Cassazione Penale, Sentenza n. 28812/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
Nel procedimento per una contravvenzione ex art. 703 c.p., il giudice per le indagini preliminari aveva inizialmente disposto l'archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. L'indagato ha proposto opposizione e ha chiesto di essere ammesso all'obblazione ex art. 162 c.p.; il giudice ha accolto l'istanza, fissando il termine per il pagamento, che l'interessato ha effettuato depositando poi la prova del versamento. Nonostante ciò, il giudice ha emesso comunque un decreto di archiviazione, anziché proseguire secondo la procedura prevista per l'obblazione e adottare il provvedimento conclusivo coerente con l'estinzione del reato. Il ricorso deduceva violazione degli artt. 162 c.p. e 141 disp. att. c.p.p., inosservanza di norme processuali sanzionate a pena di nullità e mancanza assoluta di motivazione, sostenendo anche l'abnormità dell'atto e l'omessa considerazione dell'istanza di oblazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che il giudice per le indagini preliminari ha ignorato che l'indagato era stato ammesso all'obblazione e che il pagamento era stato eseguito nel termine. Di conseguenza, anziché disporre la prosecuzione della procedura prevista dall'art. 141, comma 4, disp. att. c.p.p., ha erroneamente adottato un decreto di archiviazione ex art. 131-bis c.p. La Corte ha quindi annullato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Brindisi - Ufficio GIP per nuovo giudizio.
Norme richiamate
richiamato come base del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, poi ritenuto erroneamente applicato dopo l'ammissione all'obblazione
norma sull'obblazione: l'indagato era stato ammesso al rito speciale e aveva adempiuto al pagamento, con effetto estintivo del reato
dopo il pagamento dell'oblazione il giudice deve proseguire secondo la procedura prevista dalla disposizione, non archiviare il procedimento
norma incriminatrice della contravvenzione oggetto del procedimento
menzionato nel ricorso e nella motivazione come disposizione che consente la definizione mediante oblazione
art. 141 disp. att. cod. proc. pen.
menzionato nel ricorso e nella motivazione come disposizione processuale violata
Massime di principio
- Quando l'indagato è stato ammesso all'obblazione e ha provveduto al pagamento nei termini fissati, il giudice non può ignorare tale sopravvenienza e deve adottare il provvedimento coerente con la procedura speciale prevista dalla legge.
- L'archiviazione per particolare tenuità del fatto non è corretta se, nel frattempo, il procedimento è stato validamente definito tramite oblazione con adempimento dell'onere economico da parte dell'interessato.
- L'omessa considerazione dell'istanza di oblazione e della prova del pagamento integra violazione delle norme che regolano la definizione del procedimento e impone l'annullamento del provvedimento adottato in contrasto con esse.
- Se il giudice emette un provvedimento conclusivo incompatibile con la procedura di oblazione già ammessa e perfezionata, il vizio investe la legittimità del provvedimento e giustifica l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
Come è indicizzato
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