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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24676/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta di alcuni dipendenti di un'azienda ospedaliera pubblica di ottenere la riliquidazione del compenso loro dovuto a titolo di "produttività" per gli anni 2005-2010, sul presupposto che l'importo fosse stato calcolato dall'ente con un criterio non applicabile ai loro rapporti. La Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento della domanda, rilevando che l'azienda non aveva specificamente contestato il criterio di computo invocato dai lavoratori né la documentazione prodotta, limitandosi a richiamare un accordo sindacale del 2011 ritenuto non opponibile ai singoli dipendenti perché non aderenti a una transazione individuale ex art. 2113 c.c. L'azienda ospedaliera ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che il principio di non contestazione fosse stato applicato impropriamente a un documento e non a un fatto; (2) ancora violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che quel documento non dovesse essere specificamente contestato nella fase di CTU; (3) violazione degli artt. 2702 c.c. e 214 c.p.c., contestando l'attribuzione alla ricorrente della provenienza del documento. I controricorrenti hanno resistito al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha respinto l'eccezione di nullità della procura alle liti, ritenendo legittimo il conferimento del mandato a un avvocato del libero foro sulla base di una delibera specifica e motivata, in linea con la giurisprudenza richiamata. Quanto al merito, ha ritenuto che tutti i motivi fossero inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la decisione di merito non si fondava solo sulla mancata contestazione del documento, ma sulla complessiva condotta processuale dell'azienda, la quale non aveva adeguatamente contestato né provato la correttezza del proprio criterio di quantificazione del fondo e non aveva fornito al CTU una documentazione idonea a supporto di una diversa ricostruzione contabile. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il motivo non può essere fondato se la censura non si confronta con la complessiva ratio della decisione e si risolve in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio; il principio di non contestazione è stato evocato nel ricorso ma non era il solo fondamento della sentenza di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La condotta processuale delle parti e la valutazione del materiale istruttorio possono essere apprezzate dal giudice di merito; la censura che non si confronta con tale apprezzamento è inammissibile.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'attribuzione della provenienza del documento; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di disconoscimento della scrittura; la doglianza è stata dichiarata inammissibile per mancato confronto con la motivazione decisiva.

  • art. 2113 c.c.

    L'accordo sindacale richiamato dall'azienda non era opponibile ai lavoratori che non avevano aderito con specifica transazione individuale.

  • art. 378 c.p.c.

    È stata esaminata e rigettata l'eccezione di nullità della procura sollevata con memoria.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    È stata disposta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Richiamata quale norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure, formalmente dirette contro singoli passaggi della motivazione, non si confrontano con la ratio decidendi complessiva della sentenza impugnata.
  • La deduzione della violazione dell'art. 115 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o della documentazione esaminata dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione anche sulla mancata prova, da parte del soggetto onerato, della correttezza del proprio operato, il ricorso deve investire specificamente tale profilo dell'onere della prova; in difetto, la censura è inammissibile.
  • L'accordo collettivo o sindacale non è automaticamente opponibile al singolo lavoratore se non risulta un'adesione individuale ove richiesta dalla disciplina applicabile.
  • La nullità della procura alle liti conferita ad avvocato del libero foro da una pubblica amministrazione può essere esclusa quando risulti una delibera specifica, motivata e sottoposta al previsto controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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