Cassazione Civile, Ordinanza n. 13137/2025 del 17/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pensionato)
La controversia
Il pensionato ha chiesto in giudizio il ricalcolo della pensione includendo anche i contributi figurativi e obbligatori accreditati per il servizio militare, la leva obbligatoria e il periodo di ferma volontaria (gennaio 1973-gennaio 1974). In primo grado il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere e regolato le spese; in appello il pensionato ha sostenuto che la controversia non fosse cessata integralmente, insistendo per il riconoscimento anche del periodo di leva volontaria. L'INPS ha resistito eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità della domanda relativa a tale periodo per mancata domanda amministrativa. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto non proposta la domanda amministrativa di ricongiunzione pur essendo stata presentata e prodotta in atti; 2) violazione dell'art. 7 l. n. 533/1973 in relazione al rigetto della domanda, sostenendo che, se mancava la domanda amministrativa, il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità e non rigettare nel merito; 3) violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. e 2909 c.c. per asserita formazione di giudicato interno sulle spese di primo grado, che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente riformato in assenza di impugnazione specifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo decisivo e trascurato dalla Corte d'appello il fatto storico della presentazione della domanda amministrativa di ricongiunzione, che era stata allegata agli atti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame della causa e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Consente il sindacato di legittimità per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; il fatto della domanda amministrativa, se allegato e non valutato, integra il vizio denunciabile.
art. 7 l. 11 agosto 1973, n. 533
È richiamato dal ricorrente per sostenere che, in mancanza di domanda amministrativa, la conseguenza processuale sarebbe l'inammissibilità della domanda giudiziale; la Corte non si pronuncia nel merito sul punto perché assorbirà il motivo.
Invocato per denunciare ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione alle spese, ma il motivo è assorbito.
Richiamato ai fini del giudicato interno sulle spese di primo grado; il tema resta assorbito.
Richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato interno sulle spese; il motivo non è esaminato nel merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, l'omesso esame di un fatto storico decisivo sussiste quando il giudice di merito fonda la decisione su un presupposto fattuale che risulta documentalmente allegato agli atti e non viene affatto valutato.
- Se la decisione di merito si basa sull'assenza di una domanda amministrativa quale presupposto di ammissibilità della domanda giudiziale, il giudice deve verificare in concreto l'esistenza di tale domanda tra gli atti; la mancata considerazione del documento integra vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.
- L'accoglimento di un motivo logicamente preliminare che investe il presupposto fattuale della decisione determina l'assorbimento delle ulteriori censure.
- Quando la sentenza di merito viene cassata con rinvio per errore sul presupposto fattuale decisivo, il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia attenendosi al fatto storicamente accertato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 17 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13136/2025 del 17/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13139/2025 del 17/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13140/2025 del 17/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13141/2025 del 17/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13142/2025 del 17/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13144/2025 del 17/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →