Sentenza del 05/05/2022 n. 14350 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla societa' contribuente, la quale aveva ottenuto l'annullamento di avviso di contestazione e sanzioni relative alla TIA per l'annualita' 2009. Il Comune ha proposto sei motivi di cassazione: 1) nullita' e motivazione apparente/contraddittoria della sentenza per mancata esplicitazione del percorso logico e contraddizioni sulla datazione e sul contenuto della documentazione prodotta; 2) violazione di norme di diritto (art. 116 c.p.c.) per omessa valutazione della documentazione comunale relativa alla metratura rilevata con sopralluogo del 2004 e delle dichiarazioni del legale rappresentante della societa'; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi all'avviso di accertamento emesso nel 2013 a seguito di sopralluogo e rilevazione delle superfici tassabili; 4-6) violazione di norme (art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c., D.Lgs. n. 546/1992 art. 2) e omessa pronuncia in relazione all'annullamento dell'atto impositivo senza contestuale rideterminazione dell'importo dovuto a seguito della minore superficie accertata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: la motivazione della CTR e' risultata generica, contraddittoria e priva dell'esplicitazione del percorso argomentativo rispetto alla documentazione sulle superfici tassabili. Per tale ragione la sentenza impugnata e' stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione. I restanti motivi sono stati assorbiti. La Corte ha inoltre disposto il rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Invocato dal Comune per lamentare l'omissione da parte della CTR nella valutazione della documentazione probatoria (metratura del sopralluogo 2004 e dichiarazioni del legale rappresentante). Dal testo emerge che la censura e' stata formulata ma non decisa nel merito, essendo il motivo assorbito dopo la cassazione per vizio di motivazione.
Richiamato tra i motivi relativi alla impugnazione per questioni di efficacia e protezione dei diritti derivanti dalle decisioni; dalle censure risulta che il Comune riteneva viziata la pronuncia per effetto di res iudicata e di valutazioni sul pregresso contenzioso, ma la Corte di Cassazione ha assorbito la questione dopo aver cassato per carenza motivazionale.
Richiamato tra le norme la cui violazione e' stata denunciata in relazione al procedimento e alla regolare formazione della prova; dal testo e' evidente che il Comune sosteneva profili procedurali e di istruzione probatoria non valutati dalla CTR, ma tali profili non sono stati esaminati nel merito per effetto dell'accoglimento del primo motivo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2
Articolo richiamato nel contesto del contenzioso tributario e della competenza/ambito applicativo delle norme processuali tributarie; il Comune lo ha invocato per contestare profili procedurali e di merito dell'annullamento dell'atto impositivo senza rideterminazione dell'imposta, ma la Corte non ha deciso il punto di merito, assorbendolo.
Cass. n. 12664/2012 (giurisprudenza)
Cita un principio giurisprudenziale secondo cui la decisione deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso argomentativo seguito dal giudice. La Corte di Cassazione ha applicato tale principio per censurare la genericita' e la contraddittorieta' della motivazione della CTR, ritenendola insufficiente a far conoscere il fondamento della decisione.
Massime di principio
- La decisione di un giudice tributario di grado superiore deve esplicitare il percorso logico-giuridico che porta alla conclusione: motivazioni generiche o contraddittorie sono causa di cassazione e rinvio.
- La semplice richiamazione di documenti prodotti dalle parti senza indicare le ragioni per cui si ritengono credibili o non credibili non sostituisce la motivazione: ogni elemento probatorio significativo va specificamente valutato e argomentato.
- Se l'ente impositore produce rilevazioni o verbali di sopralluogo anche se datati, il giudice deve spiegare se e perche' attribuisce loro valore probatorio o li ritiene obsoleti e inidonei; l'indicazione generica della 'datazione' non e' sufficiente.
- In caso di annullamento di un atto impositivo per errata determinazione della base imponibile, il giudice deve valutare e, se possibile, rideterminare l'imposta dovuta oppure esplicitare il criterio per la rimessione della quantificazione a nuova istruttoria.
- Quando una parte lamenta omissioni specifiche nell'esame di fatti decisivi, il giudice d'appello deve affrontare esplicitamente ciascuna censura; l'omissione di tale esame puo' comportare cassazione per carenza di motivazione.
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