Cassazione Civile, Ordinanza n. 26896/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione del Comune di Venezia per asserito superamento del limite di velocità da parte di un natante nel bacino di San Marco, rilevato mediante telelaser. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione e il Tribunale, in appello dell'amministrazione, aveva confermato l'annullamento ritenendo che, oltre alla prova della taratura dello strumento, l'amministrazione dovesse dimostrare e attestare nel verbale anche le periodiche verifiche di funzionalità dell'apparecchio. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 45, comma 6, d.lgs. 285/1992 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che era stata prodotta la dichiarazione di verifica e taratura rilasciata dalla società produttrice e che, in ogni caso, il certificato di taratura proveniva da laboratorio accreditato; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 142, comma 6, d.lgs. 285/1992, dell'art. 345 d.P.R. 495/1992 e del punto 5.8 dell'allegato al d.m. 282/2017, assumendo che l'obbligo di redigere verbale di verifica di funzionalità iniziale e periodica dello strumento era stato introdotto solo con tale decreto nel 2017.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi, esaminati congiuntamente. Ha richiamato il principio per cui, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, d.lgs. 285/1992, gli apparecchi di misurazione della velocità devono essere sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura; tuttavia, quando l'amministrazione produca il certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, tale produzione è sufficiente ad assolvere l'onere probatorio, senza necessità di una distinta verifica di funzionalità o della sua attestazione verbale nel verbale di accertamento. La sentenza del Tribunale di Venezia è stata quindi cassata con rinvio allo stesso Tribunale, in diversa composizione, affinché riesamini l'impugnazione alla luce di tale principio e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 45, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992
Dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale, impone che gli apparecchi di misurazione della velocità siano sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
In presenza di contestazione sull'affidabilità dell'apparecchio, l'amministrazione deve fornire la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica.
art. 142, comma 6, d.lgs. 285 del 1992
Richiamato quale norma sanzionatoria del superamento dei limiti di velocità rilevato con apparecchio elettronico.
art. 345 d.P.R. n. 495 del 1992
Richiamato in relazione alle modalità di accertamento della velocità.
punto 5.8 dell'allegato al d.m. n. 282 del 2017
L'obbligo di verbalizzare la verifica di funzionalità iniziale e periodica viene ricondotto all'entrata in vigore del decreto del 2017.
Massime di principio
- Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina previgente, gli strumenti di rilevazione della velocità sono utilizzabili solo se l'amministrazione dimostra l'omologazione iniziale e la periodica taratura dell'apparecchio.
- La prova della regolare taratura, se fornita mediante certificazione rilasciata da soggetto abilitato, è sufficiente ad assolvere l'onere probatorio dell'amministrazione; non occorre, in assenza di specifica previsione normativa, una ulteriore attestazione verbale della verifica di funzionalità.
- In caso di contestazione dell'opponente, il giudice deve verificare l'esistenza delle certificazioni di taratura e non può pretendere requisiti probatori ulteriori non previsti dalla legge o dalla giurisprudenza di legittimità.
- Il verbale di accertamento non deve necessariamente contenere gli estremi del certificato di taratura, potendo l'amministrazione produrre tale certificazione nel giudizio di opposizione; grava comunque sul sanzionato l'allegazione di specifiche contestazioni sull'affidabilità del dispositivo.
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