Cassazione Civile, Ordinanza n. 34276/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica di due avvisi di intimazione relativi a IRPEF e altri tributi per l'anno 2007, emessi e notificati dall'agente della riscossione. Il contribuente li aveva impugnati sostenendo l'assenza o l'irregolarità della notifica degli atti presupposti. In appello la Commissione tributaria regionale ha accolto la tesi dell'Amministrazione, ritenendo provata dall'Agenzia delle Entrate la notifica degli atti presupposti mediante documentazione prodotta in secondo grado. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, assumendo l'inammissibilità in appello di documenti prodotti tardivamente perché non depositati senza colpa in primo grado; 2) violazione dell'art. 7 l. 890/1982, deducendo la nullità delle notifiche degli atti presupposti perché non effettuate a mani del destinatario e senza raccomandata informativa; 3) violazione dell'art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., per asserito difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe anche richiamato atti diversi da quelli effettivamente presupposti agli avvisi di intimazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 consente la produzione in appello di documenti nuovi purché non introducano domande o eccezioni nuove: nel caso concreto la documentazione sulla notifica degli atti presupposti serviva solo a provare un fatto già controverso e non alterava il thema decidendum. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva descritto le concrete modalità di notifica contestata e, quindi, non aveva consentito di verificare se fosse necessaria la raccomandata informativa. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché l'eventuale erronea indicazione dei tributi negli avvisi di intimazione era irrilevante rispetto alla questione decisiva, che riguardava esclusivamente la notifica degli atti presupposti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario in appello sono ammissibili i documenti nuovi se non introducono domande o eccezioni nuove e se riguardano il medesimo thema decidendum.
art. 7 della legge n. 890 del 1982
la censura sulla nullità della notifica richiede la precisa indicazione delle modalità concrete di notificazione, anche per stabilire se fosse necessaria la raccomandata informativa.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
il vizio di motivazione è inammissibile se la doglianza non incide sulla ratio decisiva della sentenza o se l'errore dedotto è irrilevante ai fini del decidere.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per i motivi di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma invocata per il dedotto vizio di motivazione/nullità della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
è il parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel processo tributario d'appello la produzione di nuovi documenti è ammissibile quando serve a provare fatti già oggetto di contestazione e non comporta l'introduzione di nuove domande o eccezioni.
- La censura relativa alla notifica di atti presupposti deve essere formulata in modo autosufficiente, indicando con precisione le modalità di notificazione contestate e gli elementi necessari a verificare l'eventuale nullità.
- Se il motivo di ricorso non investe la ratio decidendi della sentenza impugnata, oppure deduce un errore irrilevante rispetto alla questione decisiva, il motivo è inammissibile.
- Nel giudizio di cassazione la violazione del requisito di autosufficienza può condurre all'inammissibilità della doglianza quando la Corte non è posta in condizione di verificare il vizio denunciato dagli atti del ricorso.
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