Cassazione Civile, Ordinanza n. 17059/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un procedimento espropriativo relativo a un terreno sito in Castenedolo, sul quale erano stati asportati materiali ghiaiosi e realizzato un tratto autostradale. A seguito di giudizio amministrativo di ottemperanza, il Commissario ad acta nominato dal TAR Lombardia ha dapprima adottato un provvedimento interlocutorio di quantificazione delle indennità e poi un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Avverso il decreto di determinazione dell'indennizzo è stata promossa opposizione alla stima ex art. 29 d.lgs. 150/2011, definita dalla Corte d'appello di Brescia con ordinanza che ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la contestazione del provvedimento del commissario ad acta dovesse essere proposta dinanzi al giudice dell'ottemperanza, cioè al giudice amministrativo. Con il ricorso per cassazione le amministrazioni hanno dedotto un unico motivo di violazione di legge per motivi attinenti alla giurisdizione, sostenendo che nell'opposizione si contestava solo la quantificazione degli importi dovuti ex art. 42-bis e che, pertanto, la giurisdizione spettava al giudice ordinario. È stata anche sollevata un'eccezione di tardività del ricorso, respinta dalla Corte, che ha applicato il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. perché il termine breve di trenta giorni non vale per il ricorso per cassazione nel rito sommario. La Corte ha inoltre richiamato il giudicato formatosi tra le stesse parti su questione identica di giurisdizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività e ha applicato il principio per cui la domanda sulla determinazione dell'indennità ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 appartiene alla giurisdizione ordinaria anche se la quantificazione sia stata operata dal Commissario ad acta in sede di ottemperanza. Ha inoltre valorizzato il giudicato esterno già intervenuto tra le stesse parti sulla medesima questione di giurisdizione.
Norme richiamate
è la norma che disciplina l'opposizione alla stima nelle controversie indennitarie; la Corte ne ricava la devoluzione della causa alla competenza in unico grado della Corte d'appello
regola l'acquisizione sanante e l'indennizzo dovuto al proprietario; la domanda sulla sua determinazione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario
art. 53, comma 2, d.P.R. 327/2001
concorre a fondare la competenza in unico grado della Corte d'appello per la determinazione giudiziale delle indennità in materia espropriativa
viene richiamato quale base del riparto di giurisdizione nelle controversie in materia espropriativa e indennitaria
consente il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione
il termine di trenta giorni è riferito solo all'appello avverso la decisione di primo grado nel rito sommario, non al ricorso per cassazione
si applica il termine lungo semestrale per il ricorso per cassazione nei procedimenti soggetti al rito sommario di cognizione
consente alla sezione semplice di decidere sulla giurisdizione quando la questione sia già stata univocamente risolta dalle Sezioni Unite
il provvedimento formalmente emesso come ordinanza è stato considerato sentenza perché contiene una statuizione decisoria sulla giurisdizione e sulle spese
richiamato per il deposito di memorie e documenti in cassazione
Massime di principio
- La domanda di determinazione dell'indennizzo dovuto per acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario anche quando la quantificazione sia stata effettuata dal Commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo in sede di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può precisare il contenuto del comando giudiziale e adottare statuizioni esecutive, ma non può conoscere questioni la cui cognizione sia devoluta ad altro giudice; il limite esterno della propria giurisdizione resta intatto.
- Quando la controversia ha ad oggetto il solo accertamento della giusta indennità secondo criteri legali, l'eventuale impugnazione dell'atto di acquisizione o la sua disapplicazione non sposta la giurisdizione, se la sostanza della domanda è il ristoro economico spettante al proprietario.
- Le sentenze delle Sezioni Unite sulla giurisdizione possono spiegare efficacia esterna e costituire giudicato sostanziale anche in processi diversi tra le stesse parti, vincolando il giudice successivamente adito sulla medesima questione.
- Nel rito sommario di cognizione, il termine di trenta giorni di cui all'art. 702 quater c.p.c. riguarda l'appello e non il ricorso per cassazione, per il quale opera il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
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