Cassazione Civile, Ordinanza n. 13141/2025 del 17/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un assicurato volta a ottenere dall'INPS l'accredito di due periodi utili ai fini del diritto alla pensione di anzianità: un periodo di contribuzione figurativa collegato al trattamento di mobilità e un anno di riscatto relativo al corso di laurea triennale. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado escludendo tale diritto. Con il ricorso per cassazione l'interessato ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 184/1997, sostenendo che l'unica condizione ostativa al riscatto è la mancata copertura del periodo di studio con contribuzione in altro regime previdenziale e che, quindi, doveva essergli riconosciuto il riscatto dell'anno di corso universitario. L'INPS ha resistito anche eccependo l'inammissibilità per carenza di interesse, perché l'eventuale accoglimento del motivo non avrebbe comunque consentito il conseguimento della pensione di anzianità, non essendo stato impugnato il capo relativo al mancato accredito della contribuzione figurativa da mobilità.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità per carenza di interesse, affermando che l'interesse al ricorso sussiste comunque in ragione dell'utilità dell'incremento del montante contributivo per eventuali future prestazioni pensionistiche nel sistema contributivo. Nel merito, però, ha ritenuto infondato il motivo: ha interpretato l'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 184/1997 nel senso che sono riscattabili solo i periodi di corso legale di studio che siano effettivamente necessari al conseguimento del diploma previsto dalla legge. Nel caso concreto, poiché uno dei tre anni frequentati presso un'università non era stato sufficiente a conseguire il titolo e il diploma era stato ottenuto solo dopo un ulteriore anno presso altro ateneo, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva ammesso il riscatto solo dei due anni effettivamente necessari e non coperti da altra contribuzione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e statuizione finale sugli oneri processuali nei limiti del testo disponibile.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 184/1997
"Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341"
Il riscatto è ammesso solo per i periodi di corso legale di studio effettivamente necessari al conseguimento del diploma e non già coperti da contribuzione in alcun regime previdenziale; non è sufficiente la mera frequenza del corso se il periodo non ha concorso al conseguimento del titolo.
art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341
Richiamato come fonte dei diplomi universitari cui si collega la riscattabilità dei periodi di studio.
Massime di principio
- Ai fini del riscatto dei periodi di studio universitario, non basta che il periodo appartenga formalmente al corso legale: è necessario che esso sia effettivamente funzionale e necessario al conseguimento del diploma previsto dalla legge.
- Il periodo di studio è riscattabile solo se non è già coperto da contribuzione in alcuno dei regimi previdenziali; la copertura contributiva preclude il riscatto per il medesimo periodo.
- L'interesse ad agire o a ricorrere può sussistere anche quando l'accoglimento parziale della domanda non consenta immediatamente il conseguimento della prestazione principale, se produce comunque un'utilità giuridica o economica autonoma, come l'incremento del montante contributivo.
- In materia di riscatto della laurea, la valutazione della riscattabilità va compiuta in relazione al concreto percorso universitario seguito dall'assicurato e alla necessità causale di ciascun anno rispetto al titolo effettivamente conseguito.
Come è indicizzato
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