Cassazione Civile, Ordinanza n. 31141/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio del Territorio ha proceduto, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311/2004, alla revisione del classamento di unità immobiliari di proprietà privata ubicate nel Centro storico di Roma, con aumento della rendita catastale, in ragione del significativo scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale della microzona. La contribuente ha impugnato l'atto deducendo che la motivazione fosse solo apparente e generica, perché limitata al richiamo dei presupposti normativi e alla microzona, senza indicare gli elementi concreti riferibili al singolo immobile. Ha inoltre sostenuto che la revisione fosse illegittima per difetto di istruttoria sulle caratteristiche specifiche dell'unità immobiliare, essendo stata fondata solo sull'appartenenza alla microzona, e ha lamentato l'omesso esame della perizia tecnica prodotta in giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati e accolti tutti i motivi, richiamando il proprio orientamento consolidato in tema di revisione del classamento ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004. Ha affermato che, trattandosi di operazione diffusa su microzone anomale, l'avviso deve essere motivato in modo rigoroso e concreto, indicando gli elementi specifici che, in fatto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, e non soltanto i presupposti astratti della procedura o la mera appartenenza alla microzona. Ha ribadito che la motivazione non può essere integrata in giudizio dall'Amministrazione né può ritenersi sufficiente per il solo fatto che il contribuente abbia potuto difendersi. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per l'evoluzione giurisprudenziale della materia.
Norme richiamate
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016
Norma richiamata per la trattazione camerale non partecipata del ricorso in Cassazione.
art. 1, comma 335, l. 30 dicembre 2004, n. 311
Consente la revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali quando vi sia un significativo scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale; l'atto deve però essere motivato in modo specifico e concreto con riferimento alla singola unità.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
È richiamato quale fonte dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi, ritenuto non soddisfatto da motivazioni generiche o meramente recettizie.
art. 53 Cost.
È invocato dal ricorrente per censurare una riclassificazione basata solo sulla microzona e priva di istruttoria sulle caratteristiche del singolo immobile.
Individua gli elementi da considerare nella motivazione del riclassamento, tra cui qualità urbana del contesto, qualità ambientale e caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare.
artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamati per evidenziare che l'avviso impugnato era stato allegato al ricorso in Cassazione nei modi richiesti per la sua scrutinabilità.
Massime di principio
- Nel procedimento di revisione del classamento ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, la motivazione dell'avviso deve essere specifica, analitica e riferita alla singola unità immobiliare, non potendo limitarsi al mero richiamo della microzona, del dato statistico di scostamento o di formule generiche.
- La revisione per microzone ha natura diffusa e collettiva, ma proprio per questo richiede la puntuale indicazione degli elementi concreti che, in fatto, incidono sul diverso classamento del singolo immobile, tra quelli rilevanti ai sensi dell'art. 8 d.P.R. n. 138/1998.
- La legittimità dell'atto non può essere affermata in via presuntiva né integrata ex post in giudizio dall'Amministrazione: la motivazione deve consentire al contribuente di conoscere ex ante le ragioni della pretesa e di esercitare efficacemente il diritto di difesa.
- Non è sufficiente che il contribuente abbia comunque svolto difese nel processo per rendere adeguata una motivazione originariamente carente; il giudizio sulla motivazione va compiuto ex ante, sulla base del contenuto dell'atto impugnato.
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