatario nel locale è stato qualificato come interesse personale, morale o umanitario, non coincidente con una posizione soggettiva qualificata idonea a fondare la tutela cautelare. Il possibile obbligo di demolire o il costo dell’ottemperanza sono stati considerati conseguenze fisiologiche e prevedibili dell’esercizio del potere repressivo edilizio, non danni gravi e irreparabili in senso tecnico.
La Sezione ha inoltre attribuito rilievo preminente all’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica. Anche qualora il fumus boni iuris non fosse astrattamente irrilevante, esso non potrebbe supplire all’assenza di un periculum direttamente riferibile alla ricorrente.
Istruttoria sul merito
Il Ministero non aveva ancora trasmesso la relazione sul merito del ricorso. La Sezione ha pertanto disposto i seguenti adempimenti:
- trasmissione della relazione ministeriale entro 60 giorni dalla comunicazione del parere;
- previa partecipazione della relazione alla ricorrente;
- assegnazione alla ricorrente di un termine non inferiore a 20 giorni per osservazioni o controdeduzioni.
In caso di ingiustificato inadempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente nel fascicolo.
Conclusioni
Il parere ha respinto l’istanza cautelare, ma non ha definito il merito delle cinque censure. L’affare è stato rinviato a un’adunanza da fissare nel quarto trimestre del 2026, con trasmissione del parere alla ricorrente, al Ministero e a Roma Capitale.
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