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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31892/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INAIL)

La controversia

La controversia nasce da plurime cartelle esattoriali e da un decreto ingiuntivo emessi per differenze di premi assicurativi INAIL, oltre sanzioni e accessori, conseguenti alla riclassificazione di alcune lavorazioni svolte dall'impresa fallita. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto solo una delle cartelle ma confermato nel resto la correttezza della riclassificazione operata dall'INAIL, ritenendo applicabile il tasso medio ponderato del 95 per mille in relazione a due lavorazioni (estrazione del tannino dal legno e produzione di pannelli duri in fibra di legno). Il ricorrente ha censurato la sentenza per violazione dell'art. 4 del d.m. 18.5.1988 e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe introdotto una presupposizione illogica per interpretare un impianto classificatorio analitico e non interpretabile, negando l'esistenza di lavorazioni senza legante e includendo tali lavorazioni tra quelle di agglomerazione con leganti minerali; con il secondo motivo ha dedotto plurimi vizi di legittimità chiedendo sostanzialmente una nuova valutazione degli atti e delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi, al di là della formale deduzione dei vizi di legittimità, non indicassero le tariffe che si assumevano correttamente applicabili rispetto a quelle utilizzate dai giudici di merito e si risolvessero in una richiesta inammissibile di riesame del merito e delle risultanze istruttorie. La Corte ha ribadito che i decreti ministeriali di approvazione delle tariffe INAIL hanno natura di regolamenti delegati, sono norme di diritto suscettibili di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. e vanno interpretati secondo i criteri dell'art. 12 disp. prel. c.c. Ha quindi richiamato i principi delle M.A.T. del d.m. 12 dicembre 2000 sulla nozione di lavorazione, sulla classificazione delle lavorazioni e sull'attività complessa, affermando che il rapporto assicurativo INAIL deve essere interpretato secondo la necessaria corrispondenza tra premio e rischio assicurato. Ritenendo che la Corte d'appello si fosse attenuta a tali principi, ha confermato la decisione impugnata e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 d.m. 18 maggio 1988

    richiamato dal ricorrente per sostenere che l'impianto classificatorio sarebbe analitico e non suscettibile di interpretazione analogica o estensiva; la Corte non accoglie la censura perché la considera in sostanza una richiesta di riesame del merito.

  • art. 40, comma 10, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

    prevede che le tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative modalità di applicazione siano approvate con decreto ministeriale su delibera dell'INAIL.

  • d.m. 12 dicembre 2000

    atto di approvazione delle tariffe e delle modalità di applicazione; contiene sia le tabelle di classificazione delle lavorazioni sia le M.A.T., ed è interpretato come regolamento delegato.

  • art. 1, comma 2, d.m. 12 dicembre 2000

    le tariffe dei premi sono ordinate secondo una classificazione tecnica di lavorazioni divise in dieci grandi gruppi, di norma articolati in gruppi, sottogruppi e voci

    definisce la struttura della classificazione tariffaria INAIL.

  • art. 4, d.m. 12 dicembre 2000

    agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi

    fornisce la nozione di lavorazione rilevante ai fini tariffari.

  • art. 5, comma 1, d.m. 12 dicembre 2000

    le lavorazioni sono classificate, secondo i criteri indicati nell'articolo 4, alla corrispondente voce della tariffa relativa alla gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro

    impone la classificazione delle lavorazioni secondo i criteri di cui all'art. 4.

  • art. 6, comma 1, d.m. 12 dicembre 2000

    se un datore di lavoro esercita un'attività complessa, articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa, il relativo tasso medio, eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli artt. da 19 a 25

    stabilisce il criterio di classificazione separata per ciascuna lavorazione nelle attività complesse.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    è il criterio ermeneutico da applicare ai decreti ministeriali che approvano le tariffe INAIL, in quanto atti di normazione secondaria.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    consente il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, inclusi i regolamenti delegati come le tariffe INAIL.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • I decreti ministeriali che approvano le tariffe INAIL e le relative modalità di applicazione hanno natura di regolamenti delegati, costituiscono norme di diritto e possono essere direttamente scrutinati in cassazione sotto il profilo della violazione di legge.
  • Nell'applicazione delle tariffe INAIL, la nozione di lavorazione va ricostruita come ciclo di operazioni necessario alla realizzazione dell'attività descritta, comprensivo delle operazioni complementari e sussidiarie svolte dal medesimo datore di lavoro in connessione operativa con l'attività principale.
  • Se l'impresa svolge un'attività complessa articolata in più lavorazioni previste dalla tariffa, ciascuna lavorazione deve essere classificata con la corrispondente voce tariffaria e il relativo tasso medio, eventualmente modificato nei limiti previsti dalla disciplina.
  • L'interpretazione delle tariffe INAIL deve essere guidata dal principio di corrispondenza tra premio e rischio assicurato: il premio è funzione dell'esposizione al rischio e le ipotesi dubbie vanno risolte in coerenza con tale criterio.
  • È inammissibile in cassazione la doglianza che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, delle prove e delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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