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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13136/2025 del 17/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione del provvedimento con cui l’INPS aveva dichiarato la decadenza dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) già percepito da un pilota di aeromobile, per asserita violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva ex art. 8, commi 4 e 5, d.l. n. 86/1988 conv. in l. n. 160/1988, a fronte di un nuovo rapporto di lavoro a termine con altro vettore aereo. Il lavoratore sosteneva che, nel periodo iniziale di impiego presso il nuovo vettore, la prestazione fosse limitata al cd. periodo neutro, finalizzato esclusivamente al mantenimento delle licenze di volo, con conseguente esenzione dall’obbligo di preventiva comunicazione. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 8, commi 4 e 5, d.l. n. 86/1988 conv. in l. n. 160/1988 e dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c. nella lettura delle circolari INPS n. 73/2008 e n. 94/2011; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., relativo alla natura dell’attività svolta nel periodo iniziale del rapporto con il nuovo vettore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva accertato in fatto che il lavoratore non aveva effettuato la comunicazione preventiva all’INPS e che, comunque, dalle risultanze documentali emergeva che l’attività svolta per il nuovo vettore non era limitata al solo periodo neutro, essendo proseguita con ulteriori voli anche oltre il training iniziale; tale accertamento escludeva i presupposti dell’esenzione dall’obbligo di comunicazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, sia perché la sentenza d’appello era confermativa di quella di primo grado per le stesse ragioni di fatto, con operatività dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., sia perché il dedotto omesso esame riguardava una valutazione giuridica e non un fatto storico. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate; è stato inoltre dato atto dell’obbligo, in capo al ricorrente, di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8, commi 4 e 5, d.l. n. 86/1988 conv. in l. n. 160/1988

    La comunicazione dell’attività lavorativa durante la percezione della CIGS deve essere preventiva; per i piloti di volo l’esonero ricorre solo nel periodo in cui l’attività presso il nuovo vettore sia esclusivamente finalizzata al mantenimento delle precedenti licenze di volo.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Richiamati dal ricorrente come criteri ermeneutici per interpretare le circolari INPS, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo senza accogliere tale prospettazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La falsa applicazione di legge sussiste se il giudice di merito non accerta, o accerta erroneamente/incompletamente, la sussistenza dell’attività esclusivamente finalizzata al mantenimento del pregresso titolo abilitativo, ai fini dell’esenzione dall’obbligo di comunicazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L’omesso esame è inammissibile quando ha ad oggetto non un fatto storico, ma una valutazione giuridica; inoltre non è deducibile come vizio di legittimità ciò che è stato oggetto di accertamento di fatto della sentenza di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    L’accertamento di fatto della Corte territoriale è insindacabile in cassazione nei limiti del prudente apprezzamento delle prove.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado per le medesime ragioni di fatto, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma inseritrice del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 8, comma 5, d.l. n. 86/1988

    Letto in coordinamento con le circolari INPS n. 73/2008 e n. 94/2011 per individuare il perimetro dell’obbligo di comunicazione e del cd. periodo neutro per i piloti.

Massime di principio

  • L’obbligo di comunicazione dell’attività lavorativa incompatibile o rilevante ai fini della decadenza da un trattamento previdenziale deve essere assolto preventivamente; la contestualità tra inizio dell’attività e comunicazione non è sufficiente.
  • Per i piloti di aeromobile, l’esenzione dall’obbligo di comunicazione opera solo se l’attività presso il nuovo vettore è esclusivamente funzionale al mantenimento delle precedenti licenze o abilitazioni di volo; se l’attività prosegue oltre tale finalità, l’esonero non si applica.
  • L’accertamento circa la natura esclusivamente addestrativa o neutralizzata dell’attività svolta non è un mero fatto storico separato dalla norma, ma concorre a integrare la fattispecie legale e la sua errata sussunzione può integrare violazione di legge.
  • In cassazione non è deducibile come omesso esame di un fatto decisivo ciò che in realtà riguarda una valutazione giuridica o un apprezzamento probatorio già compiuto dal giudice di merito.
  • Quando la sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni di fatto, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. incontra la preclusione dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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