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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20681/2021 del 20/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2005, fondato sul metodo sintetico, con il quale l'Ufficio le aveva attribuito un maggior reddito in ragione della spesa per l'acquisto di un immobile nel 2009 e della spesa per la gestione della residenza principale. In fatto, la contribuente sosteneva che tali esborsi fossero stati sostenuti grazie a risorse provenienti dall'eredità del padre, deceduto nel 2002, incluse somme ricavate dal disinvestimento di titoli, e non con redditi propri, affermando inoltre di essere disoccupata dal 2002. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva dichiarato l'appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Nel ricorso per cassazione la contribuente deduceva, con il primo e secondo motivo, violazione dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'atto di appello contenesse una critica puntuale e analitica alla sentenza di primo grado e che la CTR avesse interpretato in modo eccessivamente formale il requisito della specificità; con il terzo motivo denunciava, in via subordinata, la violazione dell'art. 5 del d.lgs. 472/1997 in tema di sanzioni, per asserita mancanza di consapevolezza.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità. Ha affermato che, anche nel processo tributario, l'onere di specificità può essere soddisfatto mediante la riproposizione delle ragioni già poste a base della contestazione originaria, purché l'atto di gravame consenta di comprendere con certezza le censure mosse alla decisione di primo grado. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    L'onere di impugnazione specifica non richiede necessariamente argomentazioni nuove rispetto a quelle già svolte in primo grado, purché dall'atto di appello emerga una critica adeguata e specifica alla sentenza impugnata, idonea a far comprendere con certezza le censure mosse alle statuizioni del primo giudice.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È richiamato quale parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 5 d.lgs. 472/1997

    È invocato dal ricorrente con riferimento alla sanzionabilità e alla necessità della consapevolezza dell'illecito, ma la Corte non esamina il motivo perché assorbito.

  • principio di capacità contributiva

    È richiamato dalla parte ricorrente come parametro generale di legittimità dell'accertamento sintetico, ma non costituisce il fondamento decisivo della cassazione.

  • L. 212/2000

    È menzionata dalla ricorrente in relazione alla compatibilità dell'accertamento sintetico con lo Statuto del contribuente, ma non è oggetto di autonoma statuizione decisoria.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello non è inammissibile per difetto di specificità quando, pur riproponendo gli stessi argomenti già dedotti in primo grado, li contrappone in modo inequivoco alle rationes decidendi della sentenza impugnata e consente al giudice di comprendere con certezza le censure mosse.
  • Il requisito della specificità dei motivi di appello va inteso in modo sostanziale e non meramente formale: non occorre la formulazione di ragioni nuove o diverse, essendo sufficiente una critica puntuale e riconoscibile alla decisione appellata.
  • Quando la censura investe l'intera decisione di primo grado e l'atto di gravame, letto nel suo complesso, rende percepibili le ragioni di dissenso, l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 d.lgs. 546/1992 deve ritenersi assolto.
  • La riproposizione degli argomenti difensivi originariamente spesi contro l'atto impositivo può integrare valida impugnazione della sentenza di primo grado se, nel contesto dell'appello, tali argomenti risultano chiaramente riferiti alle statuizioni del giudice che li ha disattesi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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