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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24176/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva assolto l'imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strada, fatto del 21/08/2018). Il motivo del ricorso in Cassazione è la violazione di legge (art. 606 comma 1 lett. b e c c.p.p.), con la censura che la Corte d'appello aveva dichiarato l'inutilizzabilità delle analisi tossicologiche per l'omesso avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., nonostante tale nullità, qualificata come nullità a regime intermedio, non fosse stata eccepita nel giudizio di primo grado e dunque potesse esser tempestivamente dedotta solo fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ritenendo che la nullità per omesso avviso al conducente sia di ordine generale a regime intermedio e poteva essere dedotta fino al momento della sentenza di primo grado. Poiché nei verbali del giudizio di primo grado non risulta alcuna eccezione alla nullità e la sentenza di primo grado non ne dà atto, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 2 lett. b), 2-bis e 2-sexies, Codice della Strada

    Norma sostanziale relativa al reato di guida in stato di ebbrezza, che costituisce il titolo di accusa nei confronti dell'imputato; la decisione non modifica il contenuto sostanziale della norma, ma riguarda l'utilizzabilità delle prove poste a fondamento della condanna/assoluzione.

  • art. 114 disp. att. c.p.p.

    L'obbligo di dare avviso al conducente sottoposto a prelievo ematico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia: la mancata osservanza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio quando il prelievo viene eseguito in struttura sanitaria.

  • art. 180 c.p.p.

    Indica i casi di nullità e la loro rilevabilità: la Cassazione richiama la possibilità di dedurre certe nullità entro i termini stabiliti dal codice.

  • art. 182, comma 2, c.p.p.

    Disciplina la tempestività e le modalità di deduzione delle nullità: combinato disposto con l'art. 180 consente di stabilire il termine entro il quale la nullità a regime intermedio può essere fatta valere (fino alla sentenza di primo grado).

  • Sez. U, Sent. n. 5396 del 29/01/2015 (giurisprudenza)

    Costante orientamento della Cassazione secondo cui la violazione dell'obbligo di avviso della facoltà di difesa nel caso di prelievo ematico comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio deducibile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, se riferita al prelievo ematico in struttura sanitaria, costituisce una nullità di ordine generale a regime intermedio.
  • Le nullità a regime intermedio possono essere eccepite fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado: se non vengono sollevate nel giudizio di primo grado, non possono essere invocate per la prima volta in appello per ottenere l'inutilizzabilità immediata delle prove.
  • La Corte d'appello non può dichiarare l'inutilizzabilità di prove per nullità che non siano state tempestivamente eccepire nel primo grado; in presenza di tale vizio non sollevato, la Cassazione può annullare la decisione e disporre il rinvio per un nuovo giudizio.
  • Per il pubblico ministero e per la difesa è cruciale vigilare sin dal primo grado sulla tempestiva eccezione delle nullità procedurali che possono compromettere l'utilizzabilità delle prove (es. omissione dell'avviso a cui si riferisce l'art. 114 disp. att. c.p.p.).
  • In sede di nuovo giudizio la Corte d'appello dovrà riesaminare la questione dell'utilizzabilità delle analisi alla luce della corretta ricostruzione processuale e della tempestività delle eccezioni.

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