Cassazione Civile, Ordinanza n. 25485/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento del corrispettivo di forniture di calcestruzzo, oltre a spese di protesto cambiario e di acquisto dei titoli. In primo grado l'opposizione della società destinataria dell'ingiunzione era stata accolta solo parzialmente, con riduzione dell'importo dovuto; in appello la sentenza era stata riformata in parte, con revoca del decreto ingiuntivo ma conferma del resto della decisione di primo grado e disciplina delle spese. Nel ricorso per cassazione la società opponente ha dedotto, con un primo motivo, la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione all'art. 1460 c.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe correttamente bilanciato il preteso inadempimento della fornitrice, consistito nella mancata consegna della documentazione idonea a consentire la prosecuzione dei lavori e l'ottenimento della certificazione antisismica; ha inoltre censurato l'affermazione secondo cui sarebbe mancata la prova dell'inutilizzabilità della fornitura e dell'incidenza della carenza documentale sul sinallagma. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 91 e segg. e 112 c.p.c., contestando la regolazione delle spese di lite e sostenendo la sussistenza di reciproca soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto la formale veste del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito dei fatti e delle prove, cioè una nuova ricostruzione della vicenda non consentita in sede di legittimità; la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. presuppone sia l'inadempimento della controparte, sia la valutazione della buona fede oggettiva e della proporzionalità tra gli inadempimenti, ma ha rilevato che la Corte d'appello aveva già svolto tale comparazione, escludendo che fosse stata provata l'inutilizzabilità della fornitura o un rifiuto giustificato del pagamento. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché il controllo di legittimità sulle spese processuali è limitato ai casi in cui esse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre la compensazione, totale o parziale, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, salvo ipotesi di palese illogicità non ricorrenti nel caso di specie. Non è stata disposta pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo la parte intimata svolto difese, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
exceptio inadimpleti contractus
L'eccezione di inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive presuppone l'inadempimento o l'inesatto adempimento della controparte e richiede anche una valutazione di buona fede oggettiva e di proporzionalità tra i reciproci inadempimenti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove, ma solo per denunciare il vizio motivazionale nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
La disciplina delle spese di lite è censurabile in cassazione solo nei limiti della violazione di legge, in particolare se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
La compensazione totale o parziale delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, salvo ragioni manifestamente illogiche.
La doglianza richiamava il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte non ha ravvisato violazioni idonee a fondare il motivo.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
d.m. 14.1.2008
artt. 11.2.2. e 11.2.8 dell'allegato unico
Richiamato incidentalmente per affermare che il direttore dei lavori è tenuto alle verifiche di accettazione del calcestruzzo, senza però che ciò basti, nel caso concreto, a provare il fondamento dell'eccezione di inadempimento.
Massime di principio
- Nei contratti a prestazioni corrispettive, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. richiede non solo la prova dell'inadempimento o inesatto adempimento della controparte, ma anche la verifica della buona fede oggettiva e della proporzionalità tra i reciproci inadempimenti.
- Quando la sentenza di merito abbia già compiuto la valutazione comparativa dei comportamenti delle parti, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova lettura del materiale istruttorio e dei fatti di causa.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sollecitare una rivalutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto storico, ma solo di censurare l'eventuale vizio motivazionale nei limiti ammessi dal controllo di legittimità.
- In materia di spese processuali, la compensazione totale o parziale rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, salvo che le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa o che la decisione sia sorretta da motivi manifestamente illogici.
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