Sentenza n. 1532/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Prima), -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva respinto la domanda risarcitoria per il mancato impiego in missioni operative all'estero nel periodo 2012-2017
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza del TAR e il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal mancato impiego in missioni all'estero, quantificati in circa 144.400 euro per le diarie non percepite, ovvero, in subordine, il risarcimento della perdita di chance. La vicenda traeva origine dalla positività ai cataboliti urinari dei cannabinoidi riscontrata nel maggio 2011, dal conseguente giudizio di non idoneità all'impiego estero e dalla sanzione disciplinare di sospensione dall'impiego per quattro mesi, successivamente annullata dal Consiglio di Stato per estinzione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 1392, comma 4, d.lgs. 66/2010. L'appellante sosteneva che l'esclusione dalle missioni per il quinquennio 2012-2017 costituisse la prosecuzione di fatto, con finalità punitive, della sanzione annullata e una sanzione disciplinare atipica adottata senza previa contestazione e senza le garanzie del procedimento disciplinare. Deduceva inoltre violazione degli artt. 113, terzo comma, e 24 Cost., degli artt. 1353 e 1370 del Codice dell'ordinamento militare, dell'art. 30 c.p.a. e dell'art. 40 c.p., nonché travisamento dei fatti, carenza e illogicità della motivazione. Contestava, infine, la ricostruzione delle circostanze organizzative addotte dal Ministero e l'accertamento del TAR circa l'assenza di prova del danno e del nesso causale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha chiarito che la domanda non riguardava un danno direttamente prodotto dalla sanzione disciplinare annullata, ormai integralmente eseguita e cessata con la riammissione in servizio, ma una complessa condotta amministrativa protrattasi nel tempo, consistente in una pluralità di scelte organizzative e valutazioni discrezionali sull'impiego del personale. L'annullamento della sanzione, intervenuto nel 2018 per un vizio procedimentale e dopo la ripresa delle missioni nel 2017, non ha eliminato retroattivamente la rilevanza del fatto storico accertato, né ha imposto di rivalutare come illecite le precedenti scelte organizzative. La positività ai cannabinoidi risultava dalle analisi tossicologiche ed era stata riconosciuta dallo stesso interessato; l'Amministrazione poteva quindi tenerne conto, autonomamente rispetto alla sede disciplinare, nella valutazione dell'affidabilità e dell'idoneità all'impiego in contesti operativi ad alto rischio. Il mancato impiego non è stato ritenuto riconducibile in via esclusiva o prevalente a finalità punitive, essendo giustificato anche dalla mancata perfezione del passaporto di servizio, dalle assenze per malattia e dai tempi di recupero dell'idoneità e di riallineamento addestrativo, dal trasferimento a un reparto prevalentemente logistico, dai criteri di turnazione e dalla disponibilità di altri militari. Il fatto che altri militari non sottoposti a procedimenti disciplinari non fossero stati impiegati per periodi analoghi o superiori ha escluso la natura eccezionale e punitiva della vicenda. L'esclusione dalle missioni non è stata qualificata come sanzione disciplinare atipica, perché non ha inciso sullo status giuridico, sul foglio matricolare o sulla retribuzione diretta, ed era compatibile con le autonome valutazioni attitudinali, comportamentali e di rendimento proprie dell'organizzazione militare. Non essendo provati l'illiceità della condotta amministrativa e il nesso causale, il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare la prova del danno patrimoniale. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
La domanda risarcitoria è stata valutata alla luce dei presupposti dell'illecito amministrativo e dell'onere di provare l'illegittimità della condotta, il nesso causale e il danno; il comma 5 è stato richiamato per la proposizione della domanda dopo il giudicato di annullamento.
art. 1392, comma 4, d.lgs. 66/2010
La precedente sanzione disciplinare era stata annullata per estinzione del procedimento disciplinare conseguente al mancato compimento di atti di procedura per 108 giorni.
artt. 1353 e 1370 d.lgs. 66/2010
Sono stati invocati dall'appellante a sostegno delle garanzie di contestazione, difesa e tassatività dell'illecito disciplinare militare; le relative censure sono state ritenute infondate.
È stato richiamato dall'appellante per contestare la ricostruzione del nesso causale; il Consiglio di Stato ha escluso la prova del rapporto causale tra la condotta dell'Amministrazione e il danno lamentato.
art. 113, comma 3, Cost.
È stato richiamato dall'appellante, unitamente alle garanzie costituzionali, ma la censura è stata respinta.
art. 24, commi 1 e 2, Cost.
È stato invocato in relazione al diritto di azione e di difesa; il Collegio non ha ravvisato alcuna violazione.
Massime di principio
- L'annullamento giurisdizionale di una sanzione disciplinare per un vizio procedimentale non comporta automaticamente l'illegittimità delle successive valutazioni organizzative dell'amministrazione, quando queste siano autonome rispetto alla sanzione e riferite a una diversa funzione amministrativa.
- Nell'organizzazione militare, l'amministrazione può tenere conto di un fatto storico accertato, anche se non sfociato in una sanzione disciplinare definitivamente valida, nelle valutazioni attitudinali e di affidabilità relative all'impiego in missioni operative, purché tale considerazione non si traduca in una sanzione disciplinare dissimulata.
- L'esclusione dall'impiego operativo non costituisce sanzione disciplinare atipica quando deriva da una valutazione organizzativa complessiva e non produce effetti tipici sullo status giuridico, sul foglio matricolare o sulla retribuzione del militare.
- In una domanda risarcitoria fondata su una complessa condotta amministrativa protratta nel tempo, il ricorrente deve provare l'illiceità delle scelte organizzative, il nesso causale con il danno e il pregiudizio subito; la mera successione temporale rispetto a un procedimento disciplinare annullato non dimostra tali elementi.
- La discrezionalità dell'amministrazione militare nella destinazione del personale può fondarsi su una pluralità di fattori organizzativi e operativi, quali idoneità, affidabilità, disponibilità documentale, assenze per malattia, reparto di appartenenza, turnazione e impiego di altri militari; la contestazione di merito non dimostra di per sé travisamento o manifesta illogicità.
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