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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13140/2025 del 17/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

Un ex militare aveva convenuto in giudizio l'INPS sostenendo che, ai fini della ricongiunzione/riconoscimento contributivo, non gli fosse stato computato l'incremento di un terzo previsto dall'art. 19 d.P.R. n. 1092/1973 per i periodi di campagna correlati al servizio prestato nella Marina militare, con conseguente omesso accredito della contribuzione figurativa corrispondente. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il diritto alla ricongiunzione fondato sugli artt. 19 e 124 d.P.R. n. 1092/1973 e sull'art. 5, comma 4, L. n. 29/1979 comprendesse anche gli importi dovuti a titolo di contribuzione figurativa. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 124 d.P.R. n. 1092/1973 e dell'art. 1 L. n. 29/1979, sostenendo che la disciplina non consente di includere, nel ricongiungimento richiesto da chi non abbia maturato il diritto a pensione presso l'originario datore di lavoro, gli aumenti figurativi per particolari servizi, ma soltanto i periodi di servizio effettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS, richiamando il proprio precedente del 2023 e l'orientamento già espresso dalle Sezioni Unite della Corte dei conti, oltre alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2018. Ha affermato che l'aumento convenzionale dell'anzianità di servizio è un trattamento di favore riservato, per scelta discrezionale del legislatore, ai militari e ai dipendenti civili che cessino dal servizio dopo aver maturato il diritto alla pensione; per chi invece non abbia raggiunto tale anzianità, opera la diversa tutela della costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS secondo le regole dell'assicurazione generale obbligatoria. Poiché la sentenza d'appello non si è attenuta a tali principi, la Cassazione l'ha cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda dell'ex militare. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la formazione solo successiva dell'orientamento di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

    l'aumento convenzionale dell'anzianità non opera per chi abbia cessato il servizio prima di maturare il diritto a pensione; per tali soggetti non sono riconoscibili, nel ricongiungimento, gli aumenti figurativi invocati.

  • art. 124 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

    la norma, letta sistematicamente, limita il ricongiungimento ai periodi di servizio effettivo e non consente di estendere il beneficio ai coefficienti figurativi per particolari servizi nei casi in cui il diritto a pensione non sia stato già maturato presso l'originario datore.

  • art. 1 L. 7 febbraio 1979, n. 29

    richiamato in connessione con le norme del d.P.R. n. 1092/1973 per escludere che il ricongiungimento possa comprendere gli aumenti figurativi richiesti nel caso concreto.

  • art. 5, comma 4, L. 7 febbraio 1979, n. 29

    richiamato dalla sentenza d'appello quale base del trasferimento contributivo, ma la Cassazione ne esclude l'idoneità a fondare il riconoscimento dell'aumento figurativo nel caso di specie.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • L'aumento convenzionale dell'anzianità di servizio costituisce un beneficio speciale e derogatorio, giustificato dalla particolare gravosità o rischiosità del servizio prestato, e la sua applicazione dipende dai rigorosi presupposti stabiliti dal legislatore.
  • Nel sistema delineato per il personale militare, il beneficio dell'aumento figurativo dell'anzianità è riservato a chi cessi dal servizio dopo aver già maturato il diritto alla pensione; chi esce dal servizio prima di tale maturazione resta soggetto alla diversa disciplina della costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS.
  • Ai fini del ricongiungimento contributivo, non possono essere automaticamente trasferiti anche gli incrementi figurativi dell'anzianità se la disciplina applicabile, interpretata sistematicamente, limita il computo ai soli periodi di servizio effettivo.
  • La diversa disciplina tra chi ha maturato il diritto a pensione e chi non l'ha maturato non viola di per sé i principi di eguaglianza e ragionevolezza, ove esprima un bilanciamento non arbitrario tra situazioni non omogenee e sia coerente con la struttura complessiva del sistema previdenziale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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