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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13144/2025 del 17/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguardava la riliquidazione di un trattamento pensionistico collegato a un periodo di percezione della c.d. mobilità lunga. Il lavoratore aveva ottenuto in primo e secondo grado l'accoglimento della domanda di ricalcolo della pensione, con applicazione degli artt. 3, comma 4-bis, l. n. 223/1991 e 8 l. n. 155/1981, sul presupposto che, pur non appartenendo al personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione aerea espressamente menzionato dalla norma, avesse diritto a determinare la retribuzione pensionabile prendendo a riferimento i dodici mesi precedenti l'inizio del trattamento di mobilità. L'INPS ha impugnato la sentenza deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 7, commi 1 e 9, l. n. 223/1991 e dell'art. 8 l. n. 155/1981, sostenendo che la retribuzione pensionabile dovesse essere calcolata con riguardo alla retribuzione di riferimento per il trattamento straordinario di integrazione salariale, cioè alla sola retribuzione ordinaria, esclusa quella per lavoro straordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, per determinare il valore della contribuzione figurativa per mobilità, occorre utilizzare la retribuzione parametrata al trattamento straordinario di integrazione salariale, che è il parametro richiamato per quantificare l'indennità di mobilità, e non la diversa base retributiva applicata dalla Corte d'appello. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 1 e 9, L. n. 223/1991

    È la disciplina richiamata dall'INPS e dalla Corte come parametro per stabilire la retribuzione di riferimento ai fini dell'indennità di mobilità e della contribuzione figurativa; va applicata in coordinamento con l'art. 8, comma 4, L. n. 155/1981.

  • art. 8, L. n. 155/1981

    La Corte chiarisce che, nella fattispecie, rileva il comma 4 e non il comma 2, poiché il calcolo della retribuzione pensionabile deve seguire il criterio connesso al trattamento straordinario di integrazione salariale.

  • art. 3, comma 4-bis, L. n. 223/1991

    La Corte d'appello lo aveva applicato per ritenere dovuta la riliquidazione; la Cassazione non lo assume come base decisiva della soluzione, ritenendo invece determinante il diverso parametro normativo relativo alla retribuzione di riferimento per la mobilità.

Massime di principio

  • Ai fini della determinazione della contribuzione figurativa connessa alla mobilità, il parametro retributivo da utilizzare è quello previsto per il trattamento straordinario di integrazione salariale, in quanto espressamente richiamato per il calcolo dell'indennità di mobilità.
  • Il calcolo della retribuzione pensionabile deve seguire il criterio normativo specificamente previsto per la prestazione di riferimento e non può essere effettuato mediante l'applicazione di una disposizione diversa e meno pertinente al caso concreto.
  • La retribuzione di riferimento per il trattamento straordinario di integrazione salariale comprende i soli emolumenti corrisposti in via ordinaria, con esclusione di voci come il lavoro straordinario, salvo diversa previsione normativa.

Come è indicizzato

MateriePensioniContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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