Cassazione Civile, Ordinanza n. 05787/2025 del 04/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da una precedente causa in cui era stata ottenuta la condanna alla rimessione in pristino di un fabbricato adibito a falegnameria, sopraelevato in violazione delle distanze legali tra edifici. Passata in giudicato la sentenza di condanna, l'erede della parte vittoriosa avviava l'esecuzione forzata dell'obbligo di fare contro gli eredi dell'originario convenuto. Nel corso dell'esecuzione il giudice nominava un consulente tecnico, che formulava due progetti alternativi di demolizione; dopo varie vicende processuali, veniva poi autorizzato un diverso progetto di demolizione predisposto dall'esecutato. L'erede della creditrice proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c., sostenendo: 1) violazione del contraddittorio perché il giudice dell'esecuzione avrebbe considerato il progetto depositato dall'esecutato mentre la causa era in riserva, senza convocare le parti; 2) errata esecuzione del titolo perché nel progetto autorizzato mancava la demolizione della sopraelevazione del pavimento di 20 cm, che secondo la ricorrente rientrava nelle opere da rimuovere; 3) extrapetizione e violazione del giudicato, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe limitato l'ordine di demolizione rispetto a quanto stabilito nel titolo e nella precedente opposizione agli atti esecutivi; 4) ulteriore violazione degli artt. 2909 e 2933 c.c. per non avere il giudice di merito imposto un ripristino integrale dello status quo ante. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi erano formulati in modo oscuro e confuso, non autosufficiente, e comunque non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva ritenuto: assente la violazione del contraddittorio; irrilevante la sopraelevazione del pavimento ai fini dell'esatta esecuzione del titolo; non formatosi alcun giudicato sullo specifico punto dello status quo ante. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto ciascun motivo inammissibile per oscurità, difetto di autosufficienza, mancanza di specifica illustrazione della violazione denunciata o estraneità alla ratio decidendi. In particolare, ha affermato che non vi era violazione del giudicato rispetto al provvedimento ordinatorio del giudice dell'esecuzione, privo di definitività, né rispetto alla sentenza resa sulla precedente opposizione, che aveva solo chiarito che la demolizione dovesse essere integrale ma non aveva accertato lo status quo ante. Ha inoltre osservato che il ricorso non spiegava in modo chiaro quale fosse il contenuto del titolo esecutivo e in cosa consistesse concretamente la divergenza tra titolo e progetto esecutivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore atto dovuto per il contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla dedotta violazione del giudicato; la Corte ha escluso che si fosse formato un giudicato sullo status quo ante o sul contenuto specifico del progetto di demolizione.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa di riduzione in pristino; la Corte non ne ha ravvisato violazione, rilevando che i motivi non chiarivano in cosa consistesse la difformità tra opere eseguite e titolo esecutivo.
Richiamato per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto il motivo estraneo alla ratio decidendi o comunque inammissibile.
Richiamato insieme agli altri parametri processuali; non è stata ravvisata una specifica violazione utile a sorreggere il ricorso.
Usato per qualificare come manifestamente infondata la censura relativa al giudicato.
La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi per oscurità e mancanza di una chiara articolazione del ragionamento censuratorio.
La Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze per mancata riproduzione o adeguata sintesi degli atti rilevanti e per difetto di specifica comparazione tra titolo, consulenza, progetto e ordinanza impugnata.
Indicato quale rimedio di opposizione agli atti esecutivi proposto avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione.
Richiamato per la condanna alle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 9, comma 1, n. 2, d.m. 2.4.1968
"è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti"
È la norma urbanistico-edilizia posta a base della condanna originaria alla demolizione per violazione delle distanze legali.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere formulata in modo chiaro, autosufficiente e logicamente scandito, indicando quale sia stata la decisione impugnata, quale decisione si sarebbe dovuta adottare e quale regola di diritto sarebbe stata violata; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La deduzione di violazione del giudicato presuppone l'esistenza di un precedente accertamento definitivo sul punto specifico controverso; non può invocarsi il giudicato rispetto a provvedimenti meramente ordinatori o a decisioni che non abbiano accertato la questione ora controversa.
- In sede di opposizione agli atti esecutivi, chi contesta l'esatto adempimento del titolo deve specificare con precisione il contenuto del titolo esecutivo, il contenuto dell'atto esecutivo contestato e la concreta divergenza tra i due, non essendo sufficiente una critica generica o meramente assertiva.
- La censura per extrapetizione è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e se il giudice di merito ha comunque deciso la controversia nel merito senza trarre conseguenze pregiudizievoli dal fatto asseritamente extra o ultrapetitivo.
- Il ricorso per cassazione che non censuri tutte le rationes decidendi autonome poste a fondamento della sentenza impugnata è inammissibile, poiché anche l'eventuale fondatezza di una sola doglianza non può condurre alla cassazione se le altre rationes restano intatte.
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