Cassazione Penale, Ordinanza n. 12081/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Contestava, da un lato, la motivazione sulla destinazione della sostanza allo spaccio, sostenendo che gli elementi valorizzati dai giudici di merito non fossero sufficienti; dall'altro, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che le censure riproponevano sostanzialmente le medesime doglianze già esaminate in appello e miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la sentenza di appello avesse motivato in modo congruo e non manifestamente illogico sia sulla destinazione della sostanza allo spaccio, sulla base del costo, del quantitativo, del denaro contante, del bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento, sia sul diniego dell'attenuante/causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., esclusa per il quantitativo di marijuana e per la protrazione temporale della condotta. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato come norma incriminatrice per la condanna relativa alla detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio in ipotesi di lieve entità
la causa di non punibilità non è applicabile quando il quantitativo di stupefacente e le modalità della condotta escludono la particolare tenuità del fatto e rivelano un'attività di spaccio non occasionale
implicitamente evocato come limite del sindacato di legittimità, che non consente una nuova valutazione del compendio istruttorio
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle emergenze istruttorie già esaminate dai giudici di merito, se la sentenza impugnata presenta una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio può essere desunta da un complesso di indici fattuali convergenti, quali il costo della sostanza, il quantitativo posseduto, la disponibilità di denaro contante, la presenza di un bilancino di precisione e di materiale per il confezionamento delle dosi.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è incompatibile con condotte di detenzione di stupefacente che, per quantità e modalità esecutive, rivelino un'attività di spaccio destinata a protrarsi nel tempo e non un episodio di lieve offensività.
- Il ricorso che riproduce integralmente questioni già decise nei gradi di merito, senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione impugnata, è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11972/2025 del 26/03/2025
- ordinanza_penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12028/2025 del 26/03/2025
- ordinanza_penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12036/2025 del 26/03/2025
- ordinanza_penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12039/2025 del 26/03/2025
- ordinanza_penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12040/2025 del 26/03/2025
- ordinanza_penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12041/2025 del 26/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →