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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05193/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da una serie di operazioni infragruppo che la curatela di un fallimento ha contestato come pregiudizievoli: un contratto di affitto di azienda con preliminare di cessione di ramo d’azienda, un acquisto di partecipazioni sociali con accollo del prezzo residuo, un’espromissione di un debito di altra controllata e la costituzione di ipoteca volontaria a garanzia dei debiti derivanti da tali negozi. Il Tribunale aveva dichiarato nullo il contratto di affitto/preliminare per mancanza e illiceità dell’oggetto, annullabili per conflitto di interessi gli altri negozi e inefficace l’ipoteca ex art. 2901 c.c. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, correggendo solo la formula da 'nullità' ad 'annullamento' per i negozi colpiti da conflitto di interessi. La società ricorrente ha proposto sette motivi di ricorso deducendo, in sintesi, omessa pronuncia o motivazione apparente sui motivi di appello, violazioni delle regole sul ricorso e sul contraddittorio, errata valutazione del valore del decreto reso nell’opposizione allo stato passivo, insussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria, illegittima declaratoria di nullità del contratto per impossibilità o inesistenza dell’oggetto, errata valutazione della prova e violazione delle norme su azienda/ramo d’azienda, nonché erronea applicazione delle norme sul conflitto di interessi e sulla prescrizione dell’azione di annullamento. La curatela ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, poi dichiarato inefficace perché tardivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto i motivi privi di specificità, cumulativi e promiscui, spesso non confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata e talvolta diretti a sollecitare un nuovo esame del fatto. In particolare, ha censurato la tecnica di redazione dei motivi come 'non motivo', l’assenza di un adeguato raffronto tra sentenza e atti di appello, l’uso improprio di censure ex artt. 112 e 132 c.p.c. e la deduzione di vizi di legge in realtà mediati da contestazioni fattuali. Ha inoltre ribadito che il contratto di affitto/costante cessione di azienda o ramo può, in astratto, essere colpito da nullità per mancanza o impossibilità dell’oggetto. Quanto al ricorso incidentale della curatela, lo ha dichiarato inefficace perché proposto tardivamente oltre il termine breve. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato come norma dell’azione revocatoria esperita dal fallimento nei confronti di atti pregiudizievoli compiuti in frode ai creditori.

  • art. 1346 c.c.

    Invocato per la nullità del contratto per mancanza o illiceità dell’oggetto.

  • art. 1394 c.c.

    Richiamato in relazione al conflitto di interessi del rappresentante nella conclusione del contratto.

  • art. 1395 c.c.

    Richiamato nella censura sul conflitto di interessi e sulla predeterminazione del contenuto del contratto da parte del rappresentato.

  • art. 2555 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere una nozione oggettivata di azienda/ramo d’azienda; la Corte osserva che ciò non esclude la nullità per inesistenza o impossibilità dell’oggetto in casi concreti.

  • art. 2112 c.c.

    Richiamato nella sentenza come norma evocata impropriamente dalla ricorrente per contestare la nozione di ramo d’azienda; la Corte chiarisce che la questione non riguarda la tutela dei lavoratori ma la validità del contratto tra imprenditori.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere un’erronea distribuzione dell’onere della prova; la Corte ribadisce che la violazione sussiste solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nella censura sul preteso uso del decreto emesso nell’opposizione allo stato passivo come giudicato vincolante; la Corte esclude che la sentenza d’appello abbia attribuito tale efficacia.

  • art. 96, comma 6, l. fall.

    Richiamato perché i provvedimenti dell’opposizione allo stato passivo hanno efficacia solo endoconcorsuale; la Corte afferma che la sentenza impugnata non li ha trattati come giudicato esterno.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato per omessa pronuncia; la Corte rileva che la doglianza non era specifica e che spesso si usava impropriamente per censurare una motivazione ritenuta insufficiente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per asserita mancata considerazione della non contestazione di alcuni fatti; la Corte ritiene la censura inammissibile e, in parte, volta a sollecitare un diverso apprezzamento del fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato insieme all’art. 115 c.p.c. nella denuncia di errata valutazione delle prove.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per denunciare motivazione apparente; la Corte osserva che tale vizio non può essere fondato su elementi esterni alla sentenza e che il motivo non era autosufficiente.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato nella doglianza sulla nullità del contratto per mancanza di un elemento essenziale.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato quale norma sulla nullità del contratto, in connessione con la dedotta inesistenza/impossibilità dell’oggetto.

  • art. 1416 c.c.

    Richiamato nella censura relativa alla salvezza dei diritti dei creditori e all’impugnativa dei negozi.

  • art. 1445 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi e tutela dei creditori.

  • art. 182 l. fall.

    Richiamato dalla ricorrente nella censura sulla salvezza dei diritti acquisiti dai creditori del concordato.

  • art. 1977 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nella parte dedicata alla cessione dei beni/diritti e agli effetti verso i creditori.

  • art. 1979 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto della cessio bonorum e dei diritti dei creditori.

  • art. 1980 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto della cessione dei beni ai creditori.

  • art. 2475-ter c.c.

    Richiamato nella censura sul conflitto di interessi e sull’atto compiuto dall’amministratore o procuratore; la Corte rileva che la delibera non aveva predeterminato il contenuto del futuro contratto in modo da escludere il conflitto.

  • art. 2479-ter c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla validità delle delibere e alla prescrizione/impugnazione del contratto.

  • art. 334 c.p.c.

    Richiamato per dichiarare l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo in presenza dell’inammissibilità del ricorso principale.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato per il termine breve di impugnazione, decorso inutilmente nel caso del ricorso incidentale.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato più volte, in particolare il n. 4 e il n. 6, per l’inammissibilità dei motivi privi di specificità e per la mancata indicazione del contenuto dei documenti richiamati.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte enfatizza la necessità di una rigorosa sussunzione del vizio nel corretto numero del comma 1.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 175 c.p.c.

    Richiamato a fondamento del dovere del giudice di evitare attività processuali inutili e dilatorie.

  • art. 127 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 175 c.p.c. per la gestione del processo in funzione della ragionevole durata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolvono in affermazioni generiche o apodittiche.
  • La censura deve essere specifica e autosufficiente: occorre indicare con precisione la parte della decisione criticata, il contenuto rilevante degli atti richiamati e le ragioni del preteso errore; non basta una contrapposizione assertiva tra tesi di parte e decisione.
  • Non è consentito cumulare nello stesso motivo censure eterogenee e tra loro incompatibili (errori di motivazione, violazioni di legge sostanziale e processuale, omessa pronuncia) senza chiara sussunzione nel corrispondente paradigma dell’art. 360 c.p.c.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice distribuisce l’onere della prova in modo errato tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si contesta semplicemente l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
  • Il vizio di motivazione apparente non può essere dedotto tramite un generico raffronto esterno tra sentenza e atti di causa senza riportare il contenuto rilevante della motivazione denunciata.
  • L’azienda e il ramo d’azienda possono essere oggetto di negozi giuridici, ma ciò non esclude che un contratto di affitto o cessione possa essere dichiarato nullo ove l’oggetto sia concretamente mancante o impossibile; la valutazione va compiuta in base alla fattispecie concreta e non a formule astratte.
  • In materia di conflitto di interessi del rappresentante, non è sufficiente invocare una generica autorizzazione o una delibera di delega: occorre che il contenuto dell’atto sia predeterminato in modo idoneo a escludere la possibilità di conflitto.
  • I provvedimenti resi nell’opposizione allo stato passivo hanno efficacia endoconcorsuale e non possono essere automaticamente trattati come giudicato esterno vincolante in altro giudizio.
  • Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace e non viene esaminato, con conseguente irrilevanza ai fini della soccombenza e delle spese.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaTransazioneInadempimentoImpugnazioniGiudicatoAccertamento del passivoAzione revocatoriaLiquidazione giudiziale
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàAnnullabilitàSimulazioneInterposizione fittiziaOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessarioBuona fede e correttezza

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